Corte di cassazione civile sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21267

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
non inclusa tra quelle individuate come date in gestione
a parcheggio nel capitolato apposito redatto dal Comune,
trovando l’esercizio da parte di detti ausiliari delle fun-
zioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in
materia di sosta nell’ambito del territorio del Comune il
limite della soggezione delle aree a concessione di par-
cheggio.
È pacif‌ico che detto limite, che caratterizza il corri-
spondente potere dei dipendenti delle società concessio-
narie, non può essere applicato agli ausiliari dipendenti
comunali, ma il giudice del gravame non ha adeguatamen-
te verif‌icato, nonostante la specif‌ica contestazione mossa
in sede di opposizione dall’amministrazione, che l’accerta-
tore fosse stato nominativamente individuato con specif‌ico
provvedimento di investitura. Del resto proprio la neces-
sità che gli ausiliari del traff‌ico (o gli agenti accertatori
ispettivi) siano muniti di specif‌ici requisiti f‌issati dalla
legge citata, determina che la loro nomina debba avvenire
con provvedimento amministrativo soggetto a verif‌ica in
sede di accesso agli atti dell’amministrazione ovvero nel
giudizio in cui tale nomina rilevi, come nella specie.
Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione della
sentenza ed il rinvio della causa, anche per le spese del
giudizio di legittimità, al Tribunale di Avezzano in persona
di altro magistrato, che riesaminerà la vicenda alla luce
dei principi sopra enunciati. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. vi, 8 oTTobrE 2014, N. 21267
prES. pETiTTi – EST. fALASchi – ric. D’ANGELo (Avv. fALcoNE) c. comUNE Di
cATANiA (Avv. mUScAGLioNE)
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Omo-
logazione y Previsione di decadenza y Esclusione y
Giudizio di opposizione y Onere probatorio dell’am-
ministrazione in ordine alla perdurante funzionali-
tà dell’apparecchiatura y Esclusione.
. In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla
violazione dei limiti di velocità previsti dall’art. 142
del codice della strada, il legislatore non ha previsto
alcuna decadenza dell’omologazione rilasciata per
l’apparecchiatura di controllo automatico in dotazione
alle Forze di polizia (cosiddetto “autovelox”), sicché,
nel giudizio di opposizione la P.A. non ha alcun onere
probatorio relativo alla perdurante funzionalità della
menzionata apparecchiatura. (nuovo c.s., art. 142) (1)
(1) In senso conforme, con ampia nota di riferimento, si veda Cass.
civ. 25 giugno 2008, n. 17361, in questa Rivista 2008, 930. Sulla pos-
sibilità di verif‌ica periodica della taratura degli strumenti di autove-
lox, si veda Cass. civ. 7 agosto 2014, n. 17766, ivi 2014, 779.
SvoLGimENTo DEL procESSo
Con ricorso al Giudice di pace di Catania, depositato
il 10 dicembre 2007, Giuseppe Mario D’Angelo proponeva
opposizione ai sensi dell’art. 204 bis c.d.s. per sentire an-
nullare il verbale di accertamento di violazione dell’art.
142, comma 8, del codice della strada n. 2566985/07 /V/0,
emesso nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Cata-
nia, infrazione commessa il giorno 5 giugno 2007, stante la
nullità dell’accertamento, avente ad oggetto il superamen-
to del limite di velocità, perchè dal verbale non emergeva
né il numero di matricola né alcun altro dato identif‌icativo
dello strumento elettronico utilizzato per l’accertamento.
Il Giudice di pace di Catania, nella resistenza del Co-
mune, il quale evidenziava che l’accertamento era stato
effettuato mediante apparecchiatura di rilevamento a di-
stanza (Velomatic 512), rigettava il ricorso e per l’effetto
confermava il verbale di accertamento.
In virtù di rituale appello interposto dal D’Angelo, il
quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado
per avere il giudice di prime cure omesso di statuire sul-
l’unica censura mossa all’illegittimità del verbale di con-
travvenzione, il Tribunale di Catania, nella resistenza del
Comune, respingeva l’appello.
A sostegno della decisione il giudice del gravame pre-
messo che in tema di sanzioni amministrative i vizi formali
del provvedimento sanzionatorio potevano considerarsi
rilevanti solo in quanto avessero illegittimamente impe-
dito al cittadino di opporre alla p.a. procedente le ragioni
giustif‌icative del comportamento contestatogli ovvero
l’insussistenza dello stesso o la estraneità soggettiva al
fatto, evidenziava che dagli atti del processo e dal verbale
di contestazione risultava che il rilevamento era stato
eseguito con apparecchiatura Velomatic 512 - omologato
dal Ministero dei LL.PP. n. 2961 del 27 novembre 1989, ve-
rif‌icata durante il servizio - dunque nessun vizio afferiva al
verbale de quo. Eguali considerazioni andavano condivise
anche quanto alla ulteriore censura circa la regolare omo-
logazione delle apparecchiature.
Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per
cassazione il D’Angelo, aff‌idato a cinque motivi, cui ha
resistito il Comune di Catania con controricorso.
moTivi DELLA DEciSioNE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione
e falsa applicazione dell’art. 142, comma 8, del c.d.s. e
della legge n. 273 del 1991 e dell’art. 2697 c.c. per essere
stata omessa nel verbale di accertamento la indicazione
del numero di matricola dell’apparecchio elettronico, che
ha impedito ogni verif‌ica in ordine all’effettivo funziona-
mento dello stesso.
Con il secondo motivo, strettamente interdipendente
con il primo, viene dedotto il vizio di motivazione sulle
medesime circostanze di cui alla precedente censura.
Con il terzo mezzo, nel denunciare la violazione e falsa
applicazione dell’art. 23, comma 12, della legge n. 689 del
1981, il ricorrente pone in rilievo che la mancanza degli
elementi censurati, avrebbe dovuto indurre il giudice del
merito ad accogliere il ricorso, non disponendo di suff‌i-
cienti prove sulla responsabilità del contravventore in
ordine alla contestata infrazione.
I tre mezzi - da esaminare congiuntamente per la loro
stretta connessione - non sono da accogliere.

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