Corte di cassazione civile sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21396

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giur
1/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
4.2. - La necessità della forma scritta non può essere
peraltro esclusa neppure in virtù dell’urgenza con cui si
debba eventualmente procedere all’aff‌idamento dei la-
vori, trattandosi di un presupposto che, ai sensi dell’art.
41, primo comma, n. 5, del regio decreto n. 827 del 1924,
legittima il ricorso alla trattativa privata per la scelta del
contraente, in luogo dell’utilizzazione delle procedure
ad evidenza pubblica, ma non esclude l’osservanza della
forma prescritta a pena di nullità per la stipulazione del
contratto: in tal senso depone l’art. 17 del regio decreto
n. 2440 del 1923, che nel disciplinare le modalità della
stipulazione a trattativa privata richiama espressamente
la forma pubblica amministrativa, prevista dall’art. 16,
consentendo in alternativa il ricorso a forme semplif‌icate,
le quali, tuttavia, comportano in ogni caso il rispetto del
predetto requisito.
L’onere di adottare la forma scritta nella stipulazione
del contratto costituisce d’altronde espressione dei prin-
cipi di imparzialità e buon andamento della Pubblica
Amministrazione posti dall’art. 97 Cost., conf‌igurandosi
come strumento di garanzia del regolare svolgimento del-
l’attività amministrativa, sia nell’interesse del cittadino
che in quello della collettività, in quanto rappresenta una
remora ad eventuali arbitrii ed agevola l’espletamento
della funzione di controllo. L’osservanza di tale requisito
postula pertanto la redazione di un apposito documento,
recante la sottoscrizione dell’organo attributario del
potere di rappresentanza dell’ente pubblico e quella del
contraente privato, dal quale possa desumersi la concreta
instaurazione del rapporto con le indispensabili determi-
nazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compen-
so da corrispondere. In mancanza di tale documento, resta
del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazione con
la quale l’organo collegiale dell’ente abbia individuato il
contraente ed autorizzato la stipulazione, conf‌igurandosi
tale provvedimento come un atto ad eff‌icacia meramente
interna, avente quale unico destinatario l’organo legitti-
mato ad esprimere la volontà dell’ente nei rapporti con i
terzi (cfr. ex plurimis, Cass., sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555;
4 novembre 2013, n. 24679; 26 gennaio 2007, n. 1752).
4.3. - In quanto riferibili all’attività svolta jure priva-
torum dalla Pubblica Amministrazione, tali principi non
incontrano un limite nella natura della prestazione ri-
chiesta dall’ente pubblico, la quale non varia a seconda
dell’oggetto, ma solo nella conf‌igurabilità dell’ente come
persona giuridica pubblica, dalla quale dipende il suo as-
soggettamento, nell’esercizio dell’attività contrattuale,
all’osservanza delle norme che disciplinano la contabilità
generale dello Stato.
Non può pertanto condividersi la sentenza impugnata,
nella parte in cui ha ritenuto che l’applicabilità delle
predette disposizioni potesse essere esclusa in virtù del
carattere non pubblico dei lavori aff‌idati all’impresa del
controricorrente, senza neppure porsi il problema dell’in-
dividuazione della natura giuridica del committente: tale
indagine nella specie era resa ancor più necessaria dal
carattere non necessariamente pubblico della personalità
giuridica dei consorzi per la gestione delle strade vicinali,
i quali, secondo l’orientamento consolidato di questa
Corte, assumono la natura di enti pubblici esclusivamente
nell’ipotesi in cui siano costituiti per la manutenzione, la
sistemazione e la ricostruzione di strade vicinali soggette
ad uso pubblico, conf‌igurandosi altrimenti come soggetti
privati, non tenuti al rispetto delle norme di contabilità
pubblica (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 1980, n. 1642; 21
marzo 1970, n. 743; Cass., sez. Il, 23 gennaio 1978, n. 312).
5. - Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti
i restanti motivi, con cui il ricorrente ha denunciato la
violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1227 e 1362-1365
c.c. e degli arttt. 25 e 40 del regio decreto 8 febbraio 1923,
n. 422, nonché l’omessa, insuff‌iciente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, censurando la sentenza impugnata nelle parti
concernenti la prova dell’avvenuto rilascio dell’autoriz-
zazione a stipulare, dell’inadempimento dell’impresa e
dei costi necessari per l’eliminazione dei vizi dell’opera,
nonchè il riconoscimento della rivalutazione monetaria
sull’importo liquidato a titolo di corrispettivo.
6. - La causa va conseguentemente rinviata alla Corte
d’Appello di Cagliari, che provvederà, in diversa composi-
zione, anche al regolamento delle spese relative al giudizio
di legittimità. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. iii, 10 oTTobrE 2014, N. 21396
prES. AmATUcci – EST. roSSETTi – p.m. SErvELLo (pArZ. Diff.) – ric.
bArETTA ED ALTro (Avv.Ti pEpE, SErrA E DoriA) c. hDi ASS.Ni S.p.A. (Avv.
romAGNoLi)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Danno da fatto illecito extracontrattuale y
Danno da ritardato adempimento dell’obbligazione
risarcitoria y Liquidazione equitativa y Monetizza-
zione sotto forma di interessi y Criteri y Decorrenza
y Effetti.
. In materia di fatto illecito extracontrattuale, il danno
da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcito-
ria va liquidato applicando un saggio di interessi scelto
in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè
la media) tra il credito rivalutato alla data della liqui-
dazione e lo stesso credito espresso in moneta all’epoca
dell’illecito, ovvero - per l’identità di risultato - sul cre-
dito espresso in moneta all’epoca del fatto e poi riva-
lutato anno per anno. Tali interessi si producono dalla
data in cui si è verif‌icato il danno (coincidente, per il
danno biologico permanente, con quella del consolida-
mento dei postumi) f‌ino a quella della liquidazione e,
successivamente, sull’importo costituito dalla somma-
toria di capitale e danno da mora, ormai trasformato
in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio
legale, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, cod. civ.
(c.c., art. 1219; c.c., art. 1223; c.c., art. 1224; c.c., art.
1226; c.c., art. 1282; c.c., art. 2043) (1)

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