Corte di cassazione civile sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26155

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giur
3/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
soltanto nello ambito dello stesso processo (cosiddetto
giudicato formale), e non impediscono la proposizione
delle medesime questioni in un successivo e diverso giudi-
zio (tra le altre, v. da ultimo Cass. n. 15383 del 2014, Cass.
n. 7303 del 2012).
Né tanto meno la decisione su una questione di propo-
nibilità della domanda impedisce la riproposizione della
domanda di merito in un diverso ad autonomo giudizio
qualora in esso non si ponga più la questione processuale
preliminare che ha impedito l’esame da parte del giudice
del merito della causa perchè superata (dallo scorrere del
tempo o dal comportamento di una o di entrambe le parti,
o dal verif‌icarsi di un determinato accadimento).
Nella fattispecie in esame, con la seconda citazione
la parte non ha proceduto alla riassunzione del primo
giudizio, ma ha proposto un autonomo secondo giudizio
riproponendo la domanda di merito (avente ad oggetto
il risarcimento dei danni da incidente stradale), non im-
pedita dal giudicato processuale di improponibilità della
domanda attinente esclusivamente al primo giudizio ed
all’interno del quale la questione preliminare di propo-
nibilità della domanda non è stata riproposta perchè nel
frattempo la condizione di proponibilità si è verif‌icata, es-
sendosi ampiamente consumato nel periodo di tempo pre-
cedente la notif‌ica del secondo atto di citazione lo spatium
deliberandi in favore dell’assicurazione.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribu-
nale di Roma in diversa composizione che deciderà anche
sul merito della causa attenendosi al seguente principio
di diritto: “La statuizione su una questione di rito (nella
specie, sulla questione di proponibilità della domanda co-
stituita dal rispetto dello spatium deliberandi previsto dal-
l’art. 22 della legge n. 990 del 1969), dando luogo soltanto
al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto pro-
cessuale nel cui ambito è emanata e, non essendo idonea a
produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non
preclude la riproposizione della domanda in altro giudi-
zio”. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 12 dIcembre 2014, n. 26155
pres. russo – est. sestInI – p.m. carestIa (conf.) – rIc. lattanzI (avv.
leardInI) c. groupama assIcurazIonI s.p.a. ed altrI
Cassazione civile y Ricorso y Forma e contenuto y
Danni da sinistro stradale y Mancata considerazio-
ne nella sentenza di appello del danno da riduzione
della capacità lavorativa y Deduzione nel ricorso
per cassazione del difetto di motivazione sul danno
patrimoniale y Inammissibilità y Denuncia del vizio
di omessa pronuncia su un motivo di appello y Ne-
cessità.
. Nel giudizio per il risarcimento dei danni causati da
un sinistro stradale, il ricorso per cassazione avverso la
sentenza di appello che nulla abbia statuito sul danno
da riduzione della capacità lavorativa non può dedurre
il difetto di motivazione sul danno patrimoniale, ma
deve prospettare, a pena di inammissibilità, il vizio
di omessa pronuncia su un motivo di appello, previa
trascrizione dello stesso, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4), c.p.c. (c.p.c., art. 112; c.p.c., art. 360;
c.p.c., art. 366) (1)
(1) Cfr., anche se in termini generici, Cass. civ. 31 ottobre 2013, n.
24553, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna in relazione ai motivi
che legittimano il ricorso in cassazione.
svolgImento del processo
I coniugi Fabrizia Lattanzi e Flavio Ciandrini conven-
nero in giudizio Andrea Piras, Maria Maddalena Erriu e la
Nuova Tirrena s.p.a., nelle rispettive qualità di proprieta-
rio, conducente ed assicuratrice della vettura che, in data
6 novembre 2001, si era scontrata con quella condotta
dalla Lattanzi, invadendo la corsia di marcia percorsa da
quest’ultima.
Dedotta l’esclusiva responsabilità della Erriu nella
determinazione del sinistro, la Lattanzi richiese l’inte-
grale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimo-
niali subiti, mentre il Ciandrini chiese il ristoro del danno
conseguito alla perdita della retribuzione per i periodi di
congedo ed aspettativa fruiti per prestare assistenza alla
moglie.
Il Tribunale di Rimini ascrisse l’incidente alla sola
condotta colposa della Erriu e accolse le domande degli
attori, liquidando però i rispettivi danni in misura inferio-
re alle richieste.
La Corte di Appello di Bologna ha confermato integral-
mente la sentenza, compensando le spese del grado.
Ricorre per cassazione la Lattanzi, aff‌idandosi a sei
motivi, illustrati da memoria; ad esso resiste la Groupama
Assicurazioni s.p.a. (già Nuova Tirrena s.p.a.), a mezzo di
controricorso contenente ricorso incidentale basato su due
motivi, cui resiste la Lattanzi con proprio controricorso.
motIvI della decIsIone
1. Col primo motivo (“Erronea e falsa applicazione
della normativa riguardante il danno non patrimoniale:
violazione del principio primo della integralità del risar-
cimento del danno. Danno morale”), la Lattanzi censura
la sentenza per avere liquidato il danno morale in misura
pari ad 1/3 del danno biologico, anziché nella più adeguata
misura del 50%, con ciò violando “il principio informatore
della materia costituito dalla integralità del risarcimento
del danno”, che impone di tener conto della sofferenza
soggettiva effettivamente patita dalla vittima in relazione
alle condizioni soggettive della stessa, all’entità delle le-
sioni riportate e alle altre circostanze del caso.
1.1. Il motivo è infondato giacché la Corte territoriale
non ha compiuto erronee affermazioni in punto di diritto
e non ha negato la risarcibilità integrale del danno con-
seguente alla sofferenza patita dalla Lattanzi (ma si è
limitata a ritenere “congrua” la liquidazione effettuata dal
primo giudice “in considerazione della protratta aff‌lizione
della danneggiata in conseguenza dei ripetuti ricoveri e

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