Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 7 ottobre 2014, n. 21062

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
Non v’è dubbio che il destinatario del verbale di conte-
stazione della violazione dell’art. 142, comma 8, del codice
della strada che, come nella specie, faccia valere, con la
proposta opposizione, i vizi propri dell’accertamento della
violazione, mette in discussione non soltanto la sanzione
pecuniaria che si riconnette a quella contravvenzione,
ma anche la preannunciata decurtazione dei punti della
patente di guida, la quale costituisce una sanzione acces-
soria (cfr. Cass., sez. un., 13 marzo 2012 n. 3936); tuttavia,
il cumulo della sanzione pecuniaria principale, di valore
determinato, e della sanzione accessoria che consegue
alla erosione della dotazione dei punti in capo al titolare
della patente di guida, non rende la causa di opposizione
al verbale di valore indeterminabile ai f‌ini della liquida-
zione delle spese processuali. Infatti, il legislatore, nel
disciplinare il riparto di competenza tra giudice di pace e
tribunale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiun-
zione, ha stabilito, con l’art. 22-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689, e ribadito, con l’art. 6 del D.L.vo 10 settembre
2011, n. 150, che l’applicazione di una sanzione di natu-
ra diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a que-
st’ultima, non comporta l’attribuzione della competenza
per l’opposizione al tribunale allorché si versa nell’ambito
del contenzioso derivante dalla violazione delle norme del
Questa indifferenza della sanzione accessoria, in ma-
teria di violazioni previste dal codice della strada, rispetto
alla individuazione del giudice competente ha un effetto
di sistema, proiettandosi al di là del riparto tra giudice di
pace e tribunale e valendo anche ai f‌ini della determina-
zione del valore della causa per la liquidazione delle spese
processuali, che è e resta, quindi, quello parametrato
sull’importo della sola sanzione pecuniaria, a prescindere
dalla comminatoria della sanzione accessoria.
Una diversa interpretazione - implicando ricadute per
il cittadino anche in punto di determinazione dell’importo
dovuto a titolo di contributo unif‌icato (che, ai sensi del-
l’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per i processi
civili di valore indeterminabile è f‌issato in un importo ben
maggiore rispetto ai 37 euro che sono dovuti per i processi
di valore f‌ino a 1.100 euro, in cui rientra la maggior parte
delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del
codice della strada) - si porrebbe in contraddizione non
solo con la struttura semplif‌icata del giudizio di opposi-
zione al verbale di contravvenzione del codice della strada
o alla conseguente ordinanza ingiunzione, ma f‌inirebbe
anche con il gravare tale giudizio di oneri tali da rendere
in concreto diff‌icile l’accesso alla giustizia, risolvendosi
in un ostacolo e in un impedimento al pieno esercizio e
all’effettivo svolgimento del diritto fondamentale di cui
all’art. 24 Cost..
Ne consegue che, pertanto, ha errato il Tribunale a
liquidare le spese adottando lo scaglione corrispondente
al valore indeterminato o in determinabile della causa e
la sentenza impugnata va cassata limitatamente al capo
relativo alle spese.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito liquidando i com-
pensi dovuti dal ricorrente soccombente al Comune in €.
1.100,00, di cui €. 100,00 per esborsi, oltre ad accessori di
legge.
Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate,
tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio (che vede
il D’Angelo, originario opponente, soccombente) e dell’ac-
coglimento solo parziale del ricorso per cassazione, limita-
tamente al quantum delle spese processuali. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. vi, orD. 7 oTTobrE 2014, N. 21062
prES. biANchiNi – EST. fALASchi – ric. ASTor S.r.L. (Avv.Ti coNTALDi E
bALoSSiNo) c. miN. DEL LAvoro E DELLE poLiTichE SociALi (Avv. GEN. STATo)
Autotrasporto y Obbligo di cronotachigrafo y
Violazioni delle disposizioni sui cronotachigraf‌i ex
art. 174, comma 4, c.s. y Rinvio formale al Reg. CE
n. 561/2006 y Conseguenze y Violazioni delle norme
regolamentari in tema di tutela degli autotraspor-
tatori e di sicurezza stradale y Rilevanza.
. In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachi-
graf‌i, l’art. 174, comma 4, cod. strada, opera un rinvio
formale alle fonti comunitarie, sicché le violazioni del
regolamento CE n. 561/2006 (sin dal momento della
sua eff‌icacia nell’ordinamento europeo, e dunque an-
che prima del richiamo espresso operato con la legge
29 luglio 2010, n. 120, in sostituzione del richiamo al re-
golamento CE n. 3820/1985) sia in materia di tutela dei
lavoratori addetti al settore dell’autotrasporto, sia in
materia di sicurezza stradale, rilevano come infrazioni
del codice della strada, con conseguente applicabilità
del termine di contestazione differita mediante noti-
f‌ica ex art. 201, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.
285. (nuovo c.s., art. 4; nuovo c.s., art. 174; nuovo c.s.,
art. 201; reg. 20 dicembre 1985, n. 3820; reg. 15 marzo
2006, n. 561) (1)
(1) In argomento si veda Cass. civ. 17 gennaio 2011, n. 900, in questa
Rivista 2011,602, che precisa come, a seguito dell’entrata in vigore
del nuovo codice della strada, per le violazioni delle disposizioni sui
cronotachigraf‌i di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del
1985, la competenza ad eseguire i controlli è stata ripartita, ai sensi
dell’art. 2 del D.M. 12 luglio 1995, tra il Ministero dell’Interno e il
Ministero del Lavoro, provvedendo, ai “controlli su strada”, la Polizia
stradale e, ai “controlli nei locali delle imprese”, l’Ispettorato del
lavoro.
SvoLGimENTo DEL procESSo
In data 27 febbraio 2008, la Direzione Provinciale del
Lavoro di Alessandria effettuava un accesso ispettivo
presso la sede di Tortona (AL) della Astor s.r.l., chiedendo
l’esibizione, a partire dal febbraio 2007, dei dischi cronota-
chigraf‌ici di un veicolo di proprietà della società menzio-
nata, abitualmente condotto dal dipendente Wysocki Wie-
slaw Adam.
Dichiarata l’avvenuta conclusione del controlli in data
21 luglio 2008, la Direzione Provinciale del Lavoro, con i
Verbali di Accertamento nn. 935/08 e 935 bis/08, notif‌icati

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