Corte di cassazione civile sez. VI, 6 ottobre 2014, n. 20974

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. vi, 6 oTTobrE 2014, N. 20974
prES. pETiTTi – EST. pArZiALE – ric. L.m. (Avv. bLANDo) c. comUNE Di
pALErmo (Avv. impiNNA)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Violazione del Codice della strada y Con decurta-
zione dei punti della patente y Obbligo di comunica-
zione dei dati del conducente y Mera comunicazione
dell’avvenuta presentazione del ricorso avverso la
violazione principale y Effetti y Successivo esito
negativo per l’opponente y Conseguenze y Riattiva-
zione dell’obbligo y Decorrenza dei termini.
. In caso di violazione al codice della strada da cui
consegua la sanzione amministrativa accessoria della
decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso
la violazione principale non elide, in capo al proprieta-
rio del veicolo, l’obbligo di comunicare i dati del condu-
cente richiesti dalla P.A., che attiene ad un dovere di
collaborazione di natura autonoma ed è separatamente
sanzionato, sicché la comunicazione con la quale l’op-
ponente si sia limitato a riferire dell’avvenuta presen-
tazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché
l’obbligo, nelle more del giudizio, resta solo sospeso e
condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole,
con nuova decorrenza dei termini dal deposito della
sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai
sensi dell’art. 282 cod. proc. civ. (nuovo c.s., art. 126
bis; nuovo c.s., art. 180; nuovo c.s., art. 204 bis; l. 21
novembre 1981, n. 689, art. 22; c.p.c., art. 282) (1)
(1) Sull’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare nel termi-
ne previsto le generalità del conducente al momento della commessa
infrazione, v. Cass. civ. 20 maggio 2011, n. 11185, in questa Rivista
2011, 681, con nota di VINCENZO CAVUOTO, Ancora sull’art. 126
bis, comma 2, C.d.S., e Cass. civ. 9 agosto 2007, n. 17580, ivi 2008,
533. Contra, nel senso che il termine entro cui il proprietario di un
veicolo deve comunicare, ai sensi dell’art. 126-bis, secondo comma,
quarto periodo, c.s., all’organo di polizia procedente, i dati del con-
ducente al momento della commessa violazione non è sospeso in
attesa della def‌inizione del procedimento di opposizione avverso il
verbale di accertamento dell’illecito presupposto, né l’annullamento
del predetto verbale esclude la sanzione dell’art. 180, ottavo comma,
cod. strada, stante l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle
quali, attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli
illeciti stradali, che rileva in sè stesso, v. Cass. civ. 10 novembre 2010,
n. 22881, ivi 2011, 229.
SvoLGimENTo DEL procESSo
1. La Sig.ra L.M. impugna la sentenza n. 144/11 del Tri-
bunale di Palermo, che rigettava il suo appello avverso la
decisione del giudice di pace che, a sua volta, aveva rigetta-
to il suo ricorso, depositato il 1 settembre 2008, avverso “il
verbale di contestazione n. (omissis) rif. CED n. (omissis)
Prot. n. (omissis) della Polizia Municipale di Palermo, con
il quale veniva ingiunto il pagamento dell’importo di Euro
250,00 + Euro 5,90, per la presunta violazione dell’art. 126-
bis comma 2, poichè a seguito di dispositivo di sentenza
del Giudice di Pace di Palermo n. 4363/08, R.G. 19690/07
del 2 aprile 2008 n. 128341, non ottemperava all’obbligo
di fornire...i dati personali e della patente del conducente
nel termine di 60 gg. dal dispositivo della sentenza”.
2. Con sentenza n. 5392/09, R.G. 12565/08 emessa il 5
giugno 2009, depositata il 12 giugno 2009, il Giudice di
Pace di Palermo rigettava l’opposizione.
3. L’appellante L.M. formulava due motivi: a) “l’art. 126
bis, comma 2, c.d.s. non prevede alcun obbligo gravante
sul proprietario del veicolo di fornire i dati personali del
conducente, nel termine di sessanta giorni dal dispositivo
della sentenza”; b) “violazione di legge avendo l’ammini-
strazione richiesto i dati del conducente contestualmente
alla notif‌ica del verbale di contestazione della violazione”.
Il Tribunale rigettava l’appello rilevando che “l’art. 126
bis, comma 2. c.d.s...stabilisce che la violazione...debba es-
sere comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida entro trenta giorni dalla def‌inizione della contesta-
zione effettuata. Ai sensi dello stesso articolo, la contesta-
zione si intende def‌inita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi
i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali
ammessi o siano decorsi i termini per la proposizione dei
medesimi”.
Osservava il giudice dell’appello che “Nel caso di spe-
cie, il precedente verbale di contestazione n. (omissis),
contenente l’irrogazione della sanzione principale, è stato
impugnato davanti al Giudice di Pace e l’opposizione è
stata rigettata con sentenza n. 4363/08 del 2 aprile 2008.
Ne consegue che al momento dell’adozione da parte del
Comune di Palermo del provvedimento relativo all’obbligo
di comunicazione dei dati del conducente...i procedimenti
giudiziari non erano più pendenti in quanto conclusi e
def‌initi con la sentenza n. 4363/08 del 2 aprile 2008”.
Ad avviso del giudice dell’appello, il giudice di pace
aveva correttamente rigettato il ricorso “anche in ragione
dell’accessorietà della sanzione principale con la sanzione
accessoria, in quanto l’esaurimento dei rimedi giurisdi-
zionali conferiscono alla contestazione il requisito della
def‌initività richiesto ai sensi dell’art. 126 del Codice della
Strada”.
3. La sig.ra L.M. impugna tale decisione e, senza rias-
sumere specif‌icamente la vicenda processuale, formula
due motivi.
Il Comune di Palermo resiste con controricorso.
moTivi DELLA DEciSioNE
1. I motivi del ricorso.
1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: “nullità della
sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e
falsa applicazione di legge in ordine alla norma applicata
dall’organo accertatore stante l’impossibilità di ricondurre
la condotta che si assume violata a quanto previsto e san-
zionato ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s. alla luce di quanto
L. n. 689 del 1981, ex art. 1, comma 2, e art. 23, comma
12, essendo stata sanzionata la condotta dell’omessa co-
municazione dei dati del conducente (nonostante l’invio
di apposita raccomandata) entro 60 giorni dalla lettura
del dispositivo di sentenza e non dall’eventuale deposito
della motivazione della sentenza o dalla sentenza passata

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