Corte di cassazione civile sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2758

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
Si costituirono entrambe le società di assicurazione,
chiedendo il rigetto della domanda, mentre il Biffa rimase
contumace.
Il Giudice di pace rigettò la domanda, sul rilievo della
mancanza della legittimazione attiva in capo alla Garofalo.
2. Proposto appello dalla soccombente, il Tribunale di
Siracusa, con sentenza dell’8 maggio 2013, ha confermato
la decisione di primo grado, compensando interamente le
spese di giudizio.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre Carmela Garofa-
lo, con atto aff‌idato a tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in que-
sta sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato
in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376,
380-bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere
rigettato.
5. I tre motivi di ricorso, che contengono censure di vio-
lazione di legge e di vizio di motivazione, possono essere
trattati congiuntamente, in considerazione della stretta
connessione che li unisce.
Essi tornano a proporre una sene di considerazioni di
merito e di legittimità, con richiamo anche di alcune pro-
nunce di questa Corte, che tuttavia non superano la ratio
decidendi della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Siracusa, infatti, richiamando corret-
tamente la sentenza 12 ottobre 2010, n. 21011, di questa
Corte, ha affermato che legittimato a domandare il risar-
cimento del danno patrimoniale consistente nel costo di
riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro
stradale, non è necessariamente il proprietario od il tito-
lare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi,
avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda
nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso
e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla
riparazione del mezzo. Il Tribunale, quindi, non ha negato
che il risarcimento del danno possa essere chiesto anche
da chi non è proprietario, ma ha specif‌icato che occorre, in
tal caso, dare la prova di aver sostenuto l’onere della ripa-
razione o, comunque, di essere titolare di una situazione
di possesso giuridicamente rilevante. E, nel caso specif‌ico,
la Garofalo non· era proprietaria del mezzo e la fattura di
riparazione dell’auto era intestata alla proprietaria.
A fronte di simili considerazioni, la ricorrente sostiene
che il giudice d’appello è incorso in errore perchè ella era
titolare di un possesso qualif‌icato per il fatto che l’auto
era di proprietà di sua f‌iglia, e che per ciò stesso ella ne
era responsabile. Con il che indirettamente dimostra l’in-
conferenza delle censure e la correttezza della decisione
impugnata.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere ri-
gettato».
motiVi della deCisione
1. Non sono state presentate memorie in relazione alla
trascritta relazione, mentre il difensore della parte ricor-
rente è intervenuto in camera di consiglio insistendo per
l’accoglimento del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella ca-
mera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi
in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di
doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato
svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma
l-quater, del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, per il versamen-
to, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per il ricorso.
(Omissis)
Corte di Cassazione CiVile
sez. iii, 12 Febbraio 2015, n. 2758
pres. segreto – est. d’amiCo – p.m. basile (ConF.) – riC. Crostella (aVV.
ti alba, manzi e paVan) C. assiCurazioni d’italia s.p.a. ed altri (aVV.
VinCenti)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Danno emergente e lucro cessante y Danno
patrimoniale y Lucro cessante y Accertamento del-
l’invalidità permanente y Automatismo y Esclusione
y Perdita della capacità lavorativa specif‌ica y Onere
della prova a carico del danneggiato y Sussistenza
y Criteri y Fattispecie relativa a lesioni personali
riportate in seguito ad investimento su strisce pe-
donali.
. In caso di illecito lesivo dell’integrità psico-f‌isica
della persona, il diritto al risarcimento del danno pa-
trimoniale da lucro cessante non può farsi discendere
in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità
permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità
abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa
specif‌ica. A tal f‌ine, il danneggiato è tenuto a dimo-
strare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al mo-
mento dell’infortunio, un’attività produttiva di reddito
e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità
generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue
attitudini personali. (In applicazione dell’anzidetto
principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata
che, pur riconoscendo come la ricorrente, a seguito
dell’infortunio, non potesse più svolgere le mansioni
di agente di pubblica sicurezza stradale, aveva escluso
il risarcimento da invalidità specif‌ica, sul presupposto
che l’interessata potesse svolgere attività e mansioni
diverse rispetto a quelle precedenti, omettendo però
di considerare che la ricorrente aveva documentato di
avere, dapprima, richiesto di essere assegnata a lavoro
alternativo, senza esito, e di essere stata, poi, licenzia-
ta per accertata inidoneità). (c.c., art. 1223; c.c., art.
1226; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2697; c.c.,
art. 2727) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. civ. 27 aprile 2010, n. 10074, in
Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.

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