Corte di cassazione civile sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21268

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
Alla luce di tali criteri è agevole concludere che, nel
nostro caso:
(a) l’obbligo di risarcire il danno consistito nelle spese
mediche, ha cominciato a produrre interessi dalla data
delle singole erogazioni;
(b) l’obbligo di risarcire il danno biologico da invalidità
temporanea, ha cominciato a produrre interessi de die in
diem;
(c) l’obbligo di risarcire il danno biologico da invalidi-
tà permanente e la sua personalizzazione, in qualunque
modo denominata (“danno morale”, “danno esistenziale”,
od altro), ha cominciato a produrre interessi dalla data di
cessazione dell’invalidità temporanea.
4.4. La sentenza impugnata ha del tutto trascurato i
princìpi che precedono: essa infatti ha liquidato il danno
da mora sotto forma di interessi, facendoli decorrere non
dal giorno dell’illecito, ma da una data intermedia tra quel
giorno e il giorno della liquidazione.
Ma poiché, per quanto detto, il danno da mora nelle
obbligazione di valore compensa il mancato godimento del
denaro, quel che può variare ai f‌ini della sua liquidazione
è il saggio degli interessi o la base di calcolo di essi, ma
non certo il periodo di tempo per il quale il capitale non
goduto avrebbe prodotto i suoi frutti.
La Corte d’appello ha dunque evidentemente confuso
saggio degli interessi e durata degli interessi, ed anziché
compiere il relativo calcolo computando un saggio medio,
ha computato un periodo di tempo medio.
4.5. La sentenza impugnata va dunque cassata anche
su questo punto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli
in diversa composizione, la quale liquiderà il danno da
mora attenendosi al seguente principio:
Il danno da ritardato adempimento dell’obbligo di risar-
cire il danno va liquidato applicando un saggio di interessi
scelto in via equitativa dal giudice sulla semisomma tra il
credito rivalutato alla data della liquidazione ed il credito
espresso in moneta dell’epoca dell’illecito. Tali interessi si
produrranno dalla data in cui si è verif‌icato il danno (coin-
cidente, per il danno biologico permanente, con quella di
consolidamento dei postumi) a quella di liquidazione;
dopo tale data il coacervo di capitale e danno da mora,
ormai trasformato in una obbligazione di valuta, inizierà a
produrre interessi al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282,
comma 1, c.c..
5. L’undicesimo motivo di ricorso.
5.1. Con l’undicesimo motivo di ricorso i ricorrenti so-
stengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in
un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
(sebbene, nella illustrazione del motivo, adombrino anche
il vizio di nullità, di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c.).
Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe
malamente motivato:
(a) la decisione di compensare le spese del 1° grado
di giudizio;
(b) la decisione di compensare le spese del 1° grado
nonostante l’assicuratore avesse appellato solo sul quan-
tum delle spese, non sulla condanna alle spese;
(c) condannato gli attori al pagamento integrale delle
spese di 2° grado.
5.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui invoca
una ultrapetizione (punto (b) del § che precede, perchè
non corredato dal quesito di diritto prescritto dall’art. 366
bis c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudi-
zio.
Nella parte restante il motivo è assorbito dall’acco-
glimento del settimo, del nono e del decimo motivo di
ricorso.
6. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi prece-
denti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. vi, 8 oTTobrE 2014, N. 21268
prES. pETiTTi – EST. fALASchi – ric. comUNE Di AvEZZANo (Avv.Ti NicoLi E
miLo) c. corvETTi (Avv. pANSiNi)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Infrazioni al di-
vieto di sosta nel territorio del comune y Ausiliari
del traff‌ico y Dipendenti comunali y Poteri y Funzio-
ni di prevenzione ed accertamento y Provvedimento
di investitura dell’accertatore y Necessità y Fonda-
mento.
. In tema di violazioni al codice della strada consistenti
in infrazioni al divieto di sosta nel territorio del comune,
qualora le funzioni di prevenzione ed accertamento sia-
no attribuite ad ausiliari del traff‌ico dipendenti comu-
nali, non si applica il limite, previsto per i dipendenti
delle società concessionarie, della soggezione delle re-
lative aree a concessione di parcheggio, pur sussisten-
do la necessità, funzionale all’esigenza che gli ausiliari
del traff‌ico posseggano specif‌ici requisiti f‌issati dalla
legge, della nominativa individuazione dell’accertatore
con specif‌ico provvedimento di investitura, come tale
soggetto a verif‌ica sia in sede di accesso agli atti sia in
sede di giudizio. (l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; l.
15 maggio 1997, n. 127, art. 17; l. 23 dicembre 1999, n.
488, art. 68; c.c., art. 2697; nuovo c.s., art. 12) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. civ. 27 ottobre 2009, n. 22676,
in questa Rivista 2010, 316. Sulle funzioni dei dipendenti comunali
in qualità di ausiliari del traff‌ico si veda inoltre Cass. civ. 24 agosto
2006, n. 18419, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
SvoLGimENTo DEL procESSo
Con sentenza del 7 febbraio 2011, n. 79/11, il Giudice
di pace di Avezzano ha accolto l’opposizione proposta da
Fiorella Corvetti avverso il verbale del 25 maggio 2010, n.
P 10864, con il quale l’ausiliare del traff‌ico aveva conte-
stato alla opponente la sosta sulla zona pedonale, ed ha
annullato il relativo verbale.
In virtù di rituale appello interposto dal Comune di
Avezzano, lamentando la violazione e/o inesatta determi-

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