Corte di cassazione civile sez. II, 24 marzo 2015, n. 5898
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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
Regolamento al Codice della Strada, impone che l’appa-
recchio stampi la documentazione attestante il risultato
dell’esame, è necessario che tale documentazione venga
acquisita e allegata alla relazione di servizio.
AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
Corte di Cassazione CiVile
sez. ii, 24 marzo 2015, n. 5898
pres. buCCiante – rel. nuzzo – p.m. Capasso (ConF.) – riC. equitalia
sardegna s.p.a. C. lendini
Notificazioni in materia civile y Nullità y Notifica
di cartella esattoriale y Emessa per il pagamento di
sanzioni amministrative per violazione del Codice
proposizione dell’opposizione.
. L’eventuale nullità della notifica di una cartella esat-
toriale, relativa a ruolo emesso da una Prefettura per
il pagamento di sanzioni amministrative per violazione
del Codice della strada, è sanata, per il raggiungimento
dello scopo della notifica, dalla proposizione di una
29 settembre 1973, n. 602, art. 26; d.p.r. 29 settembre
1973, n. 600, art. 60; c.p.c., art. 156)
sVolgimento del proCesso
Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2009
Lendini Gonario Gabriele proponeva opposizione all’ese-
cuzione, ex art. 615 c.p.c., avverso la cartella esattoriale
n. 07420080013687988, avente ad oggetto il pagamento di
una contravvenzione al codice stradale ed iscritta a ruolo
dalla Prefettura di Nuoro; assumeva l’infondatezza nel
merito della pretesa oltrechè l’irregolarità della notifica,
la carenza di sottoscrizione della cartella esattoriale e
la mancata notifica del verbale di accertamento. Si co-
stituiva in giudizio Equitalia Sardegna S.p.A. eccependo
l’inammissibilità dell’opposizione perchè proposta nelle
forme dell’opposizione all’esecuzione anzichè in quelle
prevista dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg.; sosteneva,
peraltro, la validità della notifica della cartella esattoriale
602 del 1973, art. 26 ed, in ogni caso, per aver raggiunto lo
scopo ex art. 156 c.p.c..
Con sentenza 11 maggio 2009 il Giudice di pace di Nuo-
ro accoglieva l’opposizione, ritenuta la nullità della noti-
fica effettuata da Equitalia Sardegna perchè effettuata
mediante lettera raccomandata senza la relata di notifica,
in violazione degli artt. 137 c.p.c. e segg.; condannava in
solido l’U.T.G. - Prefettura di Nuoro, in persona del Prefet-
to p.t., e la società Equitalia Sardegna S.p.A. alle spese del
procedimento.
Avverso tale sentenza Equitalia Sardegna s.p.a. propo-
ne ricorso per cassazione formulando due motivi.
Resiste con controricorso Lendini Gonario Gabriele.
motiVi della deCisione
La società ricorrente deduce:
1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto
in relazione al combinato disposto del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e artt. 137 c.p.c.
e segg., poichè, secondo il disposto del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, la notifica della cartella esattoriale “può es-
sere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in
plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data
indicata nell’avviso di ricevimento”; eventuali vizi della
notificazione della cartella esattoriale dovevano, peraltro,
ritenersi sanati, ex art. 156 c.p.c., per il raggiungimento
dello scopo dell’atto.
La censura si conclude con il quesito: se, in virtù di
quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la noti-
fica della cartella di pagamento effettuata mediante rac-
comandata con avviso di ricevimento è da ritenersi valida;
se, in ogni caso, la notifica a mezzo posta è da considerarsi
valida avendo l’atto raggiunto il suo scopo, sanando ogni
eventuale irregolarità della notificazione della cartella di
pagamento, posto che il destinatario aveva avuto completa
notizia con il ritiro diretto della cartella;
2) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia, laddove il giudice
di pace aveva ritenuto ammissibile l’opposizione spiegata,
benchè non esperita nella forme del ricorso L. n. 689 del
1981, ex art. 23, applicabile allorchè, come sostenuto dallo
stesso opponente, la cartella esattoriale è emessa senza es-
sere preceduta dalla notifica del verbale di accertamento
dell’infrazione nè da alcun avviso di accertamento.
Va innanzitutto esaminato, per ragioni di logica priori-
tà, il secondo motivo di ricorso attinente all’ammissibilità
del ricorso.
La censura è infondata e va, pertanto, respinta.
Il ricorso è ammissibile in quanto si tratta di opposizio-
ne all’esecuzione secondo il disposto di cui art. 616 c.p.c.,
nel testo vigente all’epoca, come modificato, con decorren-
za dal 1 marzo 2006, dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52 che va
applicato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alle
sentenze rese in primo grado a far tempo dal 1 marzo 2006
(Cass. n. 20414/2006; n. 9591/2011; n. 3688/2011) e che
all’art. 14 sancisce, per i giudizi di opposizione all’esecu-
zione decisi con provvedimento pubblicato a partire dal 1
marzo 2006, l’inappellabilità della sentenza in quanto sog-
getta al ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art.
111 Cost., comma 7.
Nella specie la sentenza impugnata è stata pubblicata
in data 11 maggio 2009 e, pertanto, correttamente, avverso
la stessa è stato proposto ricorso per cassazione.
Va aggiunto che il ricorso riguarda soltanto questioni
relative all’opposizione all’esecuzione ed in tal senso è
stata qualificata dal giudice a quo.
Va escluso, peraltro, il difetto di autosufficienza del
motivo (eccepito dal controricorrente), avuto riguardo
alle ragioni poste a fondamento del vizio di motivazione
dedotto che consentono di individuare eventuali incon-
gruenze logico-motivazionali.
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