Corte di cassazione civile sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26377

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
LEGITTIMITÀ
consegna dello stesso all’esattore, costituenti attività inter-
ne della P.A., mentre gli atti interruttivi della prescrizione
hanno natura recettizia” (Cass. n. 23251 del 2005);
che, quindi, ha errato il giudice di pace nel ritenere
applicabile alla riscossione delle somme dovute quali
sanzioni per violazioni del codice della strada il termine
di decadenza di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 25 non
applicabile alla disciplina della riscossione delle sanzioni
amministrative, essendo la riscossione delle somme dovute
all’amministrazione a titolo di sanzioni amministrative as-
soggettata all’unico termine prescrizionale di cinque anni;
che il secondo motivo di ricorso va quindi accolto, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la reiezio-
ne dell’opposizione;
che, quanto alle spese, essendo il Comune stato di-
chiarato contumace nel giudizio di merito, non vi è luogo
a provvedere sulle spese di quel grado, mentre, quanto al
giudizio di cassazione, le spese seguono la soccombenza e
si liquidano come da dispositivo. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 16 dIcembre 2014, n. 26377
pres. segreto – est. rubIno – p.m. basIle (conf.) – rIc. moschetta (avv.
longo) c. u.c.I. uffIcIo centrale ItalIano ed altrI
Cosa giudicata civile y Effetti del giudicato y Pro-
nuncia in rito y Passaggio in giudicato y Giudicato
“formale” y Preclusione alla riproposizione della
stessa domanda in altro giudizio y Esclusione y
Ipotesi di giudicato formale y Fattispecie in tema
di pronuncia d’inammissibilità della domanda di
risarcimento dei danni da circolazione stradale per
mancato rispetto dello “spatium deliberandi” ac-
cordato all’assicurazione ex art. 22, L. n. 1969/990.
. La pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato
formale, con la conseguenza che essa produce effetto
limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è
emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti
del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C.
ha ritenuto che la pronuncia d’inammissibilità della
domanda di risarcimento danni da circolazione stra-
dale per mancato rispetto dello “spatium deliberandi”
accordato all’assicurazione ex art. 22 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, costituisce giudicato formale, e
non preclude la riproposizione in altro giudizio). (c.c.,
art. 2909; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22) (1)
(1) In senso analogo sull’argomento si veda Cass. civ. 4 luglio 2014, n.
15383, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
svolgImento del processo
Emanuele Moschetta nel 2000 proponeva domanda per
il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente
stradale nei confronti di Vasile Bogdan, Vacton Impex s.r.l.,
Jacek Plonski nonché dell’UCI Uff‌icio centrale Italiano.
Il Giudice di Pace di Roma dichiarava improponibile
la domanda del Moschetta non avendo l’attore rispettato
lo spatium deliberandi di sessanta giorni dalla ricezione
della raccomandata contenente la richiesta di risarcimen-
to dei danni, accordato all’assicurazione dall’art. 22 della
Nel 2005 il Moschetta iniziava una nuova causa per il
risarcimento dello stesso danno, convenendo in giudizio
Vasile Bogdan, la Vacton Impex s.r.l., l’Uff‌icio Centrale Ita-
liano e la Asirom Assicurazioni, ed il giudice di pace adito
rigettava nel merito la domanda.
L’appello del Moschetta veniva dichiarato inammissi-
bile con la sentenza n. 8410\2010 del Tribunale di Roma,
qui impugnata, in accoglimento della eccezione di giudi-
cato riproposta dall’UCI, ritenendo che si fosse formato il
giudicato sulla improponibilità della domanda.
Il Moschetta propone ricorso per cassazione, articolato
in due motivi, cui resiste con controricorso l’Uff‌icio cen-
trale italiano.
Le parti costituite non hanno depositato memorie.
motIvI della decIsIone
Con il primo motivo di ricorso, il Moschetta denuncia
l’omessa, insuff‌iciente e contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidenzian-
do che il tribunale non avrebbe colto il fatto che lui abbia
proposto un secondo giudizio nuovo e del tutto autonomo
rispetto al primo, e non costituente la continuazione o
prosecuzione del precedente, una volta maturata la condi-
zione di proponibilità che aveva paralizzato l’esperibilità
dell’azione risarcitoria nel primo giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia
la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. nonché
dell’art. 2909 c.c., avendo il tribunale affermato, erronea-
mente, che il giudicato si possa formare non soltanto sui
presupposti di fatto o di diritto della fattispecie, ma anche
sulle condizioni di proponibilità dell’azione, quale è il ri-
spetto da parte del danneggiato dello spatium deliberandi
assicurato dalla legge alle compagnie di assicurazione per
l’eventuale liquidazione dell’indennizzo senza far luogo
alla domanda giudiziale.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente. Essi
sono fondati.
Il giudicato su questione processuale, e tale è una que-
stione che abbia investito esclusivamente l’esistenza o
meno di una condizione di proponibilità della domanda, è
tale solo all’interno dello stesso processo e non estende la
sua autorità anche ad un nuovo ed autonomo processo.
È ben vero che l’autorità del giudicato, oltre ad inve-
stire ciò che forma l’oggetto e la causa giuridica del giudi-
zio, si estende a tutte le statuizioni, anche implicite, che
della decisione f‌inale costituiscono dei punti obbligati di
passaggio, rappresentandone il presupposto logico indi-
spensabile. In tale ambito tuttavia mentre le decisioni
su questioni di merito, anche di carattere preliminare,
spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono
vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni
processuali, sono suscettibili di formazione del giudicato

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