Corte di cassazione civile sez. III, 18 novembre 2014, n. 24472

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giur
3/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
esercizi commerciali e artigianali e di banche. La scelta
discrezionale compiuta, quindi, è sorretta, ai sensi della L.
n. 241 del 1990, art. 3 da un’adeguata motivazione, idonea
ad escludere qualsiasi vizio di violazione di legge. Alla luce
di ciò, la ricorrente sembra in realtà contestare le scelte
di merito compiute dal Comune nell’individuazione delle
aree di cui sopra, inammissibili in sede di legittimità. Ne
consegue che la censura effettivamente mossa concerne
non tanto la presunta sostituzione della Corte Distrettuale
all’amministrazione comunale nella valutazione della sus-
sistenza di ragioni idonee alla deroga in esame, quanto,
piuttosto, il mancato svolgimento da parte del giudice a
quo, in contrasto con il giudice di prime cure, di un sinda-
cato sugli apprezzamenti di merito effettuati dall’ammini-
strazione tridentina. Tuttavia, come già in precedenza il-
lustrato, il riconoscimento in capo all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria di un potere di sindacato incidentale dei prov-
vedimenti amministrativi limitato alla mera legittimità,
e non anche esteso al loro merito, osta all’accoglimento
della doglianza proposta.
Per questi motivi, si ritiene di concludere, ai sensi
dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la manifesta infondatezza del
ricorso principale, da cui deriva, pertanto, l’assorbimento
dell’esame del ricorso incidentale condizionato proposto
dal Comune di Trento”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione
di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di
sorta, sono condivisi dal Collegio, e pertanto il ricorso
principale va respinto, conseguentemente dichiarato as-
sorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese processuali seguono la soccombenza. (Omis-
sis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 18 novembre 2014, n. 24472
pres. amatuccI – est. rossettI – p.m. servello (conf.) – rIc. ronchettI
cesarettI (avv. camIllI) c. valecchI ed altrI
Pedoni y Circolazione dei pedoni y Attraversamento
fuori delle strisce pedonali y Condotta anomala del
pedone y Investimento y Presunzione di responsa-
bilità esclusiva del conducente ex art. 2054, primo
comma, c.c. y Prova liberatoria y Necessità.
. L’anomalia della condotta del pedone che, in caso
di investimento al di fuori delle strisce di attraversa-
mento, consente di ritenere superata la presunzione di
responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris
tantum” dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., non
coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare
la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimo-
strazione che egli, violando le regole del codice della
strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla
traiettoria di marcia del veicolo investitore. (c.c., art.
2043; c.c., art. 2054; c.c., art. 2697) (1)
(1) Per fattispecie analoga, si veda Cass. civ. 19 febbraio 2014, n.
3964, in questa Rivista 2014, 620.
svolgImento del processo
1. L’11 marzo 2000 la sig.a Agnese Ronchetti Cesaretti,
mentre attraversava la strada nell’abitato di Foligno, ven-
ne investita da un ciclomotore condotto da Tania Valecchi
(minorenne all’epoca dei fatti), e di proprietà di Maurizio
Valecchi, assicurato contro i rischi della responsabilità
civile dalla Unipol s.p.a.
La vittima subì lesioni personali.
2. Nel 2001 la sig.a Agnese Ronchetti Cesaretti con-
venne dinanzi al Tribunale di Perugia, sezione staccata di
Foligno, Maurizio Valecchi e Maria Caratozzolo, genitori
di Tania Valecchi, e la Unipol s.p.a., chiedendone la con-
danna in solido al risarcimento del danno.
Tutti i convenuti si costituirono negando la propria re-
sponsabilità.
3. Con sentenza 18 gennaio 2007 n. 4 il Tribunale di
Perugia ritenne che il sinistro dovesse essere ascritto ad
un concorso di colpa paritario del pedone e della ciclomo-
torista, e liquidò il danno in conformità.
4. La Corte d’appello di Perugia, adìta da Agnese Ron-
chetti Cesaretti, con sentenza 6 dicembre 2010 n. 611 con-
fermò la decisione di primo grado per quanto attiene all’at-
tribuzione delle responsabilità; ed accolse parzialmente
l’appello della vittima maggiorando l’importo del risarci-
mento liquidato a titolo di rimborso delle spese mediche.
5. La sentenza d’appello viene ora impugnata per cas-
sazione dalla sig.a Agnese Ronchetti Cesaretti sulla base
di sette motivi illustrati da memoria.
Ha resistito con controricorso la sola Unipol s.p.a.
motIvI della decIsIone
1. I motivi di ricorso 1-5.
1.1. I primi cinque motivi del ricorso vanno esaminati
congiuntamente, perchè pongono questioni analoghe. Tutti e
cinque, infatti, si dolgono della sentenza d’appello nella parte
in cui ha ricostruito la dinamica del sinistro, ed attribuito al
pedone una responsabilità concorrente nella misura del 50%.
1.2. Espone, al riguardo, la ricorrente, che la motiva-
zione adottata dalla Corte d’appello sarebbe erronea nella
parte in cui:
(a) ha ritenuto non vera la ricostruzione dei fatti pro-
spettata dalla vittima (e cioè che il ciclomotore investitore
aveva sorpassato un autocarro, fermatosi per consentire il
transito del pedone), così fraintendendo le allegazioni in
facto della stessa vittima, la quale mai aveva dedotto che
l’autocarro si sarebbe fermato “per far passare il pedone”,
ma solo che l’autocarro si era fermato, e basta;
(b) ha creduto ad un testimone non attendibile;
(c) non ha attribuito rilevanza alla condotta del ciclomoto-
rista, che effettuò un sorpasso senza avere la visuale libera;
(d) non ha valutato le dichiarazioni confessorie dell’in-
vestitore, rilasciate subito dopo il fatto;
(e) non ha valutato che il pedone aveva acquisito una
“precedenza di fatto”;
(f) non ha adeguatamente motivato in merito alle ra-
gioni per le quali ha ritenuto superata, da parte dei conve-
nuti, la presunzione di colpa posta dall’art. 2054, comma 1,
c.c., a carico della conducente.

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