Corte di cassazione civile sez. III, 4 novembre 2014, n. 23431

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2015
LEGITTIMITÀ
Tuttavia, secondo un risalente e consolidato orienta-
mento di questa Corte, una motivazione può dirsi viziata
non già per il solo fatto che le prove raccolte potevano
essere valutate anche in modo diverso rispetto a quanto
ritenuto dal giudice di merito, ma soltanto se la ricostru-
zione dei fatti preferita dal giudice di merito sia di per sé
implausibile.
Non è questo il nostro caso, nel quale la Corte d’appello
ha ritenuto in colpa Paolo Severi per avere sorpassato un
veicolo a sua volta in fase di sorpasso:
motivazione non illogica e non contraddittoria, e dun-
que incensurabile in questa sede.
Stabilire, poi, se quella ricostruzione fu anche corretta
dal punto di vista della verità oggettiva, è questione sot-
tratta ai poteri di questa Corte.
18. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi prece-
denti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c. (Omissis)
corte di cassazione civile
sez. iii, 4 novembre 2014, n. 23431
pres. segreto – est. carleo – p.m. basile (conf.) – ric. d. (avv. euforbio) c. f.
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Prova
liberatoria y Accertamento in concreto della colpa
di uno dei conducenti y Idoneità di tale accerta-
mento a superare la presunzione di colpa posta
dall’art. 2054, secondo comma, c.c. a carico dell’al-
tro y Esclusione y Fattispecie in tema di riconosci-
mento da parte della S.C. della presunzione di pari
responsabilità delle parti nella causazione di sini-
stro stradale.
. In tema di responsabilità derivante da circolazione
stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice
abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può,
per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a
carico anche dell’altro dall’art. 2054, secondo comma,
cod. civ., ma è tenuto a verif‌icare in concreto se que-
st’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida
corretta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso,
confermando la decisione della Corte di appello che
aveva applicato la presunzione di pari responsabilità
perché, all’esito dell’istruttoria compiuta, per la man-
canza “di dati idonei alla piena ricostruzione delle mo-
dalità di accadimento del fatto dannoso”, non era stato
possibile accertare l’esatta dinamica dell’incidente,
ed in particolare se l’attore/danneggiato avesse tenuto
una corretta condotta di guida esente da ogni censura).
(c.c., art. 2054; nuovo c.s., art. 148) (1)
(1) Principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. In
termini v. Cass. civ. 16 maggio 2008, n. 12444, in questa Rivista 2008,
829. Nello stesso senso si veda, inoltre, Cass. civ. 14 novembre 2013,
n. 25620, ivi 2014, 441.
svolgimento del processo
Con citazione notif‌icata in data 6 giugno 1994 G. D. e
D. S., quali genitori esercenti la potestà sul f‌iglio minore
G., convenivano in giudizio L. F. per sentirlo condannare
al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente
stradale verif‌icatosi in (omissis) il 15 maggio 1993, provo-
cato dall’automezzo agricolo di proprietà e condotto dal
convenuto, il quale provenendo da una strada secondaria,
si immetteva nella carreggiata percorsa dal minore a bordo
di un ciclomotore, cagionandogli rilevanti danni f‌isici. In
esito al giudizio, in cui si costituiva il F. assumendo che
il trattore al momento dell’impatto era in sosta lungo il
margine della strada, il Tribunale adito condannava il
convenuto al risarcimento dei danni, in favore di parte at-
trice, liquidandoli in € 37.072,80 oltre interessi legali, oltre
spese legali. Avverso tale decisione proponeva appello il
soccombente ed, in esito al giudizio, in cui si costituiva G.
D., divenuto nelle more maggiore di età, proponendo a sua
volta appello incidentale, la Corte di Appello di Roma con
sentenza depositata in data 29 marzo 2011, in parziale acco-
glimento dell’appello principale, dichiarava il pari concorso
di colpa del D., riducendo della metà l’importo risarcitorio
liquidato. Avverso la detta sentenza il D. ha quindi proposto
ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
motivi della decisione
Con la prima doglianza, deducendo la falsa erronea e
fuorviante applicazione dell’art. 342 c.p.c., il ricorrente
ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la
Corte di Appello ha ritenuto ammissibile un atto di appello
contenente doglianze generiche, dirette a richiamare le di-
fese svolte in primo grado ed a denunciare genericamente
l’erroneità della sentenza impugnata senza una puntuale
articolazione di specif‌ici motivi sotto il prof‌ilo formale e
sostanziale.
La censura è infondata. Se è vero che l’art. 342 richiede
espressamente che i motivi dell’appello siano specif‌ici,
occorre chiarire che la ratio di tale norma deve essere in-
dividuata nella necessità di consentire più agevolmente la
corretta determinazione del quantum appellatum, senza
che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un’at-
tività di interpretazione delle ragioni di censura, che non
solo la legge non aff‌ida loro ma che, soprattutto, e la con-
siderazione è decisiva, potrebbe tradire il vero contenuto
dei motivi di gravame. Ma se questo è vero non può trascu-
rarsi che l’art. 342 non richiede una rigorosa e formalistica
enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impu-
gnazione, in rigida e scolastica contrapposizione alle con-
siderazioni contenute nella sentenza impugnata, purchè
l’appello - e si tratta del rilievo decisivo consenta al giudice
del gravame di percepire con certezza il contenuto delle
censure, identif‌icando esattamente i punti da esaminare,
ed alle controparti di poter svolgere senza alcun concreto
pregiudizio la propria attività difensiva in relazione alle
ragioni di fatto e di diritto per le quali era stato proposto
gravame. Quindi, sulla base dell’orientamento costante di
questa Corte secondo cui l’atto di appello non esige parti-
colari formalità, si deve affermare conclusivamente che il

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