Corte di cassazione civile sez. III, 3 marzo 2015, n. 4233

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
Corte di Cassazione CiVile
sez. iii, 3 marzo 2015, n. 4233
pres. berruti – est. d’amiCo – p.m. patrone (ConF.) – riC. X (aVV.
Furlanetto) C. Comune di roma ed altro
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Danni da insidie strada-
li y Sinistro verif‌icatosi per la presenza sull’asfalto
di una buca piena d’acqua ghiacciata y Prevedibilità
da parte del danneggiato y Conseguenze y Responsa-
bilità della P.A. ex art. 2051 c.c. y Esclusione
. Non sussiste la responsabilità della P.A. ex art. 2051
c.c. nel caso di sinistro verif‌icatosi per la presenza sul-
l’asfalto di una buca piena d’acqua ghiacciata, qualora
il comportamento del danneggiato, consistente nel non
essersi avveduto tempestivamente di una situazione
potenzialmente pericolosa, visibile secondo criteri di
carattere generale, abbia interrotto il nesso causale fra
la causa del danno e il danno stesso. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 2043; c.c., art. 2051) (1)
(1) Giurisprudenza consolidata della S.C. nel senso che l’ente pro-
prietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi
dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconduci-
bili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze
della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per
l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligen-
za la situazione di pericolo. Così, si vedano Cass. civ. 20 gennaio 2014,
n. 999, in questa Rivista 2014, 306; Cass. civ. 22 ottobre 2013, n. 23919,
ibidem e Cass. civ. 16 maggio 2013, n. 11946, ivi 2013, 913.
sVolgimento del proCesso
X convenne in giudizio il Comune di Roma deducendo
che il (omissis), mentre percorreva a velocità moderata,
alla guida del proprio motoveicolo Yamaha, la (omissis),
all’altezza del numero civico (omissis), a causa di una
larga buca piena d’acqua ghiacciata presente sull’acciot-
tolato, aveva perso il controllo del mezzo cadendo a terra.
In conseguenza di tale caduta il X riportò lesioni f‌isiche
e il veicolo rimase danneggiato.
Per l’incidente occorso l’attore ritenne responsabile
il Comune di Roma, in quanto proprietario della strada
ed onerato della relativa manutenzione. Chiese quindi
che il Tribunale adito condannasse il medesimo Comune
al risarcimento dei danni da lui patiti, quantif‌icati in L.
76.000.000.
Il convenuto si costituì contestando il fondamento della
domanda ed eccependo, in via subordinata, che sussisteva
l’esclusiva responsabilità della s.r.l. Astro Appalti, chiama-
ta in causa dal Comune di Roma, in quanto appaltatrice
della sorveglianza e della manutenzione della strada ove
si era verif‌icato l’incidente.
Si costituì la s.r.l. Astro Appalti contestando sia la do-
manda di X che quella del Comune nei propri confronti.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta da X
contro il convenuto e compensò le spese del giudizio.
Propose appello X deducendo, quali motivi di appello,
che il giudice di primo grado non aveva ritenuto applicabi-
le alla fattispecie in esame l’art. 2051 c.c., bensì l’art. 2043
c.c. e che il medesimo giudice non aveva adeguatamente
valutato le prove fornite da parte attrice. Per tali ragioni
chiese la riforma della sentenza impugnata.
Si costituì il Comune di Roma con comparsa di costi-
tuzione e risposta, contenente appello incidentale, chie-
dendo il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento di
quello incidentale.
Si costituì anche la s.r.l. Astro Appalti contestando il
fondamento del gravame principale e chiedendone la
reiezione.
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della
impugnata sentenza del Tribunale di Roma, n. 16771/2006,
ha condannato X al rimborso delle spese processuali di
primo grado in favore del Comune di Roma; ha condannato
lo stesso X al rimborso delle spese di secondo grado, sia in
favore del Comune di Roma che della s.r.l. Astro Appalti.
Propone ricorso per cassazione X con due motivi as-
sistiti da memoria. Resiste con controricorso Roma Capi-
tale, già Comune di Roma. Non svolge attività difensiva la
Astro Impianti s.r.l..
motiVi della deCisione
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “viola-
zione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti
e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in partico-
lare, dell’art. 2051 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione
alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed, in
particolare, del comma 7, in una lettura integrata con
l’art. 6 CEDU”.
Sostiene il ricorrente che nel caso in cui i danni deri-
vino da alterazioni della cosa dovute a fattori contingenti
la P.A. potrebbe andare esente da responsabilità qualora
dimostri che, nel lasso di tempo tra il sorgere del pericolo
e il verif‌icarsi dell’incidente, non sarebbe stato possibile
rimuovere la cosa stessa.
La presenza di ghiaccio conseguente alla fuoriuscita di
acqua, causata dalla rottura della tubazione sotterranea
nel luogo in cui è avvenuto il sinistro, non avrebbe potuto
far ritenere al giudice di merito, sempre ad avviso del ri-
corrente, che il descritto ostacolo era un pericolo visibile
e facilmente evitabile, così conf‌igurando la colpa in capo
al danneggiato.
Con il secondo motivo X denuncia “omessa/insuff‌icien-
te contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.) in relazione
alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed, in
particolare, del comma 6, in una lettura integrata con
l’art. 6 CEDU”.
Ritiene il ricorrente che la Corte d’appello ha conside-
rato idonea a interrompere l’esistenza del nesso causale la
visibilità ed ha invece trascurato l’avvallamento sul manto
stradale, la perdita d’acqua attestata dalla Acea, il ghiac-
cio e la mancanza di segnalazione che avrebbero potuto
condurre ad una diversa decisione.
I due motivi, che per la stretta connessione devono
essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili in
quanto non prospettano vizi argomentativi della decisio-
ne, ma sollecitano in questa sede il riesame del materia-

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