Corte di cassazione civile sez. II, 6 novembre 2014, n. 23708

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
sitivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133
bis (cosiddette “porte telematiche”), consente di ritenere
che a presiedere le zone riservate possono essere gli stes-
si apparecchi autorizzate a presiedere le zone a traff‌ico
limitato e il centro storico senza altra autorizzazione.
Ha errato, dunque, il Tribunale, laddove ha ritenuto
che necessitavano di apposita specif‌ica autorizzazione gli
impianti che sovraintendevano a corse preferenziali, non
essendo suff‌iciente che gli impianti posti a presidio delle
corsie preferenziali fossero stati autorizzati per la sorve-
glianza di una zona a traff‌ico limitato.
In def‌initiva si propone l’accoglimento del ricorso.
Tale relazione veniva comunicata al P.M. ed ai difensori
delle parti costituite.
Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute
nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono
stati mossi rilievi critici.
In def‌initiva, va accolto il ricorso e la sentenza impu-
gnata va cassata, non essendo necessari ulteriori accer-
tamenti di fatto potendo giudicare nel merito va rigettata
l’opposizione proposta da D.G.C.. In ordine alle spese
giudiziali, vi è ragione di compensare le relative spese del
secondo grado considerata la controvertibilità della que-
stione, e può essere dichiarata la non ripetibilità delle
spese del presente giudizio di legittimità.
Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, da atto che non sussistono i presupposti
per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovu-
to per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
(Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. ii, 6 NovEmbrE 2014, N. 23708
prES. ED EST. TrioLA – p.m. fiNocchi GhErSi (Diff.) – ric. Soc. rESiDENcE
hoTEL SrL (Avv.Ti SpAZiANi TESTA E ArmELLiNi) c. cAmpiDoNico (Avv.Ti
boGGiA E chiArELLi)
Servitù y Servitù prediali y Servitù di parcheggio y
Contratto che riconosca o costituisca una servitù
di parcheggio di autovetture y Nullità.
. Il contratto che riconosca o costituisca una servitù
di parcheggio di autovetture è nullo per impossibilità
dell’oggetto, difettando la “realitas” propria del diritto
di servitù, intesa come inerenza dell’utilità al fondo
dominante, come del peso al fondo servente. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 832; c.c., art. 1061c.c.,1140) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso si esprimono Cass. civ. 7
marzo 2013, n. 5769, in questa Rivista 2013, 620 e Cass. civ. 28 aprile
2004, n. 8137, ivi 2004, 972, secondo cui il parcheggio di autovetture
costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del
suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile
al contenuto di un diritto di servitù , del quale difetta la “realitas”,
intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al
fondo servente del peso. Cfr. Cass. civ. 21 gennaio 2009, n. 1551, ivi
2010, 615. In senso contrario si esprime invece Cass. civ. 26 giugno
2001, n. 8737, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna, che ammet-
te l’esistenza del diritto di servitù, acquistato per usucapione, dei
condomini di un edif‌icio che parcheggiavano i propri veicoli in un
terreno adiacente al proprio condominio e di proprietà di terzi.
SvoLGimENTo DEL procESSo
Con atto di citazione notif‌icato 12/17 dicembre 2001 An-
tonella Campidonico, quale erede di Bruno Campidonico,
conveniva davanti al Tribunale di Livorno - Sezione distac-
cata di Portoferraio - la Residence Hotel s.r.l., chiedendo
che venisse accertato che su un terreno di proprietà della
società in questione godeva di servitù di parcheggio. La
società Residence Hotel s.r.l. si costituiva contestando il
fondamento della domanda, che veniva accolta dal Tribu-
nale adito con sentenza in data 11 marzo 2005.
La Residence Hotel s.r.l. proponeva appello, il quale
veniva rigettato dalla Corte di appello di Firenze con sen-
tenza in data 5 maggio 2008.
I giudici di secondo grado rilevavano che con contratto
in data 21 agosto 1990 P.G. aveva trasferito alla società ap-
pellante la proprietà di un piccolo appezzamento di terre-
no posto in località “Il Forno”; all’art. 3 si era testualmente
stabilito: La presente vendita viene fatta ed accettata
avuto riguardo allo stato attuale di fatto e di diritto del
terreno con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni,
ragioni e servitù, libero e franco da iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli, come lo garantisce la parte venditrice. Si
dà atto tra le parti che il terreno, compravenduto è gravato
da servitù di parcheggio limitatamente a due auto a favore
della proprietà di Bruno Campidonico, nipote della vendi-
trice, rappresentata da un fabbricato di civile abitazione
ubicato ad ovest del terreno servente.
Secondo i giudici di merito in tal modo le parti avevano
inteso stipulare un contratto a favore di terzi avente ad
oggetto la costituzione della servitù contestata.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazio-
ne la Residence Hotel s.r.l., in base a tre motivi, illustrati
da memoria. Resiste con controricorso Antonella Campi-
donico.
moTivi DELLA DEciSioNE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce so-
stanzialmente che i giudici di merito hanno riconosciuto a
favore della attrice una servitù di parcheggio che, invece,
secondo la costante giurisprudenza di questa S.C. non è
conf‌igurabile.
La doglianza è fondata.
Questa S.C., infatti, ha anche di recente avuto occa-
sione di affermare che il parcheggio di autovetture costi-
tuisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà
del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto
riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del
quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo do-
minante dell’utilità, così come al fondo servente del peso
(sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas
di parcheggiare l’auto per specif‌iche persone che acce-
dano al fondo (anche numericamente limitate) non può
in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente
al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio

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