Corte di cassazione civile sez. III, 7 novembre 2014, n. 23788

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
LEGITTIMITÀ
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato
l’artt. 2043 c.c. nel ritenere che il sinistro fosse dovuto a im-
prudenza della vittima. Sostiene che, al contrario, le prove
raccolte avevano dimostrato che sulla strada vi era un peri-
colo imprevedibile rappresentato dal ristagno d’acqua, a sua
volta causato da una difettosa manutenzione delle caditoie
di scolo, e che al massimo alla vittima si poteva attribuire un
concorso di colpa, ma non la colpa esclusiva dell’accaduto.
La Corte d’appello, poi, avrebbe violato l’art. 2051 c.c.
nel ritenere, in assenza di prove idonee, superata la pre-
sunzione di responsabilità posta dalla suddetta norma a
carico del custode.
Inf‌ine, allega che la motivazione della sentenza sarebbe
contraddittoria, per avere da un lato affermato che al mo-
mento del sinistro la strada era pericolosa per la pioggia
battente, e dall’altro affermato che al momento del sini-
stro la situazione della strada era “normale”.
2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile in tutti i prof‌ili
in cui si articola.
La Corte d’appello infatti ha escluso sia la colpa ex
2043 c.c., sia quella ex 2051 c.c., sul presupposto che l’im-
prudente condotta di guida della vittima fu causa esclusi-
va del sinistro.
Questa ricostruzione dell’accaduto, non inadeguata-
mente motivata, costituisce un apprezzamento di fatto
incensurabile in sede di legittimità.
È dunque evidente che il ricorrente, sotto la qualif‌ica-
zione formale del vizio di violazione di legge e di insuf-
f‌iciente motivazione, pretende in realtà una valutazione
delle prove diversa da quella compiuta dal giudice di meri-
to: pretesa, come ognun sa, inammissibile in questa sede.
2.3. Infondato, inf‌ine, è altresì il secondo motivo di ri-
corso nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della
motivazione.
Il ricorrente infatti, per sostenere tale assunto, estra-
pola dal testo della sentenza impugnata due espressioni
che, se invece inserite nel contesto del discorso, non sono
affatto contraddittorie.
Infatti la Corte d’appello, dovendo stabilire se la condot-
ta del conducente fu prudente, conclude che non lo fu a
causa della velocità non adeguata alla situazione di pericolo
causata dalla pioggia (pag. 6, secondo capoverso). Succes-
sivamente, dovendo stabilire se la Autostrade s.p.a. avesse
per colpa causato una situazione di insidia o trabocchetto,
conclude che non lo fece, perchè le infrastrutture autostra-
dali erano “del tutto normali” (pag. 7, primo capoverso).
Non sussiste dunque, nessuna contraddizione: nella moti-
vazione della Corte d’appello l’autostrada era “normale” perchè
non guasta né anomala; ma il pericolo sussisteva perchè la
pioggia cadeva forte. Una motivazione, dunque limpida e coe-
rente. Stabilire, poi, se sia anche coerente con le prove raccolte
è accertamento di fatto sottratto ai poteri di questa Corte.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di vio-
lazione di legge di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. Si assumono
violati l’art. 102 c.p.c. e l’art. 23 L. 24 dicembre 1969 n.
990. Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha accolto
la domanda riconvenzionale della Autostrade, volta ad
ottenere il risarcimento del danno causato dall’attore alle
strutture autostradali, senza previamente “integrare il
contraddittorio” nei confronti dell’assicuratore della r.c.a.
dell’attore.
3.2. Il motivo è manifestamente infondato.
La legge sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a.
vigente ratione temporis prevedeva che il responsabile
civile fosse litisconsorte necessario nel giudizio proposto
dalla vittima contro l’assicuratore della r.c.a. (art. 23 L. 24
dicembre 1969 n. 990, oggi trasfuso nell’art. 144, comma 3,
cod. ass.), ma non certo il contrario.
4. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a ca-
rico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c.
(Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 7 novembre 2014, n. 23788
pres. segreto – est. sestInI – p.m. basIle (conf.) – rIc. montemurro
(avv. dI paola) c. duomo assIcurazIonI s.p.a. ed altrI
Prova civile y Documentale y Scrittura privata y
Scritture di terzi y Valore probatorio y Portata y Fat-
tispecie in tema di richiesta di rimborso delle spese
sostenute per il noleggio di vettura sostitutiva di
quella danneggiata.
. Le scritture proveniente da terzi estranei alla lite
non hanno eff‌icacia di prova piena in ordine ai fatti
da esse attestati e possono contribuire a fondare il
convincimento del giudice solo unitamente ad altre
circostanze che ne confortino l’attendibilità. (Nella
specie, è stato escluso che la fattura, pur quietanzata,
relativa al noleggio di un’autovettura sostitutiva per il
tempo richiesto dalla riparazione di quella danneggia-
ta in occasione di un sinistro stradale, fosse idonea a
supportare la richiesta di rimborso avanzata dal pro-
prietario, trattandosi di scrittura proveniente da terzi
non accompagnata da altri elementi di prova). (c.c.,
art. 2697; c.c., art. 2702; c.p.c., art. 116) (1)
(1) In senso conforme si esprime Cass. civ. 27 luglio 2004, n. 14122,
in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna. Sulla natura e sulla validità
delle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, nell’am-
bito della prova, si veda l’autorevole pronuncia di Cass. civ., sez. un.,
23 giugno 2010, n. 15169, ibidem.
svolgImento del processo
Leonardo Montemurro convenne in giudizio Maria
Celeste Giannotta e la sua assicuratrice Duomo Unione
Assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni
subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto in data
8 giugno 2006, allorquando la propria vettura era stata ur-
tata da quella della Giannotta che usciva - in retromarcia
da un parcheggio “a pettine” opposto alla corsia di marcia
lui percorsa.

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