Corte di cassazione civile sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22330

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la
proposta del relatore.
In particolare, con riferimento alla memoria del ricor-
rente, si osserva che gli argomenti che le sostengono sono
meramente ripetitivi di quelli già esposti in ricorso e non
attingono le ragioni di manifesta infondatezza evidenziate
nella relazione limitandosi a ricordare che del condono
e del pagamento è stata data comunicazione all’Ammini-
strazione Provinciale di Roma e a ribadire che il pagamen-
to per adesione al condono estingue l’obbligazione di paga-
mento, senza considerare in alcun modo che il pagamento
non estingue la diversa violazione al Codice della Strada
che era stata contestata alla quale non è applicabile il
condono di cui alla legge 244 del 2007. Pertanto il ricor-
so deve essere rigettato per manifesta infondatezza; le
spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come
in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente. Il
ricorso è stato notif‌icato dopo 31 gennaio 2013 e pertanto
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unif‌icato ex art. 13 comma 1
quater del D.P.R. n. 115 del 2002. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. iii, 22 oTTobrE 2014, N. 22330
prES. AmATUcci – EST. roSSETTi – p.m. prATiS (coNf.) – ric. iSTiTUTo
DiocESANo pEr iL SoSTENTAmENTo DEL cLEro DELLA DiocESi Di mASSA
cArrArA (Avv.Ti mANfrEDi E LEporE) c. m.L. ED ALTri
Strade y Tutela e manutenzione y Strada aperta al
pubblico transito y Fondi privati laterali y Omessa
manutenzione y Situazione di pericolo derivante da
tali fondi ed accertabile con l’ordinaria diligenza y
Responsabilità dell’ente proprietario y Conf‌igura-
bilità y Sussistenza.
. L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico
transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati
che la f‌iancheggiano e, quindi, non sia tenuta alla loro
manutenzione, ha l’obbligo di vigilare aff‌inché dagli
stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti
della strada, nonché - ove, invece, esse si verif‌ichino
- quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere,
sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ.,
qualora, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligen-
za della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto
segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato al-
tri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura
della strada alla circolazione. (c.c., art. 1176; c.c., art.
2043; nuovo c.s., art. 14; d.l.vo 26 febbraio 1994, n. 143,
art. 2) (1)
(1) In argomento, in senso conforme si veda Cass. civ. 11 novem-
bre 2011, n. 23562, in questa Rivista 2012, 566. In senso analogo si
veda inoltre Cass. civ. 4 ottobre 2013, n. 22755, ivi 2014, 327. Sulla
responsabilità dell’ente di garantire agli utenti le buoni condizioni
del fondo stradale, tra le tante, v. Cass. civ. 28 aprile 1997, n. 3630,
ivi 1997, 688.
SvoLGimENTo DEL procESSo
1. Nel 1999 la sig.a M.L., dichiarando di agire quale rap-
presentante volontario del f‌iglio R.M., convenne dinanzi
al Tribunale di Massa Carrara l’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero della Diocesi di Massa Carrara
(d’ora innanzi, per brevità, “l’Istituto”), esponendo che:
- il (omissis) R.M. percorreva in auto la strada statale
“(omissis)”;
- mentre costeggiava un fondo scosceso di proprietà
dell’Istituto, un grosso albero (ontano) alto 20 metri, che
sorgeva a 7 metri di distanza dal ciglio stradale, si abbattè
sul veicolo condotto da R.M., provocandogli gravissime
lesioni personali.
Concluse pertanto chiedendo la condanna dell’Istituto
al risarcimento dei danni patiti da R.M. in conseguenza
dei fatti appena descritti.
2. L’Istituto si costituì negando la propria responsa-
bilità, ed allegando che dell’accaduto doveva rispondere
l’ANAS, per avere tenuto due condotte colpose:
(a) avere tagliato gli alberi circostanti quello poi cadu-
to, causandone così un sviluppo anomalo;
(b) avere lasciato in situ l’albero, anche dopo che il suo
fusto era stato indebolito da un incendio.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea, ed
in subordine che responsabile del sinistro fosse ritenuto,
in tutto od in parte, l’ANAS. L’Istituto non provvedeva tut-
tavia a chiamare in causa l’ANAS, ma rivolgeva istanza al
giudice perchè l’ente fosse chiamato in causa per ordine
del giudice, ex art. 107 c.p.c..
3. Il Giudice monocratico del Tribunale di Massa riten-
ne di ordinare la chiamata in causa dell’ANAS, cui provvi-
de la parte attrice.
4. L’ANAS si costituì negando qualsiasi responsabilità,
ed allegando in fatto che:
- l’albero caduto sorgeva su un’area privata, di proprie-
tà dell’Istituto;
- l’ANAS aveva effettuato tagli di alberi in quell’area
sedici anni prima dell’infortunio, epoca in cui l’ontano poi
caduto era giovanissimo e di dimensioni modeste, e per tal
ragione venne lasciato in situ.
5. Con sentenza n. 324 del 2005 il Tribunale di Massa
Carrara ritenne che il danno patito da R.M. fosse ascrivi-
bile a responsabilità dell’Istituto nella misura del 60%, e
dell’ANAS nella misura del 40%.
Condannò tuttavia i due enti al risarcimento del danno
non in solido, ma pro quota, in proporzione della rispettiva
responsabilità.
6. La sentenza di primo grado venne impugnata in via
principale dalla sig.a M.L., la quale chiese una più cospicua
liquidazione del danno (ma non si dolse della condanna
pro quota invece che solidale), ed in via incidentale dalle
altre parti, ciascuna delle quali invocò dal giudice d’appello
l’affermazione della esclusiva responsabilità dell’altra.
7. Con sentenza 25 giugno 2008 la Corte d’appello di
Genova:
(a) accolse l’appello principale, rideterminando in
aumento l’ammontare del danno risarcibile;

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