Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 16 febbraio 2015, n. 3082

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giur
6/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
all’oggetto materiale tipico del reato contestato è il frutto
di una condotta fraudolenta dell’Arba, ulteriore e succes-
siva rispetto a quella del mero acquisto. Non di meno va
ricordato come il fatto che un bene venga offerto in ven-
dita sul web non ne rende di per sè lecito l’acquisto e la
successiva detenzione.
3. Ciò detto, l’obiezione per cui dalla previsione norma-
tiva che autorizza l’utilizzo dei lampeggianti a luce blu non
solo alle forze di polizia, ma anche a soggetti ulteriori (vi-
gili del fuoco, soccorso alpino ecc.), deriverebbe l’atipicità
del fatto risulta parimenti priva di pregio.
3.1 L’art. 497-ter c.p., infatti, non richiede che gli ogget-
ti ivi menzionati siano destinati esclusivamente all’uso dei
corpi di polizia, ma soltanto che questi ultimi li utilizzino e
che pertanto la loro detenzione sia idonea a trarre agevol-
mente in inganno i cittadini sulle qualità personali del de-
tentore e sul potere connesso alla detenzione medesima.
3.2 In tal senso non v’è dubbio allora che la detenzione
di un lampeggiante del tipo di quello in uso anche alle for-
ze di polizia collocato sul tetto delle vettura dell’imputato
integri la fattispecie contestata. Infatti non può esservi
dubbio sull’univoco signif‌icato di un comportamento di
tal genere, atteso che la collocazione del dispositivo sul
tetto di una vettura privata, priva cioè di segni di ricono-
scimento come sono invece gli automezzi in uso agli altri
soggetti abilitati all’utilizzo di lampeggianti blu, non può
che far credere che la stessa sia un’auto “civetta” delle
forze dell’ordine.
3.3 La qualif‌icazione attribuita dalla Corte territoriale
al fatto è dunque corretta, non rilevando a questo punto
l’eventuale erroneità delle argomentazioni spese dalla
medesima per ricostruire il signif‌icato delle norme inte-
gratrici del precetto penale. Va infatti ricordato che il vizio
di motivazione rilevabile nel giudizio di legittimità è solo
quello attinente alle questioni di fatto e non anche a quelle
di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera
immotivata o contraddittoriamente od illogicamente mo-
tivata, siano comunque esattamente risolte, non può sus-
sistere ragione alcuna di doglianza (sez. II, n. 19696 del 20
maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; sez. un., n. 155/12
del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione, sez.
un. n. 52117 del 17 luglio 2014, Prevete, in motivazione).
4. Infondato è inf‌ine anche il secondo motivo di ricorso.
4.1 Sotto un primo prof‌ilo deve osservarsi, nella scia di
quanto già affermato da questa Corte (cfr. sez. V, n. 32964
del 29 maggio 2014, Piva, in motivazione), come la disposi-
zione sanzionatoria contenuta nel quarto comma dell’art.
177 c.d.s. debba essere letta alla luce di quanto previsto dal
primo comma dello stesso articolo. In tal senso la scelta del
pronome indef‌inito “chiunque” non può imputarsi alla volon-
tà di punire la condotta di qualsiasi soggetto faccia uso dei
dispositivi di allarme supplementari anche se non legittima-
to a farvi ricorso in condizioni particolari. Ed infatti l’inciso
contenuto nella norma sanzionatoria («al di fuori dei casi di
cui al comma 1») chiarisce come oggetto dell’incriminazione
amministrativa sia sostanzialmente la condotta di abusivo
utilizzo dei menzionati dispositivi nella circolazione stradale
da parte dei soggetti legittimati al loro utilizzo.
4.2 Ma anche qualora volesse accedersi all’impostazione
interpretativa del ricorrente e cioè che quello conf‌igurato
dalla norma amministrativa sarebbe un illecito comune e
non proprio - va escluso qualsiasi rapporto di specialità tra
quest’ultima e quella penale contestata all’imputato.
4.3 Infatti il confronto tra le fattispecie astratte evi-
denzia come le condotte tipizzate dalla norma penale e
da quella amministrativa siano diverse e come dunque
alcuna interferenza sussista tra le stesse, impedendo la
stessa astratta conf‌igurabilità di un’ipotesi di concorso
apparente di norme da risolversi applicando l’invocato
principio di specialità. Infatti, mentre l’art. 497-ter c.p., al
n. 1), punisce la mera detenzione di oggetti che simulano
la funzione dei corpi di polizia (tra i quali, come si è vi-
sto, può annoverarsi anche il dispositivo visivo a luce blu
lampeggiante), l’art. 177 comma 4 c.d.s. sanziona invece
l’abuso nell’utilizzo dei menzionati dispositivi nella cir-
colazione stradale, che è condotta, per l’appunto, affatto
diversa. (Omissis)
Corte di Cassazione CiVile
sez. Vi, ord. 16 Febbraio 2015, n. 3082
pres. FinoCChiaro – est. Cirillo – riC. garoFalo (aVV. romano) C. biFFa
ed altri
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Danno ad un autoveicolo y Domanda risar-
citoria y Legittimazione y Legittimazione esclusiva
del proprietario o titolare di altro diritto reale y
Esclusione y Legittimazione del detentore o posses-
sore y Condizioni.
. Legittimato a domandare il risarcimento del danno
patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un
autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è
necessariamente il proprietario od il titolare di altro
diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il
possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei con-
fronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e
abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla
riparazione del mezzo. (c.c., art. 1140; c.c., art. 1223;
c.c., art. 2043) (1)
(1) In senso conforme, con riferimento alla legittimazione attiva del-
l’utilizzatore di un veicolo concesso in leasing a domandare il risarci-
mento del danno riportato dal veicolo stesso in un sinistro stradale, v.
Cass. civ. 12 ottobre 2010, n. 21011, in questa Rivista 2010, 1001.
sVolgimento del proCesso
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Carmela Garofalo convenne in giudizio, davanti
al Giudice di pace di Siracusa, Salvatore Biffa, la Milano
assicurazioni s.p.a e la RAS s.p.a., chiedendo che fossero
condannati in solido al risarcimento dei danni conseguen-
ti all’incidente stradale nel quale essa attrice era stata
tamponata dalla vettura condotta dal Biffa.

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