Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 22 ottobre 2014, n. 22478

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
dere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una
sola delle persone coobbligate», sicché «il giudice del me-
rito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla
graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia
esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o
comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accerta-
mento in funzione della ripartizione interna» (sentenza n.
19934 del 2004). Ed è da sottolineare che il punto venne in
quella sede affrontato al f‌ine di risolvere un problema del
tutto diverso da quello odierno.
Il caso attuale, invece, è, sia pure in relazione ad una
fattispecie diversa, assimilabile a quello risolto dalla sen-
tenza n. 2704 del 2005, avendo ad oggetto un concorso di
colpa da parte di un incapace (minorenne).
Questa pronuncia, infatti, affrontando e ricostruendo
funditus la complessa vicenda dell’applicabilità dell’art.
1227, primo comma, c.c. al fatto colposo commesso da un
soggetto incapace di intendere o di volere, è pervenuta
alla conclusione richiamando il remoto precedente delle
Sezioni Unite 17 febbraio 1964, n. 351, seguito dalla suc-
cessiva giurisprudenza, nonché l’ordinanza n. 14 del 1985
della Corte costituzionale - per cui il principio di cui al-
l’art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno ex-
tracontrattuale per l’espresso richiamo contenuto nell’art.
2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno
in ragione dell’ entità percentuale dell’eff‌icienza causale
del soggetto danneggiato si applica anche quando questi
sia incapace di intendere o di volere per minore età o per
altra causa. Tale riduzione deve essere operata non solo
nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento
del pregiudizio direttamente patito al cui verif‌icarsi ha
contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei
congiunti che, in relazione agli effetti rif‌lessi che l’evento
di danno subito proietta su di loro, agiscono per ottenere
il risarcimento dei danni iure proprio. Il principio è stato
poi sostanzialmente ribadito dalle successive sentenze 22
giugno 2009, n. 14548, e 2 marzo 2012, n. 3242.
6.3. L’odierna pronuncia intende dare continuità a tale
orientamento. È appena il caso di ricordare, infatti, che
Annalisa Rallo era minorenne all’epoca del fatto; per cui
come si osserva nel controricorso dell’AXA Assicurazioni
s.p.a. - del suo fatto illecito erano tenuti a rispondere i ge-
nitori. Portando alle estreme conseguenze le ragioni poste
a fondamento del motivo di ricorso in esame, si dovrebbe
pervenire alla conclusione, assurda, per cui i genitori della
sfortunata ragazza avrebbero potuto chiedere l’intero ri-
sarcimento, ragionando in astratto, anche alla loro stessa
f‌iglia, siccome corresponsabile del danno da loro patito.
Si tratta, com’è evidente, di un paradosso, che è però
utile per verif‌icare la tenuta del ragionamento e per con-
fortare la conclusione che il danno del quale gli odierni
ricorrenti chiedono il risarcimento, ancorché iure proprio,
è comunque un danno rif‌lesso; e non può prescindere dal
fatto che alla determinazione dello stesso ha causalmente
concorso anche la f‌iglia minorenne. Tale conclusione vale-
vole certamente nella fattispecie in esame, nella quale è
in gioco l’applicazione dell’art. 2048 c.c. dovrebbe peraltro
costituire una regola che va oltre il caso del danno cagio-
nato dall’incapace; quando, infatti, la vittima primaria sia
corresponsabile dell’evento dannoso che l’ha colpita, ai
soggetti danneggiati di rif‌lesso deve applicarsi la regola
generale dell’art. 1227, primo comma, c.c., non essendo
ragionevole immaginare che costoro possano ottenere un
risarcimento pieno.
7. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
In considerazione, peraltro, della drammaticità dell’inci-
dente e della complessità e delicatezza delle questioni trat-
tate, la Corte stima equo procedere all’integrale compensa-
zione delle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. vi, orD. 22 oTTobrE 2014, N. 22478
prES. biANchiNi – EST. proTo – ric. comiTATo ZiNGArETTi prESiDENTE (Avv.
cASSANo) c. romA cApiTALE (Avv. roSSi)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Condono ex art.
2, comma 7, della legge n. 244 del 2007 y Violazione
dell’art. 23 c.s. y Applicabilità y Esclusione y Fonda-
mento
. L’art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che ha introdotto una ipotesi di condono per l’omesso
versamento dei tributi comunali in materia di aff‌is-
sione e pubblicità, non si applica alle sanzioni irrogate
per la violazione dell’art. 23 cod. strada (nella specie,
per la collocazione di impianti pubblicitari di carattere
politico lungo le strade), trattandosi di disposizione
diretta a sanzionare condotte suscettibili di ingenerare
pericoli per la circolazione stradale. (d.l.vo 30 aprile
1992, n. 285, art. 23; d.l.vo 24 dicembre 2007, n. 244,
art. 2) (1)
(1) In merito al carattere e al contenuto dell’art. 23 c.s. si veda Cass.
civ. 25 gennaio 2012, n. 1040, in questa Rivista 2012, 784.
SvoLGimENTo DEL procESSo E moTivi DELLA DEciSioNE
1. Il 13 giugno 2008 erano notif‌icati al Comitato Zinga-
retti Presidente alcuni verbali per violazione dell’art. 23
comma 13 quater del c.d.s.
Il predetto Comitato presentava ricorso al Prefetto; il
ricorso era rigettato; avverso le successive ordinanze-in-
giunzioni il Comitato proponeva ricorso al Giudice di Pace;
il ricorso veniva rigettato.
Il Comitato proponeva appello avverso la sentenza di
rigetto e il Tribunale di Roma, decidendo come giudice
di appello, con sentenza del 31 dicembre 2012 rigettava
l’appello rilevando che il motivo secondo il quale nulla
sarebbe più dovuto per effetto del pagamento del condono
di cui alla legge n. 244 del 2007 era destituito di qualsiasi
fondamento in quanto le sanzioni erano state applicate
per la violazione di cui all’art. 23 del codice della strada,
mentre il condono di cui alla L. 244 del 2007 riguardava
altre violazioni, diverse da quelle contestate e, in parti-
colare, riguardava la mancata corresponsione dei tributi
comunali in materia di aff‌issioni e spazi pubblicitari.

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