Corte di cassazione civile sez. III, 25 novembre 2014, n. 24991

Pagine252-253
252
giur
3/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Non vi è prova alcuna di dissenso esplicito dell’indaga-
to all’indagine in questione che come ritenuto dalla giuri-
sprudenza di legittimità, costituisce l’unica condizione
che rende irrituale il prelievo.
L’esame delle urine ha evidenziato la presenza di eta-
nolo nella misura di 1,12 g per litro. D’altra parte tale inda-
gine è suff‌iciente a fornire prova dell’assunzione di alcol.
Per ciò che attiene alla pena, il lieve scostamento dal
minimo edittale trova giustif‌icazione nella non trascura-
bile rilevanza della condotta, che dette luogo anche ad un
incidente.
4. Correttamente la pronunzia, richiamando la ormai
consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha rimarca-
to che l’unico comportamento giuridicamente rilevante
da parte di chi viene sottoposto a controlli tossicologici
inerenti all’assunzione di alcolici è quello che si traduce
in un rif‌iuto, costituente distinta, alternativa fattispecie
incriminatrice. Nel caso di specie tale rif‌iuto non si è ma-
nifestato.
5. Resta tuttavia in una situazione di irrisolta incertezza
la parte della sentenza in cui si dà conto, in modo peraltro
confuso ed incerto, dell’esito delle indagini svolte. Infatti,
leggendo ambedue le sentenze di merito non si riesce a
comprendere se l’esame ematico abbia avuto luogo e quale
sia stato il suo esito.
L’esistenza della condotta illecita sembra sia stata
desunta dall’esito dell’esame delle urine. Traspare qui
un evidente vuoto motivazionale che costituisce il ri-
f‌lesso nella carenza dell’indagine in fatto. L’illecito di
cui si discute è rapportato all’entità di alcol presente
nel sangue al momento della guida. È di tutta eviden-
za, quindi, che l’indagine tossicologica, solitamente
compiuta con il cosiddetto alcoltest, deve individuare
la condizione del conducente al momento della guida,
compiendo un’indagine che, prossima cronologicamen-
te al fatto, sia in grado di rispondere all’interrogativo
sulla presenza dell’alcool nel sangue al momento della
detta guida, in connessione con gli effetti tipici che ne
derivano in termini di alterazione della condizione di
eff‌icienza psicof‌isica.
Nel caso di specie tale indagine difetta. L’esame esperi-
to indica la quantità di etanolo presente nelle urine; e non
reca con sé alcuna attendibile informazione scientif‌ica
dalla quale possa inferirsi la quantità di alcool ematico
(il dato giuridicamente rilevante) e soprattutto l’epoca
dell’assunzione della sostanza. Non è per nulla da esclu-
dere, in via di ipotesi, che l’etanolo riscontrato sia l’esito
estremo di un processo metabolico risalente nel tempo
e magari anteriore all’epoca della guida. In breve si è
mancato di spiegare, con appropriata indagine scientif‌ica,
quale sia, da ogni punto di vista giuridicamente rilevante
(cronologico e quantitativo), la relazione tra etanolo nelle
urine ed alcool nel sangue.
La sentenza va dunque annullata con rinvio aff‌inché la
questione sia esaminata alla luce dei principi sopra espo-
sti. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 25 novembre 2014, n. 24991
pres. segreto – est. armano – p.m. basIle (conf.) – rIc. colantonIo ed
altrI (avv.tI fIorIllo e leo) c. groupama compagnIa assIcurazIonI s.p.a.
ed altrI (avv. grandInettI)
Appello civile y Eccezioni nuove y Responsabilità
per danni da sinistro stradale y Deduzione in appel-
lo del mancato verif‌icarsi del sinistro y Mera difesa
y Applicazione del divieto ex art. 345 c.p.c. y Esclu-
sione.
. Nel giudizio per danni da sinistro stradale la dedu-
zione in grado di appello del mancato verif‌icarsi del
sinistro si risolve nella contestazione dei requisiti di
fondatezza della domanda, la cui sussistenza va verif‌i-
cata dal giudice anche d’uff‌icio, sicché tale deduzione,
integrando una mera difesa, non incontra il divieto dei
“nova” in appello ex art. 345 c.p.c. (c.p.c., art. 345; c.c.,
art. 2054) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. civ. 19 luglio 2011, n. 15832, in
Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna. Sulla natura della titolarità
attiva o passiva del rapporto controverso si veda Cass. civ. 10 luglio
2014, n. 15759, ibidem.
svolgImento del processo
Barbiera Guido ha citato in giudizio davanti al Tribuna-
le di Paola Luigi Francesco Posteraro, quale proprietario
di un escavatore, e la compagnia di assicurazioni Phenix
Soleil S.p.A., quale assicuratore per la responsabilità civi-
le, per sentirli condannare al risarcimento per le gravi le-
sioni personali subite a causa di un sinistro verif‌icatosi fra
il camion, da lui condotto su una strada pubblica durante
una prestazione di lavoro, e l’escavatore.
Nel giudizio si è costituita la società assicuratrice Phe-
nix Soleil S.p.A. eccependo la propria carenza di legittima-
zione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.
Successivamente gli attori hanno esteso le loro doman-
de nei confronti di Posteraro Dino, conducente dell’esca-
vatore.
Il giudizio è stato riunito ad altro procedimento inizia-
to tra Casella Biagio, titolare della ditta Italtrasporti s.n.c
proprietaria del camion guidato dal Barbiera, nei con-
fronti degli stessi convenuti per il risarcimento dei danni
subiti dal camion.
Nel giudizio interveniva l’Inail che esercitava azione ex
articolo 1916 c.c. per ottenere il pagamento della somma
di lire 57.750.108 oltre interessi erogata dall’Istituto al
Barbiera.
Il Tribunale di Paola ha accolto in parte la domanda de-
gli attori e, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione
passiva dalla GAN s.p.a , già Phenix Soleil S.p.A., ritenendo
che l’assicurazione non copriva i danni verif‌icatisi sulla
pubblica via, ha condannato in solido i convenuti Postera-
ro al pagamento del 50% dei danni, attribuendo alle parti
un concorso di colpa, oltre al rimborso delle somme pagate
dall’Inail nella stessa percentuale.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT