Corte di cassazione civile sez. III, 29 settembre 2014, n. 20481

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
dell’audizione del soggetto provvisoriamente in vinculis e
della possibile diversa ricostruzione anche di elementi
fattuali, operazione che deve necessariamente lasciare
“libero” il giudice nel suo ampio potere di riqualif‌icazione
della condotta.
Da qui l’assenza di contraddittorietà tra un provvedi-
mento che - come nella fattispecie - da un lato giustif‌ica
la misura precautelare sotto una f‌igura di reato e, dall’al-
tro, applica la misura cautelare per altro e diverso titolo di
reato ancorchè inerente la medesima condotta in conte-
stazione, trattandosi di provvedimento pienamente giusti-
f‌icabile sulla base dell’accertamento in fatto che il giudice
della cautela è tenuto a compiere e del tutto conforme a
logica.
11. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 c.p.p., la con-
danna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att.
c.p.p. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. iii, 29 SETTEmbrE 2014, N. 20481
prES. bErrUTi – EST. viNcENTi – p.m. GoLiA (coNf.) – ric. icop S.p.A. (Avv.
comAND) c. foNDiAriA SAi S.p.A
Assicurazione (Contratto di) y Assicurazione
contro i danni y Assicurazione contro il furto y
Oggetto del contratto y Surrogazione legale dell’as-
sicuratore y Furto di veicolo oggetto di contratto di
noleggio/locazione y Responsabilità del noleggian-
te/conduttore ex art. 1916 c.c. quale terzo respon-
sabile y Fondamento y Condizioni.
. Nell’ipotesi di furto di autoveicolo, oggetto di con-
tratto di noleggio/locazione, il noleggiante/conduttore
è terzo responsabile, ai sensi dell’art. 1916 cod. civ.,
del danno patito dal noleggiatore/locatore per la sot-
trazione del bene (sinistro specif‌icamente dedotto in
assicurazione) qualora egli sia inadempiente all’obbli-
go contrattuale di custodia dell’automezzo per essersi
verif‌icato il furto in assenza della predisposizione delle
cautele necessarie ad evitarlo. (c.c., art. 1882; c.c., art.
1916) (1)
(1) In genere, nel senso che il diritto di surrogazione dell’as-
sicuratore che ha pagato l’indennità può essere esercitato solo
verso i terzi responsabili, avendo, tale espressione, il signif‌icato
generico di «terzi obbligati» e non comprendendo quindi qualun-
que soggetto che sia comunque tenuto ad una prestazione corri-
spondente a quella che l’assicuratore ha effettuato in via di inden-
nizzo, ma indicando invece esclusivamente i soggetti (estranei al
rapporto assicurativo) che per contratto, per fatto illecito o per
altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di
un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od
a persone del cui operato essi debbano rispondere, v. Cass. civ. 22
dicembre 1976, n. 4710, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
Inoltre, Cass. civ. 3 dicembre 1988, n. 6560, ibidem, precisa che ai
f‌ini della surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato
verso i terzi responsabili, il titolo della responsabilità del terzo non
deve derivare necessariamente da un fatto illecito, potendo essere
rinvenuto anche in un contratto o in un’altra causa, ma deve pur
sempre trattarsi di una responsabilità che si colleghi all’evento og-
getto dell’assicurazione, nel senso che la causazione d’esso o il suo
accadimento sia imputabile al soggetto chiamato in responsabilità.
Per qualche utile riferimento in tema di di furto di una cinepresa
data in locazione e custodita in un camper, si veda Cass. civ. 2 agosto
2000, n. 10126, ibidem, secondo cui il primo comma dell’art. 1588 c.c.
prevede che il conduttore risponda della perdita e del deterioramen-
to della cosa locata, qualora non provi che siano accaduti per causa
a lui non imputabile.
SvoLGimENTo DEL procESSo
1. - A seguito del furto dell’autocarro “Nissan Travel 100”
noleggiato dalla società ICOP S.p.A. presso la ATI S.p.A.,
assicurata contro il rischio del furto di detto automezzo
dalla compagnia SAI Fondiaria S.p.A., quest’ultima agiva
in surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti della ICOP
per sentirla condannare, in quanto responsabile del sini-
stro per non aver adottato tutte le cautele opportune nella
custodia del veicolo, al pagamento dell’indennizzo assicu-
rativo corrisposto, pari a lire 52.000.000 (euro 26.855,76),
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nel contraddittorio tra le parti l’adito Tribunale di
Udine accoglieva la domanda e condannava la ICOP
S.p.A. a corrispondere alla SAI Fondiaria la somma di lire
52.000.000, oltre interessi legali.
2. - Il gravame interposto avverso detta decisione dalla
ICOP S.p.A. - incentrato sul motivo per cui, in base allo
specif‌ico rischio assicurato, la SAI avrebbe potuto agire
nei confronti dei responsabili del furto, ma non già di
essa società soltanto terza obbligata per la mancata re-
stituzione del veicolo in custodia - veniva rigettato dalla
Corte di appello di Trieste con sentenza resa pubblica l’11
novembre 2010.
La Corte territoriale riteneva che, ai f‌ini dell’esercizio
del diritto di surrogazione dell’assicuratore nei diritti
dell’assicurato verso i terzi responsabili, il titolo di respon-
sabilità poteva rinvenirsi anche in un contratto, “purché
la relativa responsabilità si colleghi all’evento oggetto
dell’assicurazione nel senso che la causazione di esso sia
imputabile al soggetto chiamato in responsabilità”. Per-
tanto, nella specie, si erano trasferiti nella sfera giuridica
della SAI Fondiaria “tutti i diritti nascenti dal contratto di
noleggio stipulato dall’assicurato (ATI) con la ICOP com-
presi quelli non ancora esercitati dal predetto assicurato
all’atto della surrogazione, con l’effetto che l’assicuratore
è legittimato ad agire in surrogazione per il risarcimento
dei danni dovuti alla sottrazione dell’automezzo Nissan
anche quando l’assicurato non abbia richiesto la riconse-
gna del mezzo potendo tale facoltà essere esercitata dal-
l’assicuratore medesimo”.
Sicché, essendo la ICOP “tenuta a rispondere, in forza
di responsabilità contrattuale, dell’evento concernente
il rischio assicurato (perdita del veicolo) nei confronti
dell’assicurato stesso”, essa società non aveva fornito la
prova, della quale era onerata “per esimersi da tale re-
sponsabilità”, concernente “non solo il dato obiettivo della
perdita o furto ma altresi la sua assenza di colpa” e cioè di
aver adottato, nella custodia del mezzo, tutte le cautele
“atte ad evitare l’evento”.

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