Corte di cassazione civile sez. III, 13 novembre 2014, n. 24201

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giur
3/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 13 novembre 2014, n. 24201
pres. segreto – est. cIrIllo – p.m. basIle (conf.) – rIc. radhIa bent (avv.
antonIolI) c. unIpol assIcurazIonI ed altro (avv. vIzzone)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Danno non patrimoniale y Straniero vittima
di sinistro stradale y Realtà socio-economica della
vittima y Rilevanza ai f‌ini della liquidazione y Esclu-
sione.
. In materia di illecito aquiliano, ai f‌ini della liquidazio-
ne equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del
merito non deve tenere conto della realtà socio-econo-
mica nella quale la somma da liquidare è presumibil-
mente destinata a essere spesa, poiché tale elemento
è estraneo al contenuto dell’illecito e, ove considerato,
determinerebbe una irragionevole lesione di un valore
della persona umana. (In applicazione dell’anzidetto
principio, la S.C. ha ritenuto ininf‌luente - ai f‌ini della
liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stra-
dale con esito mortale - la nazionalità straniera della
vittima, in Italia per ragioni di lavoro). (c.c., art. 1226;
c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1)
(1) In senso conforme alla pronuncia de qua si veda Cass. civ. 18
maggio 2012, n. 7239, in questa Rivista 2012, 1011. In senso difforme
si veda Cass. civ. 14 febbraio 2000, n. 1637, ivi 2001, 59, che ritiene
opportuno, ai f‌ini dell’adeguamento dell’importo che si ritiene dovu-
to per il danno morale, una valutazione della realtà socio-economica
del danneggiato.
svolgImento del processo
1. Radhia Ben Mahmoud Ben Bechir Henaien, in pro-
prio e nella qualità di madre delle f‌iglie minori Meniar So-
uii e Maram Souii, citò in giudizio, davanti al Tribunale di
Crema, Simone e Luciano Lamenta - rispettivamente con-
ducente e proprietario del mezzo - nonché la s.p.a. Aurora
Assicurazioni, chiedendo che fossero condannati in solido
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sini-
stro stradale nel quale suo marito Kamel Souii, alla guida
di una bicicletta, era stato investito dalla vettura condotta
da Simone Lamenta, rimanendo ucciso.
Si costituirono in giudizio Luciano Lamenta e la so-
cietà di assicurazione Aurora, chiedendo il rigetto della
domanda.
Il Tribunale, acquisita la consulenza tecnica svolta dal
P.M. in sede penale, ritenuto il concorso di colpa della
vittima nella misura del 50 per cento, accolse la domanda
e condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento
della somma di euro 43.512 in favore della moglie e di euro
36.260 in favore di ciascuna delle f‌iglie a titolo di danno non
patrimoniale, nonché della somma di euro 30.000 in favore
della moglie e di euro 10. 000 in favore di ciascuna delle
f‌iglie a titolo di danno patrimoniale, con rivalutazione ed
interessi e con il carico della metà delle spese di giudizio.
2. La sentenza è stata appellata dalla Radhia Ben Mah-
moud Ben Bechir Henaien in ordine alla liquidazione del
danno non patrimoniale, e la Corte d’appello di Brescia,
con sentenza del 28 febbraio 2011, ha respinto il gravame,
confermando la pronuncia di primo grado e compensando
integralmente le spese del giudizio di secondo grado.
Ha osservato la Corte territoriale - richiamando anche
la motivazione della sentenza del Tribunale e dichiarando
di condividerla che l’entità del risarcimento spettante
alle danneggiate era stata correttamente ridotta in con-
siderazione del luogo nel quale le somme liquidate erano
destinate ad essere spese, vale a dire la Tunisia. Infatti
- se è vero che ciascuno dei familiari prossimi congiunti
danneggiati dalla morte di una persona derivante da
reato è titolare di una autonomo diritto al risarcimento
- è altrettanto vero che il giudice può procedere ad un
trattamento personalizzato; e simile facoltà comporta che
il risarcimento deve essere adeguato, alla luce del D.M.
12 maggio 2003, «al reale potere di acquisto della moneta
dello Stato di residenza del danneggiato»; ed è notorio che
in Tunisia il costo della vita è inferiore rispetto a quello
dell’Italia.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia
propone ricorso Radhia Ben Mahmoud Ben Bechir He-
naien, in proprio e nella qualità, con atto aff‌idato a due
motivi.
Resiste la s.p.a. Unipol Assicurazioni, nella qualità di
società derivante dalla fusione per incorporazione della
società di assicurazione Aurora, con controricorso aff‌ian-
cato da memoria.
motIvI della decIsIone
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferi-
mento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione e
falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione,
degli artt. 1223, 2056, 2059 e 2729 c.c., degli artt. 28 e 62
della legge 31 maggio 1995, n. 218, nonché del D.M. 12
maggio 2003.
Rileva la ricorrente di non condividere la decurtazione
del danno morale operata dalla Corte d’appello in fun-
zione del luogo dove le somme sono destinate ad essere
spese. Diversif‌icare l’entità del risarcimento in funzione
del luogo dove si svolge la vita dei destinatari crea, infatti,
un’evidente disparità di trattamento, per di più fondata
almeno nel caso di specie su semplici criteri presuntivi,
quale quello della permanenza della ricorrente in Tunisia;
e tale Paese, d’altra parte, si trova in un momento di no-
tevole incremento del PIL, sicché la riduzione del danno
risarcibile non avrebbe alcuna ragion d’essere.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in rife-
rimento all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., violazione
e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione,
degli artt. 1223, 2056, 2059 e 2729 c.c., degli artt. 28 e 62
della legge 31 maggio 1995, n. 218, nonché del D.M. 12
maggio 2003.
Le censure proposte nel primo motivo vengono so-
stanzialmente ripresentate nel secondo, rilevando come
la motivazione della sentenza d’appello non sarebbe ade-
guatamente motivata; si aggiunge, poi, che le tabelle di
cui al D.M. 12 maggio 2003 non sarebbero idonee a dare un
quadro esatto della Tunisia nella sua situazione attuale.

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