Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 21 ottobre 2014, n. 22318

Pagine455-456
455
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
LEGITTIMITÀ
luogo solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero
unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso prin-
cipale (Cass., sez. un., n. 7381 del 2013, citata).
11. - Con il terzo mezzo del ricorso incidentale è dedot-
ta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per l’errata regola-
mentazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Sarebbe erronea la decisione del tribunale di compen-
sare per intero le spese dei due gradi di giudizio in ragione
“della novità della materia trattata e della natura e della
qualità dei soggetti contendenti”, a fronte dell’integrale
rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’attrice,
non ricorrendo i motivi di detta compensazione e neppure
essendo stati indicati esplicitamente.
11.1. - Il motivo è infondato.
Nella specie il Tribunale di Lamezia Terme ha indicato
(come, peraltro, riconosciuto dalla stessa ricorrente in-
cidentale, sebbene in modo contraddittorio con il tenore
complessivo della censura) come motivi di compensazio-
ne il “parziale accoglimento dei motivi di appello, la novità
della materia trattata ... la natura e la qualità dei soggetti
contendenti”.
La decisione si conforma al principio - enunciato, tra
le altre, da Cass., 27 settembre 2010, n. 20324 - secondo
cui nei giudizi (come quello in esame) soggetti alla disci-
plina dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., come modif‌icato
dall’art. 2, primo comma, lett. a), della legge 28 dicembre
2005, n. 263, ove non sussista reciproca soccombenza, è
legittima la compensazione parziale o per intero delle
spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal f‌ine
ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati (come
è avvenuto nel caso di specie, in forza di ragioni non im-
plausibili).
12. - Va, dunque, rigettato il ricorso principale, nonchè
dichiarati assorbiti i primi due motivi del ricorso inciden-
tale (condizionato) e rigettato il terzo.
È da ritenersi soccombente in ragione dell’esito sfavo-
revole della lite, seguito in via def‌initiva all’integrale riget-
to del ricorso per cassazione, Patrizia Scalise, sulla quale,
pertanto, devono gravare le spese del presente giudizio di
legittimità, come liquidate in dispositivo in favore della
società controricorrente.
Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione delle
spese processuali nei confronti degli intimati che non
hanno svolto attività difensiva in questa sede. (Omissis)
corte di cassazione ciVile
sez. Vi, ord. 21 ottobre 2014, n. 22318
pres. petitti – est. d’ascola – ric. di nardo (aVV. Quarta) c. ministero
dell’interno ed altri (aVV. Gen. stato)
Responsabilità da sinistri stradali y Responsa-
bilità del proprietario y Obbligazione solidale del
proprietario del veicolo per le sanzioni pecuniarie
y Prova liberatoria y Circolazione contro la volontà
del proprietario y Portata.
. L’art. 196 cod. strada prevede per il proprietario del
veicolo l’obbligazione solidale al pagamento delle
sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi
dall’effettivo autore della violazione, salvo che forni-
sca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la
sua volontà, da manifestarsi con un comportamento
concreto, idoneo e specif‌icamente rivolto a vietare la
circolazione mediante atti e fatti indicativi della dili-
genza da valutarsi in relazione al caso concreto. (Nella
specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C.
ha confermato la decisione di merito, la quale aveva
rilevato l’omessa adozione di cautele adeguate ad evi-
tare l’utilizzazione, da parte del f‌iglio del proprietario,
di un ciclomotore custodito in un locale adiacente
all’abitazione, quali, ad esempio, l’occultamento delle
chiavi del veicolo). (nuovo c.s., art. 196; c.c., art. 2054;
l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6) (1)
(1) Secondo l’indirizzo ormai consolidato della S.C., per superare
la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054, terzo comma, c.c.,
non è suff‌iciente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia
avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario neces-
sario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la
quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento
ostativo, specif‌icamente inteso a vietare ed impedire la circolazione
del veicolo mediante l’adozione di cautele tali che la volontà del pro-
prietario non possa risultare superata. In tal senso, v. Cass. civ. 14
luglio 2011, n. 15478, in questa Rivista 2012, 250 e Cass. civ. 7 luglio
2006, n. 15521, ivi 2007, 154.
sVolGimento del processo e motiVi della decisione
1) Alle parti è stata comunicata, ai sensi dell’art. 380
bis c.p.c. relazione preliminare che, formalmente emenda-
ta, di seguito sostanzialmente si riproduce.
1.1) Con ricorso in opposizione depositato in data 20
marzo 2009, Cecilia Di Nardo censurava la legittimità dei
verbali n. 794767519e n. 313488311 emessi dal Nucleo ope-
rativo e radiomobile dei Carabinieri di Chieti, con i quali
le veniva contestata la violazione degli artt. 116, comma 13
bis, 193, commi 1 e 2, e 97, commi 8 e 14, c.d.s.
La ricorrente rispondeva quale obbligata in solido,
in qualità di proprietaria di un ciclomotore Piaggio SP
50, per gli illeciti commessi da Christian Sablone: que-
st’ultimo, a cui era stato consegnato il motorino da parte
del f‌iglio della ricorrente, era stato fermato alla guida del
ciclomotore della Di Nardo, sprovvisto del certif‌icato di
idoneità tecnica, della copertura assicurativa e della targa
identif‌icativa del mezzo.
L’Uff‌icio Territoriale del Governo di Chieti si costituiva
in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice di pace di Francavilla, con sentenza pubbli-
cata il 25 febbraio 2010, rigettava il ricorso, a causa della
mancata prova, da parte dell’opponente, della circolazione
del veicolo contro la sua volontà.
Mediante atto di citazione notif‌icato all’UTG di Chieti
e al Ministero dell’Interno, Cecilia Di Nardo proponeva
appello.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT