Corte di cassazione civile sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23149

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2015
LEGITTIMITÀ
Resta da esaminare l’ultima ragione di doglianza per
erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., con cui il ricorren-
te ha dedotto l’erroneità della decisione per aver trascura-
to che la parziale soccombenza dell’appellante principale
avrebbe dovuto condurre ad una compensazione degli
oneri di giustizia tra le parti.
La censura non coglie nel segno in quanto, in materia
di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova in-
gresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia
violato il principio della soccombenza ponendo le spese a
carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n.
14023/02, n. 10052/06, n. 13660/04, n. 5386/03, n. 1428/93,
n. 12963/07, n. 17351/2010 tra le tante), intendendosi per
tale, cioè totalmente vittoriosa, la parte nei cui confronti
la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, giac-
chè solo la parte totalmente vittoriosa, neppure in parte,
può e deve sopportare le spese di causa.
In tutti gli altri casi, non si conf‌igura la violazione del
precetto di cui all’art. 91 c.p.c. in quanto la materia del
governo delle spese processuali rientra nei poteri discrezio-
nali del giudice di merito e, pertanto, esula dal sindacato di
legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione
basata su ragioni illogiche o contraddittorie (prof‌ilo nella
specie insussistente e neppure dedotto dal ricorrente). Ne
deriva l’infondatezza anche dell’ultima doglianza. Conside-
rato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure
dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame,
siccome infondato, deve essere rigettato, senza che occorra
provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non es-
sendosi costituita, non ne ha sopportate. (Omissis)
corte di cassazione civile
sez. iii, 31 ottobre 2014, n. 23149
pres. russo – est. sestini – p.m. sgoi (conf.) – ric. cantaro (avv. mancuso)
c. boscaglia ed altri
Assicurazione obbligatoria y Mancato pagamen-
to del premio assicurativo alla scadenza y Mancato
pagamento alle scadenze successive al pagamento
del primo premio (o della relativa prima rata) di
cui all’articolo 1901, secondo comma, c.c. y Effetto
sospensivo dell’assicurazione y Cessazione y Decor-
renza y A partire dalle ore 24.00 della data del pa-
gamento y Conseguenze.
. In tema di assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore, per le scadenze successive al pagamento
del primo premio (o della relativa prima rata) di cui
all’articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l’effetto so-
spensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento
effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza
della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00
della data del pagamento, e non comporta l’immediata
riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in
cui il pagamento è stato effettuato, trovando applica-
zione analogica la disposizione del primo comma del
medesimo articolo - dettata per l’ipotesi del mancato
pagamento del primo premio o della prima rata - secon-
do cui l’assicurazione resta sospesa f‌ino alle ore venti-
quattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da
lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al
primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di
tolleranza di giorni quindici di cui all’articolo 1901 cod.
civ. (espressamente richiamato nell’articolo 7 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990), la garanzia assicura-
tiva non è operante per il sinistro verif‌icatosi il giorno
stesso del pagamento. (c.c., art. 1901; l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 7) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. civ. 12 giugno 2006, n. 13545,
in questa Rivista 2007, 24.
svolgimento del processo
Il 25 gennaio 2002, si verif‌icava - in Gela - un sinistro
stradale che vedeva coinvolti l’autovettura Fiat Uno - di
proprietà di Cantaro Paolo - condotta da Cantaro Fabio
ed un ciclomotore - di proprietà di Boscaglia Cristoforo -
condotto da Boscaglia Vincenzo.
Quest’ultimo adiva il Tribunale di Gela per ottenere il
risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni riportate,
convenendo in giudizio Cantaro Paolo e Cantaro Fabio,
nonché la Milano Assicurazioni - che eccepiva il proprio
difetto di legittimazione passiva per essere inoperante la
garanzia assicurativa - e la Fondiaria SAI, quale impressa
designata dal F.G.V.S..
Il Tribunale riconosceva l’esclusiva responsabilità del
conducente dell’autovettura nella determinazione del
sinistro e condannava entrambi i Cantaro e la Milano As-
sicurazioni al risarcimento dei danni.
La Corte di Appello di Caltanissetta riduceva il risar-
cimento riconosciuto a Boscaglia Vincenzo (individuando
un suo concorso di colpa nella misura del 30%), escludeva
l’operatività della garanzia assicurativa da parte della
Milano Assicurazioni (sul rilievo che il premio era stato
pagato oltre la scadenza del periodo di tolleranza e nello
stesso giorno in cui si era verif‌icato il sinistro, di talché
la copertura non avrebbe potuto avere effetto prima delle
ore ventiquattro del medesimo giorno) e disponeva la con-
danna solidale dei Cantaro e della Fondiaria SAI s.p.a..
Ricorrono per cassazione i Cantaro, aff‌idandosi ad un
unico motivo; gli intimati non svolgono attività difensiva.
La causa giunge alla pubblica udienza a seguito di ordi-
nanza interlocutoria emessa in data 18 ottobre 2012 dalla
Sesta Sezione Civile - 3 di questa Corte (che ha disposto la
rinnovazione della notif‌ica del ricorso alla Fondiaria).
motivi della decisione
1. I ricorrenti propongono un unico motivo, con cui
censurano la sentenza “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3
e 5, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1901 c.c.,
in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., per insuff‌iciente e
contraddittoria motivazione su elemento decisivo per il
giudizio - sussistenza della copertura assicurativa; obbligo
al pagamento della Milano Assicurazioni s.p.a.”.

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