Corte di cassazione civile sez. III, 13 novembre 2014, n. 24197

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
LEGITTIMITÀ
può trarsi alcuna indicazione in tal senso dal tenore del
ricorso), quali ulteriori specif‌icazioni si sarebbero dovute
inserire nell’editto accusatorio, dopo avere specif‌icato che
la contraffazione era consistita nell’aver fatto apparire -
apponendo la relativa attestazione alla carta di circolazio-
ne - che l’autovettura Fiat Punto targata AK 890 VS fosse
stata sottoposta a revisione, con esito regolare, in data 6
luglio 2007.
3.1. L’evidenza di tale constatazione esimeva la Corte
d’Appello dall’obbligo di diffondersi in una motivazione
più approfondita di quella espressa in termini enunciativi.
In proposito va ricordato il principio giurisprudenziale in
base al quale il giudice dell’impugnazione, pur essendo
tenuto in linea di principio a dar conto delle ragioni po-
ste a fondamento del rigetto dei motivi di appello, non è
tuttavia obbligato a motivare in ordine al rigetto di istanze
improponibili per genericità o per manifesta infondatezza
(sez. V, n. 4415 del 5 marzo 1999, Tedesco, Rv. 213114; sez.
V, n. 7728 del 17 maggio 1993, Maiorano, Rv. 194868).
4. Del pari manifestamente infondato è l’assunto se-
condo cui l’atto falsif‌icato andrebbe qualif‌icato come atto
pubblico, siccome facente parte della carta di circolazio-
ne, per cui la violazione dell’art. 482 c.p. sarebbe, piutto-
sto, da rapportare al precetto di cui al precedente art. 476.
A parte la singolarità della linea difensiva, volta ad aggra-
vare la posizione processuale dell’imputato prospettando
l’applicabilità di una più severa norma incriminatrice (il
che vizia il ricorso in parte qua anche sotto il prof‌ilo della
carenza d’interesse), la tesi così propugnata s’infrange
nella considerazione per cui l’attestazione dell’avvenuta
revisione del veicolo con esito positivo, ancorché apposta
sul medesimo supporto cartaceo che ospita la carta di
circolazione, costituisce un atto distinto da essa, la cui na-
tura certif‌icativa chiaramente emerge dall’oggetto e dalla
funzione che gli sono propri.
4.1. È appena il caso di aggiungere che la falsità del-
l’attestazione è stata correttamente ed esaurientemente
accertata dai giudici di merito, sulla scorta di due ele-
menti di indiscussa valenza probatoria: 1) l’essere stata
attribuita alla revisione la data del 6 luglio 2007, succes-
siva all’accertamento; 2) la deposizione testimoniale del
carabiniere Colalongo, il quale aveva assunto informazioni
presso gli uff‌ici della Motorizzazione Civile e appurato che
l’ultima revisione era stata effettuata il giorno 8 ottobre
2002. La denuncia di carenza motivazionale sul punto è
inammissibile in quanto generica, non essendo accompa-
gnata dall’indicazione degli elementi di segno contrario
che sarebbero stati, assertivamente, trascurati. Né può
riconoscersi alcun fondamento giuridico alla tesi secondo
cui la deposizione del carabiniere avrebbe avuto necessità
di un riscontro in forma cartacea.
5. Inammissibili, in quanto non consentite nel giudizio
di cassazione, sono altresì le doglianze attinenti al tratta-
mento sanzionatorio.
5.1. In proposito va rimarcato che tanto la modulazione
della pena quanto la concessione delle attenuanti generi-
che sono statuizioni che l’ordinamento rimette alla discre-
zionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine
per il sindacato di legittimità quando la decisione sia mo-
tivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica.
Nel caso di specie la Corte d’Appello non ha mancato di
motivare la propria decisione sui punti in questione: sia
col rilevare l’insussistenza di qualsiasi elemento positivo
tale da indurre alla concessione di un trattamento di be-
nevolenza nei confronti dell’imputata, stante la genericità
degli assunti - fra l’altro non documentati - inerenti a sue
particolari condizioni di disagio familiare; sia con l’eviden-
ziare l’elemento di segno contrario già valorizzato dal Tri-
bunale, costituito dai precedenti penali e dalla pendenza
di un processo per il medesimo reato.
Siffatta linea argomentativa non presta il f‌ianco a cen-
sura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della
decisione adottata; d’altra parte non è necessario, a soddi-
sfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda sin-
golarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art.
133 c.p., essendo invece suff‌iciente l’indicazione di quegli
elementi che, nel discrezionale giudizio complessivo, as-
sumono eminente rilievo (v. sez. I, n. 3155 del 25 settem-
bre 2013 - dep. 23 gennaio 2014, Waychey, Rv. 258410; sez.
VI, n. 9120 del 2 luglio 1998, Urrata, Rv. 211582).
5.2. Analoghe considerazioni sono da farsi in ordine al
lamentato diniego della conversione della pena detentiva
in quella pecuniaria.
Premesso che anche per il benef‌icio in questione è dato
dalla legge ampio spazio alla discrezionalità del giudice,
va rimarcato che la Corte d’Appello ha fondato la propria
decisione sulla ritenuta assenza dei requisiti soggettivi in
capo alla Bellone, con evidente riferimento a quelli indica-
ti dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 59 e ai precedenti
penali dell’imputata.
6. Dalle considerazioni f‌in qui svolte emerge l’inammis-
sibilità del ricorso in ogni sua parte. Ne conseguono le
statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p.. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 13 novembre 2014, n. 24197
pres. russo – est. rossettI – p.m. sgroI (conf.) – rIc. accardI (avv.tI
della costanza e luponIo) c. autostrade per l’ItalIa s.p.a ed altro (avv.
vIncentI)
Responsabilità civile y Responsabilità contrat-
tuale ed extracontrattuale y Domanda di risarci-
mento dei danni y Domanda dalla quale non si possa
evincere la scelta del danneggiato in favore della
responsabilità aquiliana o di quella contrattuale y
Possibili interpretazioni y Criteri y Fattispecie in
tema di domanda di risarcimento del danno pro-
posta contro il gestore di un tratto autostradale,
quale responsabile del sinistro cagionato dalla pre-
senza di detriti sul manto stradale.
. In tema di risarcimento del danno, qualora, in base al
“petitum” e alla “causa petendi”, non sia possibile evin-
cere - attesa l’insuff‌icienza di una mera generica pro-
spettazione di inosservanza di precetti o disposizioni

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