Corte di cassazione civile sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22228
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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2015
LEGITTIMITÀ
Invero, esercitando l’azione penale il P.M. ha formulato
l’accusa di omicidio colposo.
Nel corpo dell’imputazione, tra gli altri addebiti, speci-
ficamente ha contestato la violazione del divieto di “gareg-
giare in velocità con altri veicoli”.
All’udienza del 5 giugno 2012 il G.u.p. dopo la discus-
sione delle parti, ha rinviato il processo al 3 luglio 2012,
tenuto conto della possibilità di qualificare il fatto sub art.
9 ter c.d.s..
Alla successiva udienza le parti hanno rassegnato le
proprie conclusioni senza formulare alcuna eccezione in
rito sulla possibilità della diversa qualificazione.
Ciò detto è improprio il richiamo nel ricorso al divieto
nel rito abbreviato della modifica dell’imputazione (art.
441, comma 1). Infatti il G.u.p., nell’invitare le parti a con-
siderare la possibilità di ricondurre il fatto nell’alveo del-
l’art. 9 ter, non ha inteso modificare l’imputazione (cosa
questa peraltro consentita solo al P.M. titolare dell’eserci-
zio dell’azione panale), ma ha fatto applicazione dell’art.
521 c.p.p. che consente al giudice, in sentenza, di dare al
fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata
nell’imputazione.
Pertanto, poiché nell’imputazione erano presenti tutti
gli elementi descrittivi della fattispecie di cui all’art. 9 ter,
tra cui la volontarietà del “gareggiare in velocità”, la diver-
sa qualificazione del fatto data in sentenza è pienamente
legittima, tenuto anche conto che il giudice ha dato la pos-
sibilità alle parti di prepararsi e concludere in ordine a
tale eventualità.
5. Quanto al lamentato vizio di motivazione sulla sus-
sistenza del reato, la corte di merito, con esaustiva moti-
vazione ha illustrato nella pagine da 10 a 13, richiamando
specifiche deposizioni, le ragioni per le quali ha ritenuto
sussistente la condotta dolosa dello Spiga (e della vittima)
nell’ingaggiare una gara in velocità e non nell’effettuare
un mero sorpasso.
Sul punto le censure mosse dalla difesa alla sentenza,
esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del
fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e
secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito
della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità,
a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che
regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illo-
gicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
6. Infine, infondate sono anche le censure relative al
complessivo trattamento sanzionatorio. Invero allo Spiga,
con le attenuanti generiche e la diminuente del rito ab-
breviato, è stata irrogata la pena di anni tre e mesi due di
reclusione. La corte di merito, valutata la gravità del fatto,
in ragione della condotta tenuta e degli eventi mortali
e lesivi prodotti, ha ritenuto di non poter ulteriormente
ridurre la pena, nonostante il risarcimento avvenuto in
corso di causa.
Va ricordato che la determinazione della misura della
pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio
potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve
il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli ele-
menti indicati nell’art. 133 c.p.. Anzi, non è neppure neces-
saria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta
del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in
una fascia media rispetto alla pena edittale (cfr. ex pluri-
mis, Cass. 4, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
coRte di cassazione civile
sez. iii, 20 ottobRe 2014, n. 22228
pRes. salme’ – est. vincenti – p.m. velaRdi (conf.) – Ric. milano
assicuRazioni s.p.a. (avv. camilleRi) c. Ragozzino ed altRi
Risarcimento del danno y Valutazione e liqui-
dazione y Invalidità personale y Danno biologico
in caso di morte non immediata del danneggiato y
Determinazione y Criteri y Commisurazione all’ina-
bilità temporanea y Fondamento.
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Terzi trasportati y Danni patiti in con-
seguenza di sinistro ascrivibile a colpa concorsuale
del vettore e di un terzo y Obbligo di ciascun cor-
responsabile di risarcire il danno integralmente y
Sussistenza y Fondamento y Diversa gravità delle ri-
spettive colpe (o diseguale efficienza causale delle
stesse) y Irrilevanza.
. La determinazione del risarcimento dovuto a titolo
di danno biologico “iure hereditatis”, nel caso in cui il
danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso
di tempo dall’evento lesivo (sedici giorni), va parame-
trata alla menomazione dell’integrità psicofisica patita
dallo stesso per quel determinato periodo di tempo,
con commisurazione all’inabilità temporanea da ade-
guare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto
del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha rag-
giunto la massima entità ed intensità, senza possibilità
di recupero, atteso l’esito mortale. (Nella specie, la S.C.
ha cassato la sentenza di merito che aveva erronea-
mente liquidato il danno biologico “iure hereditatis”
rapportandolo all’invalidità permanente totale, come
se il danneggiato fosse sopravvissuto alle lesioni per il
tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di
vita). (c.c., art. 1223; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; c.c.,
art. 2059) (1)
. Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito
danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a re-
sponsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un
terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale
da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro as-
sicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale
della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di
cui all’art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della
riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle ri-
spettive colpe dei corresponsabili o la diseguale effi-
cienza causale di esse trattandosi di circostanze desti-
nate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna
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