Corte di cassazione civile sez. III, 4 novembre 2014, n. 23430

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giur
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Si evidenziava che tenuto conto delle sospensioni il
reato si era prescritto con il decorso di anni sette e mesi
sei dalla consumazione.
motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Si premette non appare censurabile la scelta di non
modif‌icare la qualif‌ica giuridica del fatto contestato in
truffa. Si condividono le osservazioni della Corte territo-
riale che evidenzia che la «una più grave qualif‌icazione
giuridica non appare consentita ex art. 522 c.p.p.» (pag. 6
del provvedimento impugnato) e che rinviene gli elementi
costitutivi del reato di insolvenza fraudolenta nella «dis-
simulazione della propria condizione di insolvenza al mo-
mento dell’ingresso in autostrada con il proposito di non
adempiere».
3. Con riferimento al dedotto vizio di legge in ordine
all’inquadramento della condotta nella fattispecie conte-
stata, si premette che si condivide l’orientamento espresso
dalla Corte di cassazione secondo cui la prova della preor-
dinazione dell’inadempimento può essere desunta anche
da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal conte-
sto dell’azione, nell’ambito del quale anche il silenzio può
acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazio-
ne dello stato di insolvenza, quando f‌in dal momento della
stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l’intento
di non far fronte agli obblighi conseguenti (Cass., sez . II,
n. 39890 del 22 maggio 2009, Rv. 245237; Cass. sez. II, n.
34192 dell’11 luglio 2006, Rv. 234774).
Nel caso di specie, in coerenza con tali linee inter-
pretative, il reiterato passaggio nella corsia riservata si
conf‌igura come univocamente indicativo della volontà di
contrarre una obbligazione senza adempierla.
Con riguardo allo specif‌ico prof‌ilo della attribuibilità
soggettiva dell’illecito all’imputato, appare dirimente la
circostanza che il fatto di insolvenza viene contestato,
al Bencini non in quanto autore dei passaggi fraudolenti
nella corsia preferenziale, ma nella sua specif‌ica qualità
di rappresentante legale della società cui l’autocarro era
intestato.
La qualità di dirigente del Bencini, unitamente al
numero elevato di passaggi illeciti (104 in due mesi), ed
alla ulteriore circostanza che l’imputato si era reso ina-
dempiente ai successivi solleciti di pagamento rivolti alla
società dallo stesso rappresentata, conf‌igurano un quadro
indiziario idoneo a consentire la valutazione di univocità
e convergenza degli indizi che la Corte territoriale ha
legittimamente posto a fondamento del giudizio di re-
sponsabilità.
4. Sotto il prof‌ilo motivazionale la sentenza non si
presenta manifestamente illogica. Il vizio della mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
della sentenza ricorre infatti solo se la stessa risulti inade-
guata, nel senso di non consentire l’agevole riscontro delle
scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisio-
ne in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di
impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza,
il controllo sull’aff‌idabilità dell’esito decisorio, sempre
avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle pro-
spettazioni formulate dalle parti (Cass. sez. VI, n. 7651 del
14 gennaio 2010, Rv. 246172).
Nel caso di specie, è suff‌icientemente esaustiva la mo-
tivazione offerta in ordine alla attribuibilità al rappresen-
tante della società intestataria, e dunque al Bencini, della
scelta di frodare la società autostradale. La motivazione si
impernia sulla valorizzazione della molteplicità dei pas-
saggi illeciti in un arco temporale ristretto. Tale circo-
stanza di fatto, unitamente alle successive inadempienze,
consente, senza entrare nell’area patologica della manife-
sta illogicità, di effettuare la lettura del quadro indiziario
offerta dalla Corte territoriale; ovvero di valutare il com-
plesso indiziario emergente dagli atti come univocamente
indicativo della responsabilità del Bencini nell’operare la
illecita scelta di passare reiteratamente nelle corsie riser-
vate, nella preventiva e piena consapevolezza del succes-
sivo inadempimento.
5. Con riferimento alla richiesta di dichiarare estinto
il reato per decorso del termine di prescrizione il Collegio
osserva che non possono trovare applicazione le norme
sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi
termini, dal momento che secondo la giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’articolo 581 c p.p.,
ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente
il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di
non punibilità a norma dell’articolo 129 c.p.p. (cfr.: Cass.,
sez. un., n. 21 dell’11 novembre1994 dep. 1995, Rv 199903;
Cass. sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv 217266).
6. Le spese della parte civile costituita Autostrade per
l’Italia s.p.a devono essere liquidate nella misura com-
plessiva di euro 2000 oltre accessori come per legge in os-
sequio ai parametri introdotti dal D.M. 55 del 2014 (600
euro per lo studio di media complessità, 700 euro per la
fase introduttiva, e 700 euro per il contributo offerto in
fase decisoria. (Omissis)
coRte di cassazione civile
sez. iii, 4 novembRe 2014, n. 23430
pRes. segReto – est. caRleo – p.m. basile (conf.) – Ric. tiRRena
assicuRazioni s.p.a. in l.c.a (avv. toRResi) c. paganelli ed altRi (avv.
iovino)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Limiti del massimale y Direttiva CEE n. 84/5 del
1983 y Sinistro stradale avvenuto prima della sca-
denza del termine di recepimento della direttiva y
Applicazione dei massimali da essa previsti in luo-
go di quelli di polizza y Esclusione y Ragioni.
. In tema di risarcimento danni da circolazione strada-
le, i massimali previsti dall’art. 1 della direttiva CEE n.
84/5 del 30 dicembre 1983 non sono applicabili, in luogo
dei massimali di polizza, ai sinistri stradali verif‌icatisi

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