Corte di cassazione civile sez. III, 13 gennaio 2015, n. 274

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giur
5/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Parte ricorrente ritiene che l’incidente si è verif‌icato
per esclusiva colpa della Totaro e che quindi non si poteva
applicare l’art. 2054 c.c., come ha fatto il giudice.
Sostiene il Savastano che il suo veicolo era fermo al
momento dell’urto e che non poteva applicarsi alla fatti-
specie in esame la disposizione normativa del concorso di
colpa.
Il motivo è infondato.
Una corretta lettura della norma di cui all’art. 2054
c.c., conduce a ritenere del tutto indifferente, aff‌inchè lo
si possa considerare “in circolazione”, che un veicolo sia
in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traff‌ico
veicolare, dovendosi qualif‌icare come “scontro” qualsiasi
urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in
moto ed uno fermo (Cass., 16 febbraio 2006, n. 3437).
E comunque il ricorso per cassazione conferisce al
giudice di legittimità non il potere di riesaminare il me-
rito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà
di controllo, sotto il prof‌ilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte
dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento,
di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di sce-
gliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità
dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza
all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge (Cass., 16 dicembre
2011, n. 27197).
Correttamente l’impugnata sentenza, con un accer-
tamento di fatto, rilevava che le deposizioni testimoniali
erano discordanti quanto alle modalità del sinistro. Per-
tanto, nell’impossibilità di accertare con indagini specif‌i-
che le modalità del sinistro stesso e le rispettive responsa-
bilità circa l’incidenza delle singole condotte colpose nella
causazione dell’evento, avrebbe dovuto essere applicata la
presunzione di pari responsabilità, prevista dall’art. 2054
c.c., comma 2.
Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “violazio-
ne dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in riferimento all’art. 360
c.p.c., n. 4”.
Ritiene il ricorrente che il giudice ha errato nel com-
pensare integralmente le spese del doppio grado di giudi-
zio, dando una motivazione succinta, non rispondente ai
canoni dell’art. 92 c.p.c., comma 2.
Il motivo è infondato.
La motivazione dell’impugnata sentenza va infatti
corretta nel punto in cui compensa le spese processuali
per “la peculiarità della vicenda” con la compensazione
per “reciproca soccombenza”. In applicazione dell’art. 92
c.p.c., comma 2, sia l’attore che il convenuto sono infatti
vittoriosi al 50%, mentre per il restante 50% sono soccom-
benti.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la
compensazione parziale o totale tra le parti delle spese
processuali (art. 92, secondo comma c.p.c.), sottende -
anche in relazione al principio di causalità - una pluralità
di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si sia-
no trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stes-
se parti, ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica
domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più
capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli al-
tri, ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia me-
ramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in
un unico capo (Cass., 21 ottobre 2009, n. 22381).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato mentre
in assenza di attività difensiva di parte intimata non si di-
spone sulle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
corte di cassazione ciVile
sez. iii, 13 Gennaio 2015, n. 274
pres. salmè – est. rossetti – p.m. Velardi (conf.) – ric. JoVanoVic (aVV.
ti scarpa e kostoris) c. assicurazioni Generali s.p.a. ed altro (aVV. ti
fedeli e Vecchioni)
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Impresa designata y
Qualità di rappresentante del fondo di garanzia o
della Consap Spa y Esclusione y Legittimazione in
proprio y Fondamento.
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Danno da sinistro stra-
dale cagionato da veicolo non identif‌icato y Presup-
posti y Fuga del responsabile y Necessità y Esclu-
sione y Esistenza di circostanze non imputabili a
negligenza della vittima y Suff‌icienza.
. In tema di assicurazione obbligatoria dei danni deri-
vanti da circolazione di veicoli, l’impresa designata ai
sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(“ratione temporis” vigente ed ora indicata dall’art. 286
del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209), non è un rappre-
sentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada,
né dell’ente gestore Consap Spa, ma è legittimata in
proprio quale soggetto passivo dell’azione risarcitoria e
dell’azione esecutiva, assumendo l’obbligazione diretta
nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 cod.
civ. come mandataria “ex lege” senza rappresentanza
del Fondo, solo tenuto a rifondere l’importo versato
dall’impresa designata. (l. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 19; l. 7 settembre 2005, n. 209, art. 286) (1)
. Nel caso di sinistro causato da veicolo non identif‌icato,
l’obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea
con l’art. 1, quarto comma, della direttiva CE del Consi-
glio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10,
comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n.
2009/103, sorge non soltanto nei casi in cui il respon-
sabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto
ma anche quando la sua identif‌icazione sia stata impos-
sibile per circostanze obiettive da valutare caso per
caso e non imputabili a negligenza della vittima. (dir. 16
settembre 2009, n. 103, art. 10; l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 19; dir. 30 dicembre 1983, n. 5, art. 1) (2)
(1) Nel senso che dopo la messa in liquidazione coatta ammini-
strativa della compagnia assicuratrice, la legittimazione passiva con

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