Corte di cassazione civile sez. VI, 15 aprile 2015, n. 7636

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giur
6/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Il ricorso va quindi accolto alla luce del seguente princi-
pio di diritto: “L’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto
dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a),
dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o
in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri
giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione:
esigenza della specif‌ica motivazione non è soddisfatta
quando la compensazione si basi sulla peculiarità della
fattispecie, in quanto tale formula è del tutto criptica e
non consente il controllo sulla congruità delle ragioni po-
ste dal giudice a fondamento della sua decisione”.
In def‌initiva, si propone l’accoglimento del ricorso”.
Tale relazione veniva comunicata al difensore del ri-
corrente.
Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenuti
nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono
stati mossi rilievi critici.
In def‌initiva, il ricorso va accolto, la sentenza impu-
gnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Torino
in persona di altro magistrato. Non occorre provvedere al
regolamento delle spese del presente giudizio di cassazio-
ne data che il Prefetto di Torino intimato non ha svolto, in
questa fase, attività giudiziale.
Il Collegio, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115 del 2002 da atto che non sussistono i presuppo-
sti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unif‌icato apri a quello dovu-
to per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13. (Omissis)
Corte di Cassazione CiVile
sez. Vi, 15 aprile 2015, n. 7636
pres. FinoCChiaro – est. CarluCCio – riC. e.g.m. C. Comune di milano
Responsabilità civile y Amministrazione pub-
blica y Opere pubbliche y Strade y Insidia stradale
y Comportamento imprudente del danneggiato y
Idoneità ad assumere rilievo ai f‌ini dell’esonero da
responsabilità della P.A. y Sussistenza y Fattispecie
in tema di caduta conseguente ad inciampo in tom-
bino sporgente non segnalato.
. Non sussiste la responsabilità dell’ente proprietario di
una strada per lesioni riportate da un pedone in seguito
all’inciampo in un tombino sporgente, qualora la sua
condotta imprudente abbia integrato il caso fortuito
idoneo a interrompere il nesso di causalità con la cosa.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che
il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a
piedi al centro di una zona del marciapiede dissestata - e
la sua conoscenza dei luoghi avrebbero dovuto imporgli
la massima prudenza e che, pertanto, l’evento lesivo fos-
se da ricondurre alla esclusiva responsabilità del mede-
simo). (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2051; c.c., art. 2697) (1)
(1) Fattispecie che si ritrova anche in Cass. civ. 20 gennaio 2014, n.
999, in questa Rivista 2014, 306 ed in Cass. civ. 22 ottobre 2013, n.
23919, ibidem.
sVolgimento del proCesso
1. E. G. M. convenne in giudizio il Comune di Milano e
chiese il risarcimento del danno per le gravi lesioni subite
(frattura del setto nasale), cadendo mentre procedeva a
piedi sul marciapiede, a causa di un tombino, sporgente
e non segnalato.
Il Tribunale rigettò la domanda e la decisione fu con-
fermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del
15 maggio 2013.
Avverso la suddetta sentenza, la G. propone ricorso
aff‌idato a tre motivi.
Il Comune di Milano, ritualmente intimato, non svolge
difese.
motiVi della deCisione
1. Con il primo motivo deduce omessa e insuff‌iciente
motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt.
2697, 2051 e 2055 cod. civ. e dell’art. 112, cod. proc. civ.
Con il secondo deduce omessa e insuff‌iciente motivazio-
ne e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2043,
2051 cod. civ. e dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo deduce omessa e insuff‌iciente mo-
tivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,
2051 e 2055 cod. civ. e dell’art. 41 cod. pen.
1.1. I tre motivi sono strettamente collegati e nella
parte esplicativa non contengono la prospettazione di vio-
lazioni di legge, ma si sostanziano nella denuncia di difetti
motivazionali della sentenza.
In particolare, nel primo, si deduce la mancanza di de-
scrizione della cosa, il tombino, che ha originato l’inciden-
te. Si mette in evidenza: che dal verbale dei vigili urbani,
in atti, emergeva la sporgenza dello stesso di 3/4 cm. e la
necessità da questi segnalata di metterlo in sicurezza con
pronto intervento, come poi fu fatto; che secondo la legge
regionale, in atti, i tombini avrebbero dovuto essere “a f‌ilo
strada”. Si deduce che la Corte di merito non avrebbe te-
nuto conto di tali elementi nel descrivere la “cosa”.
Nel secondo, si deduce illogicità e insuff‌icienza motiva-
zionale nel ritenere l’anomalia del tombino come abituale
e nota da tempo e la mancata indicazione delle ragioni nel
ritenere superf‌lue le richieste istruttorie non concedendo
i termini di cui all’art. 183, sesto comma cod. proc. civ.
atteso che dai documenti suddetti, al contrario di quanto
ritenuto dal giudice di merito, non sarebbe univocamente
ricavabile la mancanza di responsabilità dell’ente.
Nel terzo si deduce l’omessa descrizione del comporta-
mento anomalo della danneggiata che avrebbe integrato,
secondo la Corte, il caso fortuito idoneo a interrompere il
nesso causale.
2. I motivi sono inammissibili.
I motivi in esame sono accomunati dalla denuncia di
difetti di motivazione ai sensi del nuovo art. 360 n. 5, cit.
applicabile ratione temporis, alla luce del quale sono tutti
inammissibili.
2.1. Di recente, le Sez. Un. hanno affermato: - a) che la
riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo
cui è deducibile esclusivamente l’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus-

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