Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 24 novembre 2014, n. 24938

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giur
3/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
corte dI cassazIone cIvIle
sez. vI, ord. 24 novembre 2014, n. 24938
pres. bIanchInI – est. falaschI – rIc. m.e. (avv. gallI) c. comune dI
trento (avv. stella rIchter)
Sosta, fermata e parcheggio y Parcheggio y Aree
destinate dal comune a parcheggio a pagamento y
Obbligo di riservare, su parte delle aree medesime
o nelle immediate vicinanze, spazi destinati a par-
cheggio libero y Deroga a tale obbligo y Condizioni.
. L’obbligo per i Comuni, previsto dall’art. 7, comma 8,
del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, di istituire aree di par-
cheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di
quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento
è derogabile per le zone di particolare rilevanza urba-
nistica, opportunamente individuate e delimitate con
delibera della Giunta comunale, nelle quali ricorrano
esigenze e condizioni particolari di traff‌ico che per-
mettano di qualif‌icare come “satura” una determinata
strada, sicché, in ragione della presenza di non tra-
scurabili “attrattori di traff‌ico” (quali, nella specie, la
sede della RAI, del Comando di polizia municipale, e
della Polizia di Stato, di numerosi servizi comunali, di
un importante sindacato agricolo, oltre che di svariati
esercizi commerciali, artigianali e banche), è prevedi-
bile che l’offerta di stalli di parcheggio sia inferiore alla
domanda. (d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7) (1)
(1) Interessante fattispecie in merito alla quale non risultano prece-
denti conformi. In argomento cfr. Cass. civ., sez. un. 9 gennaio 2007,
n. 116, in questa Rivista 2008, 775. In dottrina, v. M. TOCCI, La disap-
plicazione delle delibere istitutive di aree a posteggio tariffato nel
giudizio di opposizione alla sanzione ex art. 7, commi 1 e 14, c.s.,
in nota a Giud. di pace civ. Cosenza, 17 settembre 2009, in questa
Rivista 2010, 56.
svolgImento del processo
M.E., con più separati ricorsi regolarmente notif‌icati e
depositati dinanzi all’Uff‌icio di Giudice di Pace di Trento,
proponeva opposizione avverso i Verbali di Accertamento
n. (omissis) della Polizia Municipale di (omissis), nei quali
le si contestava la reiterata sosta della propria vettura in
zona a pagamento senza esposizione di quietanza o altro ti-
tolo autorizzativo. L’opponente chiedeva in via preliminare
la sospensione dell’esecuzione dei verbali opposti; quindi,
nel merito, acquisite in sede istruttoria le Delib. comunali
istitutive della sosta a pagamento ed accertatane l’illegitti-
mità per violazione dell’art. 7 c.d.s., comma 8, disporsi l’an-
nullamento dei sopra menzionati verbali, in quanto emessi
in attuazione delle Delib. suddette; inf‌ine, in via subordi-
nata, in caso di rigetto del ricorso, applicarsi la sanzione
amministrativa pecuniaria nel minimo edittale.
Il Comune di Trento resisteva, eccependo, in via pre-
giudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito, in
favore del Tribunale di Giustizia Amministrativa della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol.
Il giudice di pace, riuniti i ricorsi, affermata implicita-
mente la propria giurisdizione e rigettata l’istanza di so-
spensione cautelare, con sentenza n. 439/2009 accoglieva
l’opposizione, annullando i verbali in questione.
Avverso tale decisione, il Comune di Trento proponeva
appello, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto del po-
tere del giudice a quo di disapplicare le Delib. comunali
in materia di traff‌ico e parcheggio, quindi lamentando
erronea interpretazione dal giudice medesimo dell’art. 7
C.d.S., comma 8 in ordine al concetto di “stallo libero”. Co-
stituitasi, M.E. insisteva, nel caso di accoglimento dell’im-
pugnazione di controparte, per la limitazione al minimo
edittale della sanzione da irrogare.
Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 576/2011, di-
chiarata l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale
dedotta dall’appellante, accoglieva comunque l’impugna-
zione proposta, statuendo che l’art. 7 c.d.s., comma 8, pur
nell’erronea interpretazione fornita dal giudice di prime
cure, era stato rispettato dalle delib. comunali sulla sosta
a pagamento, suff‌icientemente motivate con riferimento
alla deroga all’obbligo di predisposizione di parcheggi
senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata
della sosta.
Per la cassazione di tale ultimo provvedimento, M.E.
propone ricorso aff‌idato ad un unico motivo:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 c.d.s.,
comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
nonchè vizio di omessa, insuff‌iciente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il Comune di Trento resiste con controricorso e propo-
ne a sua volta ricorso incidentale condizionato, articolato
nei seguenti due motivi:
1. Nullità della sentenza per omessa pronunzia ex art.
360, 1 comma, n. 4 c.p.c; nonchè violazione o falsa applica-
zione degli artt. 7 e 157 c.d.s. in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3; nonchè omessa, insuff‌iciente e contraddit-
toria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2. Nullità della sentenza per omessa pronunzia ex art.
360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè violazione o falsa appli-
cazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 7 e 157 c.d.s., in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c.
proponendo il rigetto del ricorso principale, con assorbi-
mento del ricorso incidentale condizionato.
motIvI della decIsIone
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le con-
clusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di
seguito si riporta: “Con l’unico motivo del ricorso prin-
cipale, la M. si duole innanzitutto dell’interpretazione
fornita dal giudice d’appello circa il concetto di stallo o
parcheggio libero. Infatti, all’espressione in questione do-
vrebbe attribuirsi, anche alla luce della richiamata Corte
Cass., sez. un., 9 gennaio 2007, n. 116, il senso di luogo
idoneo alla sosta privo di qualsivoglia regolamentazione, e
non quello, adottato dal giudice a quo, di luogo idoneo alla
sosta non soggetto a controlli di durata o a vincoli di cu-

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