Corte di cassazione civile sez. II, 16 dicembre 2014, n. 26424

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
LEGITTIMITÀ
zione del 1981 (alla stregua del quale, “quando più persone
concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di
esse soggiace alla sanzione per questa disposta salvo che
sia diversamente stabilito dalla legge”): la condotta di colui
il quale agevoli colposamente la sottrazione da parte di un
terzo di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
ed aff‌idato alla propria custodia (con conseguente circola-
zione abusiva) deve dunque ritenersi integrare - piuttosto
che l’ipotesi autonoma di reato ex art. 335 c.p. - un’ipotesi
di concorso colposo nella condotta oggi integrante l’illecito
amministrativo di cui all’art. 213, comma 4, del c.d.s.
D’altronde, il nostro sistema penale ammette il con-
corso colposo nel reato doloso sia nel caso in cui la con-
dotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione
dell’evento secondo lo schema del concorso di cause indi-
pendenti, sia in quello della cooperazione colposa purchè,
in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla
legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano
presenti gli elementi della colpa, in particolare la f‌ina-
lizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione
del rischio dell’atto doloso del terzo e la prevedibilità per
l’agente dell’atto del terzo (ex plurimis Cass. sez. IV, n.
4107 del 12 novembre 2008, Calabrò, Rv. 242830). Requisi-
ti appunto sussistenti nella specie.
2.5. Ne discende che la sentenza di condanna in verif‌ica
deve essere annullata senza rinvio atteso che il fatto per
il quale Galeone Adolfo è stato condannato non è previsto
dalla legge come reato.
3. Giova precisare che, in caso di annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto pre-
visto dalla legge come reato, ma solo come illecito ammini-
strativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti al-
l’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito
amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non
preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt.
40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689, la cui operatività è
limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli
altri casi di depenalizzazione (Cass. sez. un., n. 25457 del 29
marzo 2012, Campagne Rudie Rv. 252694). (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. II, 16 dIcembre 2014, n. 26424
pres. oddo – est. petIttI – p.m. celentano (conf.) – rIc. comune
conversano (avv. marangellI) c. b.
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Riscossione y Somme a titolo di sanzioni ammini-
strative per violazione del C.d.S. y Decadenza di cui
all’art. 17 D.P.R. n. 602/1973 y Inapplicabilità y Pre-
scrizione quinquennale y Applicabilità y Formazione
e consegna del ruolo all’esattore y Effetto interrut-
tivo della prescrizione y Esclusione y Fondamento.
. Alla riscossione delle somme dovute a titolo di san-
zioni amministrative per violazioni del codice della
strada non è applicabile la decadenza stabilita dall’art.
17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’iscrizione
a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione
quinquennale dettata in via generale dall’art. 28 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e, con specif‌ico riferi-
mento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni strada-
li, dall’art. 209 cod. strada, sulla quale non ha effetto
interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello
stesso all’esattore, in quanto attività interne della P.A.,
laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno
natura recettizia. (l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28;
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17; nuovo c.s., art.
209) (1)
(1) In senso conforme si vedano: Cass. civ. 20 febbraio 2008, n. 4375,
in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna e Cass. civ. 3 agosto 2005,
n. 16203, ibidem.
svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
Ritenuto che, con atto di citazione ex art. 615 c.p.c.,
ritualmente notif‌icato, B.A. conveniva in giudizio, dinanzi
al Giudice di pace di Fasano, il Comune di Conversano
chiedendo che venisse annullata la cartella di pagamen-
to n. (omissis), emessa da Equitalia ETR s.p.a., recante
l’iscrizione a ruolo della somma di Euro 102,89, oltre oneri
accessori, per sanzione amministrativa irrogata a seguito
di infrazione al codice della strada accertata dalla Polizia
municipale il (omissis);
che il Comune non si costituiva e ne veniva quindi di-
chiarata la contumacia;
che con sentenza depositata il 6 febbraio 2009, l’adi-
to giudice di pace accoglieva la domanda e annullava la
cartella;
che il giudice di pace riteneva, in primo luogo, che
la costituzione dell’ente opposto fosse nulla in quanto la
comparsa di costituzione era stata f‌irmata dal comandante
del corpo di polizia municipale anzichè dal sindaco del Co-
mune, non potendo la rappresentanza dell’ente, riservata
in via esclusiva al sindaco, essere esercitata dal dirigente
di un uff‌icio o di un servizio;
che, aggiungeva il giudice di pace, il potere eventual-
mente riconosciuto ai dirigenti dallo statuto del Comune
poteva riguardare la loro legittimazione processuale ma
non la rappresentanza dell’ente, mentre il semplice invio
della documentazione da parte della p. a. opposta poteva
integrare una rituale costituzione in giudizio;
che, nel merito, il giudice di pace riteneva che il Co-
mune non potesse procedere ad esecuzione forzata me-
diante precetto (al quale doveva equipararsi la cartella)
in quanto la cartella era stata emessa dopo la scadenza del
termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e successive
modif‌icazioni, il quale, all’art. 1, comma 1, lett. c), dispone
che il concessionario notif‌ica la cartella di pagamento al
debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’ac-
certamento è divenuto def‌initivo;
che, dunque, poichè la violazione era stata accertata il
(omissis) ed era divenuta esecutiva nel corso dello stesso
anno, la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notif‌i-
cata entro il 31 dicembre 2006 e non il 12 aprile 2008;

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