Corte di cassazione civile sez. VI, 16 dicembre 2014, n. 26434
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giur
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
- la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del
16 luglio 2007, nell’accertare che il codice della strada
non indica una durata minima del periodo di accensione
della lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo
minimo di durata di detta luce che non può mai essere
inferiore a tre secondi;
- tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R.
pubblicato il 10 settembre 2001, richiamato dalla citata
risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo
che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h.
Siccome la stessa ricorrente dà atto nel suo ricorso che
la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi (secondo
il Comune controricorrente era addirittura superiore ai
4 secondi relativamente a tre infrazioni) e siccome non
sono addotti elementi fattuali idonei ad escludere questa
presunzione di congruità, il fatto sul quale è denunciata
l’omessa motivazione risulta del tutto irrilevante (la con-
gruità del tempo di accensione della luce gialla).
Non sussistendo la possibilità di ricorrere in cassazio-
ne per un vizio di motivazione su un fatto irrilevante, il
ricorso anche sotto questo concorrente profilo deve essere
rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione, liqui-
date come in dispositivo, seguono la soccombenza della
ricorrente. (Omissis)
coRte di cassazione civile
sez. vi, 16 dicembRe 2014, n. 26434
pRes. petitti – est. d’ascola – Ric. comune di mantova c. m.m.
Depenalizzazione y Pluralità di sanzioni ammini-
tema di reiterati illegittimi ingressi in ZTL.
. In tema di sanzioni amministrative, l’art. 8 della legge
24 novembre 1981, n. 689 prevede che - salve le ipotesi
di cui al secondo comma, in materia di violazione delle
norme previdenziali ed assistenziali - la sanzione più
grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei
soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi
applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio
alla fattispecie della continuazione di cui all’art. 81,
secondo comma, cod. pen. Peraltro la disciplina di cui
al citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base
alla successiva previsione di cui all’art. 8-bis della
medesima legge, che ha introdotto, in tema di sanzioni
amministrative, il corrispondente di alcune forme di
recidiva penale. (Fattispecie in tema di reiterati ille-
gittimi ingressi in ZTL) (Mass. Redaz.) (c.p., art. 81; l.
24 novembre 1981, n. 689, art. 8; l. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 8 bis)
svolgimento del pRocesso e motivi della decisione
Con ricorso in opposizione pervenuto in data 1 ottobre
2010 presso il Giudice di pace di Mantova, M.M. chiedeva
l’annullamento di novantaquattro verbali di accertamento
di infrazione, elevati dalla Polizia Municipale di Mantova
tra il 30 aprile 2010 e il 15 giugno 2010: le veniva conte-
stata la plurima violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, C.d.s.,
ossia l’indebito ingresso in una zona a traffico limitato.
Il Comune di Mantova, costituitosi in giudizio, richie-
deva il rigetto delle domande formulate dall’attrice.
Il Giudice di pace di Mantova, con sentenza depositata
in data 5 gennaio 2011, accoglieva parzialmente il ricorso,
dichiarando la M. tenuta al pagamento di una sola san-
zione pecuniaria per ogni singola data in cui erano state
accertate le violazioni impugnate.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30 giugno
2011, il Comune di Mantova proponeva appello; M.M. si
costituiva in giudizio, impugnando la sentenza di primo
grado con appello incidentale.
Il Tribunale di Mantova, in data 23 maggio 2012, riget-
tava entrambi i gravami.
Il Comune di Mantova ha impugnato la sentenza con
ricorso per cassazione, notificato al difensore dell’intimata
il 6 dicembre 2012. La M. non ha svolto attività difensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il
rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
2) Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Manto-
va denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 8
bis, comma 4, L. 689/81. Il ricorrente ritiene che tanto il
Giudice di pace, quanto il Tribunale avrebbero errato nel
considerare unitarie - e non oggettivamente e soggetti-
vamente autonome - le violazioni commesse nella stessa
giornata, ma a distanza di molte ore l’una dall’altra.
Secondo la tesi del ricorrente, l’istituto della reitera-
zione dell’illecito “non ha lo scopo di unificare la sanzione,
ma solo quello di escludere l’effetto aggravante quando
più violazioni siano state commesse in tempi ravvicinati
e siano riconducibili a programmazione unitaria” (pag. 4
del ricorso).
Il motivo di ricorso è fondato.
L’art. 8 della L. 689/81 statuisce, al primo comma, che,
salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, “chi con
un’azione od un’omissione viola diverse disposizioni che
prevedono sanzioni amministrative o commette più viola-
zioni della stessa disposizione, soggiace alla pena prevista
per la violazione più grave, aumentata fino al triplo”.
La disposizione appena riprodotta estende al settore
delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridi-
co delle sanzioni, tipizzato inizialmente in sede penale: per-
tanto, se a fronte della stessa azione od omissione, vengano
violate più volte la stessa norma incriminatrice (concorso
omogeneo) o norme diverse (concorso eterogeneo), l’autore
degli illeciti verrà sanzionato soltanto con la pena prevista
per la violazione più grave, incrementata fino al triplo.
Questa disciplina non è, però, applicabile nei casi di
plurime violazioni commesse con altrettante condotte
(Cass. 5252/2011; Cass. 12974/2008; Cass. 12844/2008).
Ipotesi che, in realtà, vengono contemplate dall’art. 81
c.p. e per la quali è previsto, come per i casi di concorso
omogeneo o eterogeneo, il cumulo giuridico delle sanzioni.
L’art. 81 c.p. non è applicabile analogicamente in mate-
ria di sanzioni amministrative, “sia perché il menzionato
art. 8 della legge 689/81, al comma 2, prevede una simile
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