Corte di cassazione civile sez. VI, 19 novembre 2014, n. 24681

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giur
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
menti trasgressivi ai f‌ini dell’applicazione di una sanzione
unica, bensì quale situazione ostativa alla produzione de-
gli effetti pref‌igurati dai precedenti commi del medesimo
art. 8-bis, la reiterazione della condotta non può avere l’ef-
fetto di attrarre la competenza per territorio in favore del
giudice di pace competente per l’opposizione al verbale
concernente l’accertamento della prima violazione.
(*) Assistente di studio della Corte costituzionale.
coRte di cassazione civile
sez. vi, 19 novembRe 2014, n. 24681
pRes. finocchiaRo – est. ciRillo – Ric. petRazzuolo (avv. Ricciuto) c.
esposito ed altRi
Veicoli y Pubblico registro automobilistico y Iscri-
zione del trasferimento di proprietà y Funzione
y Risoluzione dei conf‌litti tra gli aventi causa del
venditore y Valenza probatoria ulteriore y Conf‌igu-
rabilità y Danni da circolazione stradale y Presun-
zione relativa alla qualità di proprietario del veico-
lo y Sussistenza.
. L’iscrizione nel pubblico registro automobilistico
(p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un’autovettu-
ra, prevista dall’art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436,
convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, non
solo è volta a dirimere i conf‌litti tra aventi causa dal
medesimo venditore, ma costituisce prova presuntiva
in ordine all’individuazione del soggetto obbligato a
risarcire i danni da circolazione stradale quale pro-
prietario del veicolo. (Nella specie, la S.C. ha confer-
mato la sentenza di merito che, nel giudizio per danni
cagionati da circolazione stradale, aveva ritenuto non
provata, in capo al convenuto contumace, la qualità
di proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, non
avendo l’attore prodotto la certif‌icazione del p.r.a., né
potendo il documento essere sostituito da prova orale).
(r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, art. 6; c.c., art. 2054; c.c.,
art. 2697; c.c., art. 2727; c.c., art. 2729) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. civ. 20 aprile 2010, n. 9314,
in questa Rivista 2010, 715.
svolgimento del pRocesso
È stata depositata la seguente relazione.
1. N. Petrazzuolo convenne in giudizio, davanti al
Giudice di pace di Portici, Domenico Esposito e la s.p.a.
INA Assitalia, chiedendo che fossero condannati al risar-
cimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale,
verif‌icatosi in data 9 marzo 2003, nel quale ella viaggiava
come trasportata su di una vettura FIAT Panda che sareb-
be venuta a collisione con la FIAT Uno asseritamente di
proprietà dell’Esposito.
Nella costituzione della sola società di assicurazione,
rimasto contumace l’Esposito, il Giudice di pace rigettò la
domanda, con compensazione delle spese.
2. Proposto appello principale dalla Petrazzuolo ed
appello incidentale da parte della società di assicurazio-
ne, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Portici,
con sentenza del 29 marzo 2013, ha respinto l’appello
principale, ha accolto quello incidentale, ha condannato
la Petrazzuolo al pagamento anche delle spese del giudizio
di primo grado, oltre che a quelle del giudizio di appello,
confermando nel resto l’impugnata sentenza.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre la Petrazzuolo,
con atto aff‌idato ad un solo motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in que-
sta sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato
in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376
e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere ri-
gettato.
5. Con l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’art. 1376 c.c. e dell’art. 6 del R.D.L. 15
marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n.
510, nonché dell’art. 115 del codice di procedura civile.
5.1. Il punto in discussione riguarda l’eff‌icacia probato-
ria da attribuire, ai f‌ini della dimostrazione della titolarità
del diritto di proprietà di un autoveicolo, alla certif‌icazione
del Pubblico Registro Automobilistico. La sentenza impu-
gnata, infatti, ha confermato la pronuncia di rigetto della
domanda risarcitoria sul rilievo che l’appellante principa-
le, non avendo prodotto tale certif‌icazione, non aveva in
effetti dimostrato che l’Esposito fosse il proprietario del
mezzo col quale - secondo la prospettazione della Petraz-
zuolo - sarebbe avvenuto l’incidente stradale di cui si di-
scute. A tale conclusione il Tribunale è giunto richiaman-
do la giurisprudenza di questa Corte ed osservando che la
Petrazzuolo non aveva prodotto tale documento, benché
a tanto sollecitata dal primo giudice ai sensi dell’art. 320
del codice di rito. A fronte di simile motivazione l’odierna
ricorrente - nel rammentare che nel corso del giudizio di
primo grado vi sarebbe stato lo smarrimento del fascicolo
d’uff‌icio e di quello di parte - discute circa la valenza pro-
batoria della documentazione del P.R.A. e sostiene che la
titolarità della proprietà del veicolo poteva essere provata
con ogni mezzo, avendo l’iscrizione nel registro funzione
dichiarativa e non costitutiva.
5.2. Questa Corte ha in più occasioni affermato che le ri-
sultanze del P.R.A. hanno valore presuntivo, per cui possono
essere vinte dalla prova contraria (v., tra le altre, le senten-
ze 11 aprile 2006, n. 8415, e 26 ottobre 2009, n. 22605).
La più recente sentenza 20 aprile 2010, n. 9314, cor-
rettamente richiamata dal Tribunale, ha stabilito che
l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico del tra-
sferimento di proprietà di un’autovettura, prevista dall’art.
6 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge
19 febbraio 1928, n. 510, pur essendo volta a dirimere i
conf‌litti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume,
altresì, valore di prova presuntiva in ordine all’individua-
zione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circola-
zione stradale nella qualità di proprietario del veicolo.

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