Corte di cassazione civile sez. III, 13 novembre 2014, n. 24205

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
LEGITTIMITÀ
dell’attraversamento, in una situazione in cui da un lato le
strisce bianche erano prossime e dall’altro la situazione di
allarme pedonale era ben chiara per la vittima. La contin-
genza descritta, insomma, conferiva diritto di precedenza
al pedone alla stregua dei principi qui esposti.
L’assenza di colpa impone l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce
reato. Trattandosi di imputato minore va disposto l’oscu-
ramento dei dati personali. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 13 novembre 2014, n. 24205
pres. berrutI – est. vIncentI – p.m. corasanItI (dIff.) – rIc. maIo (avv.tI
starna e melIna) c. hdI assIcurazIonI ed altrI
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Danno derivante dalla circolazione stradale
y Determinazione y Spese di assistenza domiciliare
giornaliera sostenute dalla vittima y Componente
del danno patrimoniale y Sussistenza y Onere della
prova y A carico del danneggiato.
. Il danno per spese di assistenza domiciliare giornalie-
ra, divenute necessarie in conseguenza di un incidente
stradale, costituisce una componente del danno patri-
moniale subito dalla vittima e non del danno biologico,
in quanto l’assistenza è un rimedio per sopperire alle
conseguenze del danno alla salute, non diversamente
dalla necessità di cure sanitarie, e la sua entità è pari
alla misura dei costi sostenuti per la fornitura del ser-
vizio, la prova dei quali deve essere fornita dal soggetto
danneggiato, salvo che, sussistendone le condizioni,
il giudice non ritenga di ricorrere ad una valutazione
equitativa. (c.c., art. 2043) (1)
(1) In senso conforme si esprime Cass. civ. 8 aprile 2003, n. 5504, in
questa Rivista 2003, 788. Per fattispecie analoga, si veda Corte app.
civ. Catania, 24 giugno 2014, n. 891, ivi 2014, 941. Ancora sul tema dei
postumi permanenti, conseguenti un sinistro stradale, si veda Cass.
civ. 15 maggio 2012, n. 7531, ivi 2012, 873.
svolgImento del processo
1. - A seguito del sinistro stradale verif‌icatosi in data
2 settembre 2000, Costanzo Maio, in proprio e quale eser-
cente la potestà genitoriale sulla (allora) minore Anna-
bella - terzi trasportati, unitamente all’altra f‌iglia Teresa,
sull’auto condotta dalla proprietaria Caterina Salierno
(coniuge del Maio e madre di Annabella e Teresa) - conve-
niva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Salierno
e la HDI Assicurazioni S.p.A., compagnia assicuratrice
dell’automezzo, per sentirli condannare, in solido, al risar-
cimento di tutti i danni patiti.
Si costituivano la convenuta HDI Assicurazioni S.p.A. e
la chiamata in causa (da parte della HDI S.p.A.) Ras As-
sicurazioni S.p.A., quale impresa designata per il F.G.V.S.;
nel corso del giudizio di primo grado interveniva Teresa
Maio, chiedendo anch’essa il risarcimento di tutti i danni
subiti nell’anzidetto incidente.
Con sentenza del febbraio 2004, il Tribunale adito, ri-
conosciuta l’esclusiva responsabilità della Salierno nella
causazione del sinistro, la condannava in solido con la HDI
Assicurazioni S.p.A. al pagamento, a titolo di risarcimento
danni, della somma di Euro 816.186,90 in favore di Costan-
zo Maio, di Euro 869.388,74 in favore di Annabella Maio e
di Euro 4.645,67 in favore di Teresa Maio.
2. - Con sentenza resa pubblica il 15 novembre 2011, la
Corte di appello di Roma - sull’impugnazione principale di
Costanzo Maio, Annabella Maio e Teresa Maio e su quella
incidentale della HDI Assicurazioni S.p.A., nel contradditto-
rio con la costituita Ras Assicurazioni S.p.A. e la contumace
Caterina Salierno - in parziale riforma della decisione del
Tribunale della medesima Città, che confermava nel resto,
condannava la Salierno e la HDI Assicurazioni, in solido tra
loro, al pagamento in favore di Annabella Maio della somma
di Euro 190.738,00, in aggiunta a quella già liquidata dal
primo giudice, ponendo a carico della HDI le spese di lite
sostenute dalla RAS e compensando quelle tra gli appellanti
e la HDI “in considerazione della reciproca soccombenza”.
2.1. - Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte ter-
ritoriale - sull’appello di Costanzo Maio - rigettava le doglian-
ze relative alla liquidazione del danno biologico da inabilità
temporanea, effettuata in via equitativa in base ai parametri
di cui alla L. n. 57 del 2001, osservando che l’inabilità tempo-
ranea e quella permanente, ontologicamente della stessa na-
tura, si differenziavano solo per la durata, per cui in presenza
di una invalidità permanente del 90% “non è ipotizzatile una
inabilità temporanea di grado inferiore, data la pressochè
immediata stabilizzazione dei postumi in misura superiore”.
Di qui la correttezza dell’operato del c.t.u. medico-legale, che
non aveva indicato periodi di inabilità temporanea, con la
conseguente adeguatezza della liquidazione comunque effet-
tuata a siffatto titolo dal Tribunale (non investita da appello
incidentale) nella misura di Euro 13.065,00.
2.1.1. - Quanto al gravame sulla liquidazione del danno
morale, il giudice di appello escludeva che spettasse al
Costanzo quello rif‌lesso per le lesioni patite dalla f‌iglia
Annabella, in “assenza di domanda sul punto” e riteneva
costituire una adeguata personalizzazione dell’intero dan-
no non patrimoniale l’incremento già operato dal primo
giudice a titolo di “danno morale” nella misura dell’80%
(“di molto superiore ai parametri dell’epoca”), cosi es-
sendo stato liquidato l’importo di Euro 342.432,00.
2.1.2. - Quanto alle doglianze sul mancato riconosci-
mento degli esborsi per attrezzature e presidi sanitari, per
spese mediche ed assistenza future, la Corte territoriale ne
rilevava, da un lato, l’inammissibilità per genericità in as-
senza di quantif‌icazione, pur possibile, con la memoria ex
art. 183 c.p.c.; dall’altro, l’assenza di prova idonea per la
liquidazione (salvo che per taluni documenti relativi, però,
ad altri soggetti di spesa e per la produzione di preventivi
per spese di assistenza, che, tuttavia, “non dimostrano ef-
fettività ed entità della spesa”), essendo stata la documen-
tazione, in violazione agli artt. 74 e 87 c.p.c., “prodotta alla
rinfusa”, senza una individuazione “chiara ed in equivoca”
in base all’indice del fascicolo di parte, con ciò non essendo
consentito procedere alla liquidazione equitativa.

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