Corte di cassazione civile sez. III, 4 novembre 2014, n. 23426

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giur
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
disponga a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di
quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti
tra singoli.”
Consegue che la Corte di appello ha errato nell’indi-
viduare i limiti di massimale operanti per la società ap-
pellante, con riferimento alla direttiva comunitaria n. 84/5
del 30 dicembre 1983, che è invece inapplicabile nella pre-
sente fattispecie. Ne deriva che in applicazione di questo
principio la censura formulata merita di essere accolta,
ritenendosi in essa assorbito il secondo motivo di impu-
gnazione, per violazione dell’art. 112 c.p.c., fondato sulla
considerazione che la Corte di Appello avrebbe omesso di
pronunciarsi su un motivo di appello incidentale con cui
la ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado
nella parte in cui aveva sottratto dall’importo liquidato a
titolo risarcitorio le somme corrisposte dalla compagnia in
bonis nel corso del giudizio penale nel loro valore nomina-
le, senza procedere alla rivalutazione degli acconti.
Il ricorso per cassazione deve essere accolto e la sen-
tenza impugnata deve essere cassata in relazione al moti-
vo atteso. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un
rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio
richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di
Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in
ordine al regolamento delle spese della presente fase di
legittimità. (Omissis)
coRte di cassazione civile
sez. iii, 4 novembRe 2014, n. 23426
pRes. Russo – est. Rossetti – p.m. sgRoi (diff.) – Ric. ina assitalia s.p.a
(avv. fedeli) c. geRmano ed altRi (avv. baRone)
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Danni patiti “iure proprio” dai con-
giunti dell’ucciso y Riduzione in misura proporzio-
nale alla colpa della vittima y Necessità y Sussisten-
za.
. In materia di responsabilità civile, in caso di concor-
so della condotta colposa della vittima di un illecito
mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risar-
cimento del danno, patrimoniale e non, patito “iure
proprio” dai congiunti della vittima deve essere ridotto
in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad
essa ascrivibile. (c.c., art. 1227; c.c., art. 2043; c.c., art.
2059) (1)
(1) Analogamente, v. Cass. civ. 23 ottobre 2014, n. 22514, in questa Ri‑
vista 2015, 19. In genere, sulla necessità di ridurre, proporzionalmen-
te, la responsabilità del danneggiante, in ipotesi di corresponsabilità
del danneggiato, v. Cass. civ. 26 maggio 2014, n. 11698, ivi 2014, 706 e
Cass. civ. 28 agosto 2007, n. 18177, ivi 2008, 143.
svolgimento del pRocesso
1. Il 24 novembre 1990 il camion DAF 95 condotto da
Domenico Germano, sul quale era trasportata la di lui mo-
glie Marianna Ferraiuolo, precipitò da un viadotto lungo la
strada statale 598, tra Viggiano e Policoro (PZ).
In conseguenza del sinistro Domenico Germano perse
la vita e Marianna Ferraiuolo rimase invalida.
Nel 1992 Marianna Ferraiuolo convenne dinanzi al Tri-
bunale di Potenza l’Assitalia, quale impresa designata per
conto del Fondo di garanzia vittime della strada ex art. 19
L. 24 dicembre 1969 n. 990, assumendo che il sinistro so-
pra descritto fu causato da un veicolo rimasto sconosciuto,
e chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento
del danno.
Altrettanto fecero, in un separato giudizio, i tre f‌igli
della vittima: Alessandro, Carmela e Luigi Germano.
2. Riuniti i giudizi, con sentenza depositata il 15 ottobre
2002 il Tribunale di Potenza rigettò le domande attoree,
ritenendo non provato il coinvolgimento nella dinamica
del sinistro di un veicolo rimasto sconosciuto.
La sentenza di primo grado venne impugnata dai soc-
combenti.
La Corte d’appello di Potenza con sentenza 29 dicem-
bre 2009 n. 400 riformò la decisione di primo grado. Per
quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello
ritenne provato che il sinistro fu concausato da un veicolo
rimasto sconosciuto.
Ritenne altresì che alla causazione del sinistro con-
corse Domenico Germano nella misura del 50%, e ridusse
in misura proporzionale il credito risarcitorio spettante
ai congiunti della vittima; condannò inf‌ine l’Assitalia al
risarcimento in misura eccedente il massimale di legge,
ravvisando nella sua condotta gli estremi della mora col-
pevole (c.d. mala gestio impropria).
3. La sentenza d’appello viene ora impugnata per cas-
sazione dalla Assitalia s.p.a., sulla base di tre motivi illu-
strati da memoria.
Hanno resistito con un unico controricorso Marianna
-Ferraiuolo ed i fratelli Germano.
motivi della decisione
1. Questioni preliminari.
1.1. I controricorrenti hanno sollevato, alle pp. 4-5 del
proprio controricorso, due eccezioni che vanno esaminate
preliminarmente, ai sensi dell’art. 276, comma 2, c.p.c..
1.2. Con la prima di tali eccezioni i sigg.ri Ferraiuolo-
Germano invocano l’inammissibilità del ricorso, perchè non
corredato dei documenti sui quali si fonda, ex art. 369 c.p.c..
Tale eccezione è infondata.
La Assitalia ha proposto tre motivi di ricorso.
Col terzo di essi prospetta una violazione di legge, la
quale ovviamente non esige l’allegazione di alcun docu-
mento.
Coi primi due motivi di ricorso la Assitalia lamenta
altrettanti vizi motivazionali della sentenza. Con le sue
censure, tuttavia, la società ricorrente non si duole della
omessa valutazione d’una prova, ovvero del rigetto d’un’al-
tra, ovvero del fraintendimento d’un’altra prova ancora:
tutti casi in cui, ai f‌ini del rispetto del principio di auto-
suff‌icienza del ricorso, effettivamente è necessario che il
ricorrente trascriva gli atti od alleghi i documenti posti a
fondamento del ricorso, ovvero indichi la loro collocazione
nel fascicolo.

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