Corte di cassazione civile sez. VI, 3 marzo 2015, n. 4259

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2015
Legittimità
corte di cassazione civile
sez. vi, 3 marzo 2015, n. 4259
pres. petitti – est. manna – ric. d.s. (avv. defilippi) c. comune di la
spezia (avv.ti barbantini, furia, carrabba e puliga)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni
y Fermo amministrativo del veicolo y Preavviso di
fermo y Non ancora iscritto nei registri del P.R.A. y
Opposizione y Inammissibilità.
. È inammissibile l’opposizione avverso preavviso di
fermo di veicolo emesso per violazioni al Codice della
strada qualora il provvedimento cautelare non sia stato
iscritto nei registri del P.R.A. e, pertanto, non abbia
ancora prodotto effetti pregiudizievoli nella sfera giu-
ridica del ricorrente. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 29 marzo
1973, n. 602, art. 86) (1)
(1) Non si rinvengono editi precedenti della S.C. nel senso di cui in
massima. La Commissione tributaria di Catanzaro con sentenza 2 set-
tembre 2014, n. 662, inedita, e Giud. pace civ. Palermo 25 settembre
2009, in questa Rivista 2010, si sono invece espressi nel senso di rite-
nere ammissibile l’impugnazione proposta avverso il preavviso di fer-
mo amministrativo di veicolo. La Commissione citata, in particolare,
ha affermato che il preavviso, essendo comunicazione dell’avvenuta
adozione del fermo, è immediatamente lesivo dei diritti e interessi
dei debitore e, perciò, impugnabile davanti al giudice. In dottrina, v.
ROBERTO PELLECCHIA, Il fermo amministrativo, ivi 2010, 285.
svolgimento del processo
S.D. proponeva innanzi al Giudice di pace della Spezia
opposizione al preavviso di fermo della sua autovettura,
emesso per l’importo complessivo di euro 324,76 anche per
violazioni al codice della strada, notif‌icatogli dal comune
della Spezia.
L’opposizione era respinta in considerazione del fatto
che gli atti presupposti erano stati tutti notif‌icati, al pari
del preavviso di fermo, per cui l’opposizione appariva inam-
missibile in precedenza di atti da considerarsi esecutivi. E
che, inoltre, altra causa d’inammissibilità era da ravvisarsi
in quanto il provvedimento cautelare di fermo non era
stato iscritto al P.R.A., con la conseguenza che esso, non
avendo ancora prodotto effetti pregiudizievoli nella sfera
giuridica del ricorrente, non poteva essere impugnato.
L’appello proposto da S.D. era dichiarato inammissi-
bile dal Tribunale della Spezia con sentenza n. 389 pub-
blicata il 3 maggio 2012. Riteneva il Giudice spezzino che
l’impugnazione non fosse stata specif‌icamente motivata
in relazione alla seconda ratio decidendi della sentenza
appellata, non avendo l’appellante mosso alcuna specif‌ica
censura sull’inammissibilità del ricorso per non essere
stato il provvedimento di fermo iscritto nel P.R.A.
Per la cassazione di tale sentenza S.D. propone ricorso,
aff‌idato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso il comune della Spezia.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
motivi della decisione
1. L’ultimo mezzo d’annullamento espone la violazione e
falsa applicazione di “norma di diritto, in relazione all’art.
342 c.p.c. laddove la Corte d’appello ha erroneamente ri-
tenuto inammissibile l’impugnazione per omessa censura
della motivazione”. Sostiene parte ricorrente che avendo
nel proprio atto d’appello contestato specif‌icamente i pas-
si della motivazione volti a negare la sussistenza dei vizi
del preavviso di fermo, riproponendo le medesime conte-
stazioni già svolte in primo grado e disattese dal giudice
di pace, ha per ciò stesso anche contestato in radice,
benché implicitamente, l’ulteriore assunto della sentenza
del primo giudice, ossia la non impugnabilità del merito
preavviso di fermo non seguito dall’iscrizione nel P.R.A.
2. Il motivo è manifestamente infondato.
2.1. Allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla
domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni,
ciascuna di per sé suff‌iciente a giustif‌icare la decisione,
come al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo
di poter fondare la decisione sopra una determinata
ragione di merito, ritenga utile valutare anche un’al-
tra concorrente ragione, parimenti di merito, al f‌ine di
fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche
per l’eventualità che il giudice dell’impugnazione reputi
erronea la soluzione della questione preliminarmente
affrontata, la parte soccombente ha l’onere di censurare
con l’atto d’appello ciascuna delle ragioni della decisione,
non potendosi, in difetto, trattare successivamente della
ragione non tempestivamente contestata e non potendosi,
conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere,
sotto qualsiasi prof‌ilo, della stessa statuizione che nella
detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo
a tal f‌ine la richiesta di integrale riforma della sentenza,
poiché la non contestata autonoma ragione di decisione
resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia
impugnata, non potendo il giudice d’appello estendere il
suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei
termini prospettati dal gravame, senza violare il principio
della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass.
nn. 18310/07, 7809/01 e 7675/95).
A tale principio può aggiungersi che allorquando le due
o più rationes decidendi siano in rapporto di pregiudizialità

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