Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 2 febbraio 2015, n. 1869

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giur
6/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dunque nella misura massima per la pena detentiva. La
Corte territoriale non era, pertanto, tenuta ad enunciare
in maniera articolata gli elementi valutativi seguiti nella
determinazione delle riduzioni, essendo l’obbligo motiva-
zionale inversamente proporzionale all’entità della ridu-
zione apportata, né è possibile in questa sede operare un
controllo così rigoroso del criterio adottato come quello
richiesto dal ricorrente, a fronte di una motivazione che,
sul punto, si presenta ampiamente satisfattiva. A ciò deve
aggiungersi che la valutazione degli elementi sui quali
si fondano la concessione o il diniego delle attenuanti
generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circo-
stanze, nonché in generale la determinazione della pena,
rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il
cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri va-
lutativi di cui all’art. 133 c.p., è censurabile in Cassazione
solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi, avendo il
giudice fornito adeguata e logica motivazione con riferi-
mento alle ragioni giustif‌icative della riduzione applicata
ai sensi dell’art. 62 bis c.p.
5. La censura concernente l’omessa motivazione in me-
rito alla domanda di sostituzione della pena con il lavoro
socialmente utile avanzata in sede di gravame è, tuttavia,
fondata.
5.1. Con riguardo alla questione se, una volta ottenuto
il benef‌icio della sospensione condizionale della pena,
l’eventuale sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità comporti per il condannato una rinuncia implicita
al benef‌icio medesimo o se sia possibile mantenere tale
benef‌icio nel caso di applicazione della pena sostitutiva,
la Corte di cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi
nel senso della incompatibilità tra il benef‌icio della so-
spensione condizionale della pena e il lavoro di pubblica
utilità, evidenziando come di tale sanzione sostitutiva,
introdotta dall’art. 33 L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha
modif‌icato l’art. 186 c.d.s. introducendo il comma 9-bis,
possono usufruire coloro che siano stati condannati per
una delle ipotesi contravvenzionali previste dagli artt. 186
e 187 c.d.s., senza necessità del consenso da parte dell’in-
teressato attraverso un’esplicita richiesta di applicazione,
essendo suff‌iciente la semplice non opposizione, e senza
necessità che l’imputato indichi le modalità di esecuzione
del trattamento sostitutivo (sez. IV, n. 15563 del 15 marzo
2013, Mannetta, Rv. 255524), spettando al giudice valuta-
re, anche d’uff‌icio, l’opportunità di modulare la sanzione
in relazione alle concrete esigenze di recupero sociale del
condannato. Una volta ritenuta applicabile la sanzione
sostitutiva, si deve ritenere che la richiesta in tal senso
formulata comporti rinuncia implicita al benef‌icio della
sospensione condizionale della pena eventualmente già
concessa, non potendosi pervenire all’applicazione di una
sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa,
né potendosi pregiudicare la possibilità per il condannato
di usufruire di una modalità di esecuzione della pena di-
versa e più favorevole.
5.2. Non risulta, comunque, corretta la motivazione che
trascuri il motivo di gravame tendente ad ottenere la sosti-
tuzione della pena condizionaImente sospesa in primo gra-
do con il lavoro di pubblica utilità, dovendosi ritenere che la
disposizione di cui all’art. 186, comma 9-bis, c.d.s. comporti
effetti più favorevoli rispetto alla sospensione condizionale
della pena, sia in termini di durata della pena sostitutiva,
sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di con-
seguenze f‌inali (comportando il lavoro di pubblica utilità
un dimezzamento della sanzione amministrativa della so-
spensione della patente di guida) (sez. III, n. 20726 del 7
novembre 2012, dep. 2013, Cinciripini, Rv. 254996).
5.3. Conseguentemente, deve ritenersi che la sentenza
impugnata sia incorsa nel vizio denunciato per avere omes-
so di prendere in esame l’istanza di applicazione della san-
zione sostitutiva, con ciò violando la regola generale di cui
all’art. 2 c.p. e la norma speciale di cui all’art. 186, comma
9-bis, c.d.s., che inibisce al condannato di fruire della
sanzione sostitutiva in esame esclusivamente in presenza
di due determinate condizioni ostative, ossia la ricorrenza
dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, c.d.s. e la
precedente fruizione di analoga sanzione sostitutiva.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limi-
tatamente al punto concernente la concessa sospensione
condizionale della pena ed il correlato diniego della san-
zione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio
alla Corte di appello di Milano, che dovrà verif‌icare la pos-
sibilità di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità alla luce dei criteri ermeneutici sopra in-
dicati. Ai sensi dell’art. 624 c.p.p., deve dichiararsi irrevo-
cabile la parte della sentenza concernente l’accertamento
del reato. (Omissis)
Corte di Cassazione CiVile
sez. Vi, ord. 2 Febbraio 2015, n. 1869
pres. petitti – est. d’asCola – riC. rosone (aVV. la blasCa) C. FosCo
Procedimento civile in genere y Ausiliari del
giudice y Compenso y Liquidazione y Consulenza
tecnica per la stima del valore di autoveicolo dan-
neggiato da un incendio y Applicabilità del criterio
di cui all’art. 16 del D.M. 30 maggio 2002 y Necessità
y Fondamento.
. In tema di liquidazione del compenso per consulen-
za tecnica che abbia per oggetto la quantif‌icazione
del danno di un’automobile incendiata trova applica-
zione l’art. 16 del D.M. 30 maggio 2002 che contempla
la specif‌ica ipotesi della stima dei danni da incendio
e non anche l’art. 17 dello stesso D.M., che regola i
compensi “in materia infortunistica del traff‌ico e della
circolazione” e si riferisce alla ricostruzione dei sini-
stri e non alla stima del valore di un veicolo in esito ad
un incendio, né, attesa l’esistenza di una disposizione
regolamentare specif‌ica, il criterio della liquidazione
per vacazioni, che ha natura residuale. (c.p.c., art. 191;
d.m. 30 maggio 2002, art. 16; d.m. 30 maggio 2002, art.
17; l. 8 luglio 1980, n. 319, art. 2; l. 8 luglio 1980, n. 319,
art. 4) (1)

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