Corte di cassazione civile sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26835

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
LEGITTIMITÀ
Ma l’ulteriore quesito che ci si deve porre è: se la perce-
zione del giallo semaforico da parte dell’utente della stra-
da si realizza quando il tempo per giungere dalla posizione
di percezione alla linea di arresto è inferiore al tempo che
gli consente di fermarsi tempestivamente, quali saranno
le conseguenze? Ecco che, come correttamente per altro
richiama anche la citata sentenza della S.C., i tempi sema-
forici ed in particolare il giallo semaforico, non viene, né
può essere, indicato con durate predef‌inite, perché deve
essere assoggettato ad una corretta analisi, che non può
prescindere dall’esame concreto ed approfondito della
situazione di quell’incrocio e di quella strada.
A partire dalla velocità massima consentita, che po-
trebbe essere quella di 50 Km/h. ma potrebbe essere anche
superiore, o inferiore, ma soprattutto in base alle dimen-
sioni dell’incrocio e quindi ai tempi per attraversarlo.
Occorre infatti ricordare che il giallo semaforico ha la
funzione principale di consentire di liberare l’incrocio a
chi lo ha già impegnato ed in questi termini, proprio in
base alla tipologia dell’indicazione della risoluzione del
Ministero dei Trasporti n. 67906, del 16 luglio 2007, rientra
anche il tempo minimo necessario perché la percezione
del giallo semaforico si possa trasformare in una reazione
corretta di arresto o di liberazione dell’incrocio preceden-
temente impegnato.
Eventualmente non tanto la sentenza della Corte di
cassazione, quanto proprio questa risoluzione ministeria-
le, rende il più delle volte ingiustif‌icata la contestazione di
accesso all’area semaforica con luce gialla già operante.
In caso di contestazione di quel comportamento, di-
venterebbe indispensabile capire se vi era o meno la pos-
sibilità di quel veicolo di arrestarsi prima di impegnare
l’incrocio, ovvero se si poteva trovare ad una distanza
temporale inferiore a quei famosi 3 secondi, ma in realtà
anche una distanza temporale nettamente maggiore, come
in precedenza calcolato.
Ammettendo, infatti, che un veicolo sia entrato in area
di incrocio quando il semaforo indicava luce gialla, già da
2 secondi e quindi da un tempo che comunque gli avreb-
be impedito, almeno secondo la logica della risoluzione
ministeriale, di arrestarsi tempestivamente alla linea di
arresto, dovrebbe avere il tempo materiale di attraversare
interamente l’incrocio prima che intervenga la luce rossa.
Ed allora va da sé che quel tempo è direttamente
correlato alla lunghezza dell’attraversamento dell’area di
incrocio.
Ciò che risulta particolarmente “pericoloso”, in una si-
mile interpretazione, è proprio il “messaggio” che potrebbe
essere recepito in termini di prevenzione del sinistro e di
sicurezza stradale.
Ipotizzare che si possa giungere ad un impianto sema-
forico alla velocità di 50 Km/h. è già sicuramente un’inter-
pretazione disattenta delle norme del c.d.s..
L’art. 140 in primis e l’art. 141 nello specif‌ico, preve-
dono infatti che i comportamenti dell’utente della strada
debbano essere adeguati alle caratteristiche e condizioni
della strada, oltre che ad ogni altra situazione di rischio e
non vi è dubbio che la presenza di un impianto semaforico
costituisca di per sé una situazione di prevedibile rischio,
ancorché in lontananza lo si percepisca a luce verde.
La presenza di un impianto semaforico impone comunque
di ridurre la velocità e questo anche per mettersi nelle condi-
zioni di potersi tempestivamente arrestare, anche all’apparire
del giallo semaforico, prima di impegnare l’incrocio.
Proprio secondo il criterio adottato per l’emanazione
della risoluzione ministeriale e cioè la logica di ricostruire i
tempi necessari per l’arresto del veicolo, questi non possono
essere che riferibili alla velocità tenuta dal veicolo che, se
opportunamente ridotta in ambito di impianto semaforico,
può portare ad avere l’idoneo margine per adempiere, oltre
che alla prescrizione sicuramente forzata fornita dalla in-
terpretazione della risoluzione ministeriale, anche alle ben
più importanti disposizioni generali di sicurezza stradale
poste dagli artt. 140, 141 e seguenti del c.d.s..
(*) Presidente ASAIS (Associazione per lo studio e l’analisi degli
incidenti stradali).
corte di cassazione ciVile
sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26835
pres. bielli – est. tricomi – p.m. zeno (conf.) – ric. rusca (aVV.ti
antonelli e maGnani) c. caralt s.p.a. ed altri
depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni
y Riscossione y Credito derivante da sanzioni am-
ministrative y Violazioni del Codice della strada y
Iscrizione ipotecaria y Opposizione all’esecuzione
y Giurisdizione y Giudice ordinario y Sussistenza y
Ragioni.
. La cognizione dell’opposizione all’esecuzione forzata,
concernente un credito non tributario derivante da
sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, proposta a seguito della richiesta, da parte del
concessionario del servizio di riscossione, di iscrizione
ipotecaria, è attribuita dall’art. 205 del D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285, all’autorità giudiziaria ordinaria. (nuovo
c.s., art. 205; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) (1)
(1) Orientamento consolidato della S.C. espresso dalle SS.UU. 17
aprile 2014, n. 8928, in questa Rivista 2008, 598, in tema di opposizio-
ni alle ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione
delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
sVolGimento del processo
1. Roberto Rusca proponeva atto di citazione nei con-
fronti della Caralt S.p.a. e del Comune di Genova, dinanzi
al Giudice di pace di Genova, a seguito della comunicazione
in data 2 agosto 2006 da parte della Caralt S.p.a., Conces-
sionario alla riscossione, di avere richiesto l’iscrizione di
ipoteca sull’immobile di sua proprietà ai sensi dell’art. 77
del D.P.R. n. 602/73 a seguito di “morosità nel pagamento di
tributi iscritti a ruolo”. Rusca chiedeva di accertare l’insus-

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