Corte di cassazione civile sez. I, 13 ottobre 2014, n. 21593

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giur
1/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
quali elementi la Corte d’appello abbia desunto la circo-
stanza che l’imputato fosse a conoscenza che il mezzo era
stato in precedenza sequestrato e aff‌idato in custodia a
persona diversa dal proprietario.
moTivi DELLA DEciSioNE
3. Il ricorso va accolto, sia pure per ragioni diverse da
quelle ivi prospettate.
4. Preliminarmente, invero, deve osservarsi, ed il
rilievo assume valenza decisiva ed assorbente rispetto al
contenuto delle su indicate doglianze difensive, che sulla
base della linea interpretativa ormai da tempo tracciata
da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 1963 del 28 ottobre
2010, dep. 21 gennaio 2011, Rv. 248721), la condotta di chi
circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro
amministrativo, ai sensi dell’art. 213 cod. strada, inte-
gra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal
quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto
di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art.
334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria ammini-
strativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la
conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere
ritenuto solo apparente.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, gli elementi specia-
lizzanti sono tutti contenuti nell’art. 213, comma 4, cod.
strada (in particolare, il fatto che la norma si riferisce
al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo
articolo e che non ogni condotta prevista dall’art. 334 c.p.
integra l’ipotesi di illecito amministrativo, ma esclusiva-
mente la condotta di chi “circola abusivamente”), con la
conseguenza che la su indicata disposizione normativa
deve essere ritenuta speciale ai sensi dell’art. 9, comma
primo, della L. 24 novembre 1981, n. 689, e che il concorso
con l’art. 334 cod. pen. - limitatamente alla condotta di chi
circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro
amministrativo in base alla medesima norma - deve essere
ritenuto apparente.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conse-
guentemente, s’impone l’annullamento senza rinvio del-
l’impugnata sentenza, per non essere il fatto previsto dalla
legge come reato. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. i, 13 oTTobrE 2014, N. 21593
prES. SALvAGo – EST. mErcoLiNo – p.m. ZENo (Diff.) – ric. coNSorZio
STrADA viciNALE piANU Di TrAbi (Avv. iSETTA) c. ANGiUS
Consorzi y Di bonif‌ica y Consorzi per la gestione
delle strade vicinali y Natura giuridica y Individua-
zione.
. I consorzi per la gestione delle strade vicinali assumo-
no la natura di enti pubblici esclusivamente nell’ipotesi
in cui siano costituiti per la manutenzione, la sistema-
zione e la ricostruzione di strade vicinali soggette ad
uso pubblico, conf‌igurandosi altrimenti come soggetti
privati, non tenuti al rispetto delle norme di contabilità
pubblica. (d.l.lgt. 1 settembre 1918, n. 1446) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. civ., sez. un., 12 marzo 1980, n.
1642, in CED, Cassazione civile, RV405237. Per quanto attiene alle
controversie degli utenti nei confronti dei consorzi stradali si veda
Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2013, n. 10403, in questa Rivista 2013,
703.
SvoLGimENTo DEL procESSo
1. - Pier Domenico Angius, titolare dell’omonima im-
presa, convenne in giudizio il Consorzio della Strada Vi-
cinale Pianu di Trabi, esponendo che con delibera del 10
agosto 1988, seguita dall’invito ad iniziare i lavori, lo stesso
gli aveva aff‌idato la sistemazione e la ricostruzione di un
muro pericolante, senza però provvedere alla redazione del
contratto; aggiunse che nel corso dei lavori era emersa la
necessità di ulteriori opere, per la cui copertura il Consor-
zio non aveva fornito garanzie, con la conseguente sospen-
sione di ogni attività, e chiese la risoluzione del contratto
d’appalto, con la condanna del convenuto al pagamento
delle opere eseguite ed al risarcimento dei danni.
Si costituì il Consorzio, il quale eccepì la mancata
stipulazione del contratto e l’avvenuta realizzazione delle
opere in difformità del progetto, assumendo inoltre che, a
causa dei danni cagionati nell’esecuzione dei lavori, era
stata disposta la rescissione dell’appalto, e chiedendo che
dal compenso dovuto all’attore fosse detratto l’importo dei
danni.
1.1. - Con sentenza del 18 ottobre 2004, il Tribunale di
Sassari accertò l’avvenuta stipulazione del contratto e ne
pronunciò la risoluzione per inadempimento del Consor-
zio, condannandolo al pagamento della somma di Euro
14.728,91 a titolo di corrispettivo delle opere realizzate e
di Euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per il
fermo del cantiere.
2. - L’impugnazione proposta dal Consorzio è stata
parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di Cagliari,
Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 13 aprile
2007.
Premesso che nell’appalto di lavori pubblici il ricorso
alla licitazione privata equivale al contratto d’appalto
stipulato in forma scritta, la Corte ha ritenuto che nella
specie, pur non vertendosi in materia di lavori pubblici,
la necessità di una formale stipulazione dovesse essere
esclusa ai sensi degli artt. 41 e 101 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, trattandosi di opere commissionate in
via d’urgenza. Precisato poi che l’approvazione degli orga-
ni di controllo costituisce un atto successivo ed estraneo
al perfezionamento del contratto, ed incidente esclusiva-
mente sulla sua eff‌icacia, nella specie non contestata, ha
altresì escluso che la rescissione disposta dal Consorzio
comportasse la devoluzione della controversia alla giuri-
sdizione del Giudice amministrativo.
Ciò posto, ha ritenuto non provati gl’inadempimenti
lamentati dal Consorzio e l’ammontare dei relativi danni,
affermando che la sentenza di primo grado aveva corret-
tamente recepito le risultanze di un accertamento tecnico
preventivo promosso ante causam e della consulenza di

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