Corte di cassazione civile sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22514

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
stazioni di lavoro certif‌icate che consentono l’acquisizione
delle informazioni in sede locale utilizzando una rete in-
tranet, senza esporsi ad interazioni con la rete pubblica.
L’accesso alla Banca Dati, quindi, è possibile solo a perso-
ne debitamente autorizzate in sede locale dal proprio Fun-
zionario/Uff‌iciale Responsabile e previa abilitazione di un
apposito prof‌ilo, diversif‌icato a seconda delle informazioni
che il personale deve conoscere, in ragione delle mansioni
da svolgere, avuto riguardo anche all’incarico ricoperto in
seno alla propria Forza di Polizia.
4. Questa Corte è stata chiamata ripetutamente a
mettere a fuoco il concetto di “accesso abusivo” ad un si-
stema informatico, rilevante ai sensi dell’art. 615/ter c.p.
(proprio in ordine alla conf‌igurabilità del reato nel caso in
cui un soggetto, legittimamente ammesso ad un sistema
informatico o telematico, vi operi per conseguire f‌inalità
illecite) ed ha messo l’accento, per qualif‌icare l’abusività,
non già sugli scopi e le f‌inalità che abbiano soggettivamen-
te motivato l’ingresso nel sistema, quanto sulla “obbiettiva
violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dal com-
plesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema
per delimitarne oggettivamente l’accesso” (Cass., sez. un.,
n. 4694 del 27 ottobre 2011, richiamata nell’ordinanza).
In motivazione è spiegato che l’accesso è abusivo sia al-
lorquando l’agente “violi i limiti risultanti dal complesso
delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (no-
zione specif‌icata, da parte della dottrina, con riferimento
alla violazione delle prescrizioni contenute in disposizioni
organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di
contratti individuali di lavoro) sia allorquando ponga in
essere operazioni di natura ontologicamente diversa da
quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali
l’accesso era a lui consentito”. Pertanto, il giudizio circa
l’esistenza del dissenso del dominus loci deve assumere
come parametro la sussistenza o meno di un’obiettiva vio-
lazione, da parte dell’agente, delle prescrizioni impartite
dal dominus stesso circa l’uso del sistema e non può essere
formulato unicamente in base alla direzione f‌inalistica
della condotta, soggettivamente intesa. Ad ulteriore preci-
sazione, le sez. un. hanno chiarito che “vengono in rilievo,
al riguardo, quelle disposizioni che regolano l’accesso al
sistema e che stabiliscono per quali attività e per quanto
tempo la permanenza si può protrarre, da prendere neces-
sariamente in considerazione, mentre devono ritenersi
irrilevanti, ai f‌ini della conf‌igurazione della fattispecie,
eventuali disposizioni sull’impiego successivo dei dati”.
5. Di tale insegnamento - che questo collegio condivide
e che è stato recepito dalla giurisprudenza successiva:
C., sez. II, 6 marzo 2013, n. 13475; C., sez. V, 8 maggio
2012, n. 42021 - il giudice dell’ordinanza impugnata non
ha fatto puntuale applicazione (pur mostrando di cono-
scerlo), giacché ha ravvisato l’abusività dell’accesso nella
violazione delle regole che presiedono allo svolgimento
dell’attività amministrativa, quali sinteticamente enun-
ciate dall’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, secondo
cui “l’attività amministrativa persegue f‌ini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, eff‌icacia,
imparzialità, pubblicità, trasparenza, secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle disposizioni che di-
sciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi del-
l’ordinamento comunitario”. E evidente che il parametro
di riferimento è divenuto, per il giudice della cautela, non
già il complesso delle disposizioni impartite dal dominus
loci, ma il complesso delle disposizioni che regolano e in-
dirizzano l’attività amministrativa verso i f‌ini determinati
dalla legge, f‌inendo con l’identif‌icare ‘’l’abusività’’ - com’era
inevitabile, data la premessa - nella violazione della regola
di imparzialità e trasparenza che regge l’azione ammini-
strativa e col frustrare la ratio dell’orientamento a cui -
formalmente - ha inteso dare applicazione (evitare una
dilatazione del concetto di “accesso abusivo” oltre i limiti
imposti dalla necessità di tutelare i diritti del proprietario
del “sistema”). Né diverso signif‌icato ha il riferimento
all’art. 9 della legge istitutiva dello SDI, che individua i
soggetti abilitati ad accedere al sistema informatico, ma
non detta prescrizioni in ordine alle modalità dell’acces-
so e alle operazioni consentite all’utente abilitato e, nel
vietare “ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati
predetti per f‌inalità diverse da quelle previste dall’articolo
6, lettera a)”, pone un obbligo successivo e ulteriore ri-
spetto a quello che grava sull’utente suddetto.
Rilevante, in def‌initiva, diventa accertare - attraverso
l’esame degli prescrizioni formalmente impartite dal do-
minus loci (nella specie, il Ministero della Difesa) a quali
condizioni sia stato consentito l’accesso ai soggetti appar-
tenenti alle Forze di polizia - in particolare, ai soggetti
aventi il prof‌ilo di Zarrillo - e se vi sia stata violazione di
quelle prescrizioni da parte dell’uff‌iciale suddetto (tratta-
si, come dianzi precisato, delle disposizioni che regolano
l’accesso al sistema e che stabiliscono per quali attività e
per quanto tempo la permanenza si può protrarre).
L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio al Tribu-
nale di Potenza che, nel riesaminare la posizione del Mec-
ca, dovrà valutare - sotto il prof‌ilo oggettivo e alla luce dei
principi esposti - l’abusività, o meno, dell’accesso operato
da Zarrillo al Sistema di Indagine e, sotto il prof‌ilo sogget-
tivo, il tipo di informazioni possedute da Mecca allorché si
rivolgeva - per informazioni - a Zarrillo, nonché il tipo di
richiesta indirizzata a quest’ultimo. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. iii, 23 oTTobrE 2014, N. 22514
prES. rUSSo – EST. ciriLLo – p.m. SGroi (pArZ. Diff.) – ric. rALLo ED ALTri
(Avv. ToSTo) c. AXA ASSicUrAZioNi S.p.A. (Avv.Ti iNcANNò E DEL borrELLo)
Risarcimento del danno y Concorso nel fatto
colposo del creditore o del danneggiato y Danni ri-
f‌lessi patiti da terzi y Applicazione della riduzione
del risarcimento in misura proporzionale alla colpa
del danneggiato primario y Sussistenza y Fattispe-
cie in tema di danno “iure proprio” fatto valere dai

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