Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 16 gennaio 2015, n. 709

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
LEGITTIMITÀ
mente accade nell’esercizio del commercio laddove, con-
cluso il contratto per l’acquisto di un determinato oggetto,
da parte del commerciante al f‌ine di invogliare il cliente
anche in vista di futuri altri rapporti commerciali, vengano
offerti altri prodotti in omaggio che ovviamente seguono la
sorte del negozio principale, anche se esclusi dalla pattui-
zione economica vera e propria: sarebbe infatti inimma-
ginabile che portato a termine il contratto tra l’esercente
e l’acquirente per la cessione di una determinata cosa
avente specif‌iche caratteristiche, l’omaggio possa essere
costituito da una cosa priva di determinate caratteristiche
e dunque insuscettibile di essere commercializzata.
4.3 Per tutte queste ragioni il ricorso va rigettato. Se-
gue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. (Omissis)
corte di cassazione ciVile
sez. Vi, ord. 16 Gennaio 2015, n. 709
pres. bianchini – est. proto – ric. GrGic ed altro (aVV. mocnick) c.
prefettura di trieste (aVV. Gen. stato)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazio-
ni del Codice della strada y Cittadino appartenente
a minoranza linguistica slovena y Notif‌ica del ver-
bale dell’infrazione in lingua italiana e successiva
traduzione in lingua slovena y Legittimità y Fonda-
mento.
. In tema di sanzioni amministrative, è legittima la no-
tif‌icazione ad un cittadino appartenente alla minoran-
za linguistica slovena del verbale di contestazione di
un’infrazione del codice della strada, redatto in lingua
italiana e senza traduzione, intervenuta solo successi-
vamente e su richiesta dell’interessato, poiché la legge
e le norme a tutela della suddetta minoranza (in specie
l’art. 3 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia
e l’art. 6 Cost.) non contemplano alcuna nullità, limi-
tandosi a riconoscere al cittadino di lingua slovena il
diritto a proporre opposizione nella propria lingua - cui
corrisponde il dovere del Prefetto di esaminarlo - e ad
ottenere la contestuale traduzione del verbale, la cui
inottemperanza è idonea ad integrare una invalidità,
denunciabile con l’opposizione, ove ne derivi, e venga
allegato, un pregiudizio delle facoltà difensive. (l. 14
marzo 1977, n. 73, art. 8; l. 24 novembre 1981, n. 689; l.
15 novembre 1999, n. 482; l. 23 febbraio 2001, n. 38, art.
8; nuovo c.s., art. 201) (1)
(1) Conferma il principio di cui in massima, Cass. civ. 28 gennaio
2005, n. 1820, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna che, proprio
in riferimento a sentenza emanata nella regione del Friuli Venezia
Giulia e non tradotta in lingua slovena, l’ha ritenuta non affetta da
nullità per mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al
principio dell’art. 6 Cost., una tale conseguenza potendosi conf‌igura-
re solo qualora la parte deduca e dimostri che la mancata traduzione
le abbia impedito la conoscenza del contenuto della decisione e pre-
giudicato i propri diritti di azione e di difesa. In tema di notif‌icazione
di atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero, Cass. civ., sez.
un., 29 gennaio 2007, n. 1820, ibidem, ha affermato che la traduzione
dell’atto nella lingua del cittadino destinatario non ne costituisce un
elemento essenziale, consistendo soltanto in una specif‌ica modalità
della sola notif‌icazione diretta a realizzarne l’effettiva conoscenza.
sVolGimento del processo
Il 22 ottobre 2007 i Carabinieri accertavano nei con-
fronti di Grgic Carlo e Pecar Sava la violazione dell’art.
158 c.d.s., per avere effettuato la sosta in centro abitato in
corrispondenza di area di intersezione.
Il verbale era notif‌icato successivamente in lingua ita-
liana e nel termine di legge (gg.150), ma i contravventori
si rif‌iutavano di sottoscrivere e ricevere il verbale in quan-
to redatto esclusivamente in lingua italiana.
Il 24 luglio 2008 il verbale, in accoglimento della richie-
sta degli interessati, era notif‌icato in lingua slovena.
Con ricorso del 18 dicembre 2008 i contravventori
proponevano opposizione davanti al giudice di pace de-
nunciando che la contestazione della contravvenzione era
tardiva in quanto la notif‌ica era intervenuta oltre i 150
giorni dall’accertamento.
Il giudice di Pace accoglieva l’opposizione sul presup-
posto che la dichiarazione di rif‌iuto di sottoscrizione del
verbale dovesse interpretarsi come richiesta di traduzione
in lingua slovena e che da quel momento erano decorsi i
150 gg.
Il Prefetto di Trieste proponeva appello che era accol-
to dal Tribunale di Trieste con sentenza del 25 gennaio
2013.
Il giudice di appello osservava:
- che il giudice di prime cure aveva errato nell’interpre-
tare la dichiarazione del trasgressore “mi rif‌iuto di f‌irmare
perchè non in lingua slovena” come diretta a richiedere la
traduzione del verbale, così che il termine per la notif‌ica
del verbale in lingua slovena non poteva farsi decorrere
dalla data del rif‌iuto di f‌irma;
- che la traduzione in lingua slovena era stata ricevuta
dagli opponenti ben prima dell’opposizione al giudice di
pace,
che gli stessi non avevano mai contestato la loro re-
sponsabilità e non avevano subito alcuna lesione del loro
diritto di difesa, posto che la traduzione nella lingua slo-
vena non assumeva una rilevanza a sè stante, costituendo
solo uno strumento per assicurare parità di diritti di difesa;
richiamava, al riguardo, giurisprudenza di questa Corte.
Grgic Carlo e Pecar Sava hanno proposto ricorso aff‌ida-
to ad un unico motivo.
La Prefettura U.T.G. di Trieste ha resistito con con-
troricorso.
motiVi della decisione
1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione
e falsa applicazione delle norme di tutela della minoranza
linguistica slovena.
I ricorrenti sostengono che non sarebbe stato rispettato
il termine di 150 giorni per la notif‌ica del verbale in quanto
la notif‌ica non si era perfezionata con la spedizione del ver-
bale in lingua italiana, ma, in applicazione delle norme di

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