Corte di cassazione civile sez. III, 13 gennaio 2015, n. 281

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
LEGITTIMITÀ
- cioè il fatto che l’appellante non l’avrebbe impugnata - è
insuff‌iciente ed illogico, a fronte del fatto che nel giudizio di
appello il Comune ha chiesto di essere integralmente assolto
da responsabilità: domanda che include in sè quella avente
ad oggetto l’addebito di una responsabilità meno grave.
La motivazione è sotto ogni aspetto inidonea a giustif‌i-
care la decisione.
4.- In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata
è annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di
Napoli, in diversa composizione, aff‌inchè decida la con-
troversia con congrua, completa e logica motivazione, per
quanto concerne sia l’idoneità del comportamento del
motociclista ad interrompere il nesso causale fra le condi-
zioni della strada ed il sinistro; sia l’entità delle rispettive
colpe e delle conseguenze che ne sono derivate, qualora
ritenga di dover ravvisare un concorso di responsabilità.
5.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del
presente giudizio. (Omissis)
corte di cassazione ciVile
sez. iii, 13 Gennaio 2015, n. 281
pres. traVaGlino – est. d’amico – p.m. russo (diff.) – ric. saVastano
(aVV.ti bucciero e salomè) c. totaro ed altri
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Sinistro
tra veicolo in marcia e veicolo in sosta y Applicabili-
tà dell’art. 2054 c.c. y Conf‌igurabilità y Condizioni.
. Ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., un veicolo è “in cir-
colazione” non solo quando sia in marcia ma anche se
sosti in luoghi ove si svolga il traff‌ico veicolare, sicché
va qualif‌icato come “scontro” qualsiasi urto tra due (o
più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno
fermo. (c.c., art. 2054) (1)
(1) In senso analogo, v. Cass. civ. 16 febbraio 2006, n. 3437, in questa
Rivista 2007, 948. Utili riferimenti si rinvengono anche in Cass. civ. 5
marzo 2013, n. 5398, ivi 2013, 623.
sVolGimento del processo
1. Vincenzo Savastano propose impugnazione avverso
la sentenza del giudice di pace nella quale venivano di-
chiarate inammissibili le domande proposte dalle parti
ed interamente compensate tra queste ultime le spese
processuali.
A sostegno dell’impugnazione il Savastano dedusse che
il primo giudice aveva erroneamente dichiarato la carenza
di legittimazione attiva, in quanto non risultava provata la
proprietà del veicolo danneggiato, sulla base della docu-
mentazione in atti.
Concluse quindi perchè, in riforma dell’impugnata sen-
tenza, venisse accolta la domanda da lui proposta, con con-
seguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
2. Il tribunale, ritenute discordanti le testimonianze,
ha applicato l’art. 2054 c.c., comma 2; ha accolto l’appello
ed ha condannato Anna Maria Totaro e la Sara Assicu-
razioni al pagamento, in favore di Vincenzo Savastano,
della complessiva somma di Euro 500,00, oltre accessori;
in accoglimento della domanda riconvenzionale ha con-
dannato Vincenzo Savastano e la Milano Assicurazioni al
pagamento, in favore di Anna Maria Totaro, della somma
di Euro 400,00, oltre accessori. Ha compensato fra le parti
le spese processuali.
3. Propone ricorso per cassazione Vincenzo Savastano.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.
motiVi della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente sostiene che il
giudice d’appello non poteva esaminare la domanda ri-
convenzionale proposta dalla Totaro in primo grado e non
reiterata in appello secondo i modi e i termini della legge
processuale.
La Totaro si è infatti costituita in appello alla prima
udienza, anzichè costituirsi in cancelleria nei termini
previsti dagli artt. 166 e 167 c.p.c..
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente non riporta infatti la parte della comparsa
di costituzione e risposta da cui emergerebbe la mancata
riproposizione della domanda riconvenzionale.
Sennonchè nella fattispecie risulta violato il disposto
dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c..
In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366, primo
comma, n. 6, c.p.c., novellato dal D.L.vo n. 40 del 2006,
oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti
e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del
ricorso, esige che sia specif‌icato in quale sede processuale
il documento risulti prodotto; tale prescrizione va corre-
lata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art.
369, secondo comma, n. 4, c.p.c., per cui deve ritenersi, in
particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato
prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si
trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fa-
scicolo, purchè nel ricorso si specif‌ichi che il fascicolo è
stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;
b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di
merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il
documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito
di controparte, pur se cautelativamente si rivela oppor-
tuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369,
comma 2, n. 4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non
si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza
produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c)
qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di
merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammis-
sibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento
attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase
di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità
di produrlo, mediante la produzione del documento, pre-
via individuazione e indicazione della produzione stessa
nell’ambito del ricorso (Cass., sez. un., ordinanza del 25
marzo 2010, n. 7161).
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “violazio-
ne dell’art. 2054 c.c., in riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c.”.

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