Corte di cassazione civile sez. II, 19 settembre 2014, n. 19801

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
L’applicazione alla fattispecie per cui è causa di tali
principi, operata dalla Corte territoriale, risulta corretta.
Difatti, concernendo l’assicurazione stipulata dalla ATI
il sinistro del “furto” dell’automezzo noleggiato/locato alla
ICOP ed essendo, quindi, la SAI Fondiaria tenuta risarcire
l’ATI per il danno sofferto a seguito dell’ avvenuto furto,
bene ha fatto il giudice di appello a ravvisare nella stessa
ICOP il responsabile civile di tale danno, in quanto sog-
getto onerato della custodia del veicolo che deteneva, do-
vendo all’uopo predisporre tutte le cautele necessarie ad
evitare che l’evento oggetto di assicurazione - e, dunque,
l’impossessamento del bene altrui, sottratto al detentore
dello stesso (art. 624 c.p.) - si verif‌icasse; inadempimento
all’obbligo di custodia che è stato accertato in sede di
merito, senza che tale specif‌ica statuizione sia stata fatta
bersaglio di doglianze in questa sede.
Invero, non è dato dubitare che in caso di contratto
di noleggio/locazione di un bene - che postuli la custodia
del bene detenuto dal noleggiatore/conduttore (e per la
locazione rileva segnatamente la disciplina dettata dagli
artt. 1587 e 1588 c.c.; tra le altre, cfr. Cass., 2 agosto 2000,
n. 10126) - dei danni derivati al noleggiante/locatore dal
furto del bene stesso risponde, nella ricorrenza di tutti i
presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità con-
trattuale, il noleggiatore/conduttore.
La qualif‌ica di “terzo responsabile” ex art. 1916 c.c. in
capo alla ICOP, in relazione al danno derivato all’ATI dal
sinistro (furto dell’autocarro Nissan) oggetto di assicu-
razione presso la SAI Fondiaria, deriva, dunque, dal con-
tratto di noleggio/locazione dell’autocarro anzidetto, do-
vendo la medesima ICOP, contrattualmente obbligata alla
custodia del veicolo che deteneva, rispondere civilmente
nei confronti del noleggiatore/locatore assicurato per il
risarcimento dei danni da quest’ultimo patiti a seguito del
furto dell’autocarro. Diritto al risarcimento nel quale si è,
pertanto, legittimamente surrogato, ai sensi dell’art. 1916
c.c., l’assicuratore del noleggiatore/locatore dell’automez-
zo, nell’ambito dello stesso rischio specif‌icamente assicu-
rato (e non già come ritenuto dalla ricorrente, anche la
memoria ex art. 378 c.p.c. per il rischio di “mancata re-
stituzione dell’automezzo da parte dell’utilizzatore”).
Nella fattispecie può, dunque, essere enunciato il se-
guente principio di diritto:
“È terzo responsabile ai sensi dell’art. 1916 c.c. , in
relazione al danno patito dall’assicurato in conseguenza
del furto di un autoveicolo oggetto di un contratto di no-
leggio/locazione, quale sinistro specif‌icamente dedotto in
assicurazione, il soggetto noleggiante/conduttore onerato
della custodia dell’automezzo detenuto e che è risultato
inadempiente a tale obbligo di custodia, per essersi verif‌i-
cato il furto in assenza della predisposizione delle cautele
necessario ad evitarlo”.
5. - Il ricorso va, dunque, rigettato, senza che occorra di-
sporre in ordine alla regolamentazione delle spese del pre-
sente giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva
dell’intimata compagnia di assicurazioni. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. ii, 19 SETTEmbrE 2014, N. 19801
prES. TrioLA – EST. D’AScoLA – p.m. DESTro (pArZ. Diff.) – ric. rEA c.
coNcESSioNArio SErviZio riScoSSioNE TribUTi prov. NApoLi ED ALTro
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Autorità competente y Omessa notif‌ica dell’ordi-
nanza ingiunzione y Opposizione avverso la cartella
esattoriale y Per violazione del codice della strada
y Giudice competente per territorio y Foro generale
delle persone f‌isiche ex art. 18 cod. proc. civ. y Ap-
plicabilità y Condizioni.
. In tema di violazioni del codice della strada, ove
l’opposizione, in assenza di pregressa notif‌ica del-
l’ordinanza ingiunzione, sia stata proposta avverso la
cartella esattoriale, dalla quale non sia identif‌icabile
il luogo dell’illecito, trova applicazione, ai f‌ini dell’in-
dividuazione del giudice competente, il foro generale
delle persone f‌isiche ex art. 18 cod. proc. civ. (nuovo
c.s., art. 204 bis; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22;
c.p.c., art. 18) (1)
(1) In tema di competenza in caso di illeciti per violazioni del codice
della strada si veda Cass. civ. 21 febbraio 2012, n. 2531, in questa Rivi-
sta 2012, 768. Sull’argomento si veda inoltre Cass. civ. 13 settembre
2013, n. 21043, ivi 2014, 143.
SvoLGimENTo DEL procESSo
l) Il 4 gennaio 2007, con ricorso proposto davanti al
giudice di pace di Sant’Anastasia, Raffaela Rea, residente
in Volla (Napoli) si opponeva ad una cartella esattoriale
emessa, su richiesta della Prefettura di Cosenza, dalla Gest
line spa, società concessionaria avente sede in Napoli.
Rilevava:
- che la cartella era nulla perchè priva dei requisiti pre-
scritti dall’art. 7 della legge 212/00.
- che la cartella era illegittima per mancata notif‌ica
del precedente verbale di contestazione di infrazione al
- che la cartella non conteneva le specif‌icazioni di cui
all’art. 200 c.d.s. e all’art. 383/1 del Regolamento;
- che essa era nulla anche perchè era “intestata” alla
opponente presso la società UniversaI corrente in Napoli,
la quale aveva cessato di esistere a seguito di cancella-
zione avvenuta nell’ottobre 1997, cioè prima dell’ epoca -
2001 - cui l’atto si riferiva.
Alla prima udienza, tenuta il 22 giugno 2007, il giudice
di pace adìto si dichiarava incompetente territorialmente.
Con la sentenza depositata il 5 luglio 2007 rimetteva le
parti davanti al giudice di pace di Napoli.
Affermava che, essendo denunciati vizi formali della
cartella, l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta
davanti al giudice del luogo in cui l’atto impugnato si era
formato.
Riassunta la causa, il giudice di pace di Napoli, rilevato
che l’ente creditore risultava essere la Prefettura di Co-
senza e ritenuto che sulle opposizioni promosse ex art. 22
L. 689/81 è competente il giudice del luogo in cui è stata

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