Corte di cassazione civile sez. II, 12 novembre 2014, n. 24111

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giur
1/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. ii, 12 NovEmbrE 2014, N. 24111
prES. ED EST. pETiTTi – p.m. GoLiA (coNf.) – ric. NATALi (Avv.Ti DoNATivi E
ScoZZArELLA) c. Uff. TErr. Gov. - prEfETTUrA Di LUccA (Avv. GEN. STATo)
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Art. 223 c.s. y Natura e funzione y Conseguenze.
. Il provvedimento di sospensione della patente di
guida, adottato ex art. 223 c. s. in ipotesi di reato, ha
carattere preventivo e funzione cautelare, sicché la sua
legittimità va verif‌icata con riferimento alla situazione
normativa esistente al momento del fatto, rimanendo
ininf‌luenti le eventuali successive modif‌icazioni della
disciplina, anche se più favorevoli all’interessato.
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 223) (1)
(1) Le SS.UU. con sentenza 6 giugno 2007, n. 13226, in questa Rivista
2007, 895, hanno sottolineato che, proprio per assolvere alla f‌inalità
cautelare che gli è propria, il provvedimento di sospensione della
patente di guida ex art. 223 c.s. deve essere emesso entro un tempo
ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di
merito. Analogamente si veda anche Cass. civ. 30 marzo 2009, n. 7731,
ivi 2009, 831.
SvoLGimENTo DEL procESSo
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2008 dinnanzi al
Giudice di pace di Lucca, Natali Luca proponeva opposi-
zione avverso l’ordinanza n. 5001/2009 emessa dal prefetto
di Lucca, con la quale era stata disposta la sospensione
della patente di guida per il periodo di tre mesi a seguito
della violazione dell’art. 186, comma 2, C.d.S. ovvero per
guida in stato di ebbrezza alcolica, accertata a mezzo di
test etilometrico.
A sostegno della propria opposizione il ricorrente de-
duceva: che il modesto tasso alcolico rilevato non era im-
putabile all’abuso di bevande alcoliche, bensì all’utilizzo
di farmaci a base di etanolo e alcol come cura per una fa-
ringite acuta che lo aff‌liggeva; che l’apparecchio utilizzato
per l’accertamento non evidenziava la data dell’ultima ta-
ratura, tanto da far considerare incerta anche la corretta
funzionalità dello stesso; che gli agenti verbalizzanti non
avevano evidenziato alcun segno esteriore associato allo
stato di ebbrezza, ovvero alcuna situazione di pericolo da
lui creata; che egli si era inoltre sottoposto a tutte le ulte-
riori analisi possibili e i risultati erano stati negativi.
La Prefettura di Lucca si costituiva chiedendo la reie-
zione dell’opposizione.
Il Giudice di Pace di Lucca, con sentenza n. 1147 del
2008, respingeva il ricorso osservando, tra l’altro, che, co-
stituendo reato la violazione dell’art. 186 C.d.S., il giudizio
di opposizione instaurato aveva unicamente ad oggetto
l’accertamento della esistenza dei requisiti formali e so-
stanziali richiesti dalla legge per l’adozione del provvedi-
mento contestato, essendo il fatto costituente reato devo-
luto esclusivamente alla cognizione del giudice penale;
osservava inoltre che dall’esame degli atti era emersa
l’esistenza degli elementi formali richiesti dalla legge per
l’irrogazione della sospensione.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il Natali,
sostenendo che la sopravvenuta abrogazione della norma
sanzionatoria, a seguito dell’entrata in vigore della L. 29
luglio 2010, n. 120, non consentiva la conferma del provve-
dimento amministrativo.
Si costituiva la Prefettura di Lucca chiedendo il rigetto
del gravame.
Con sentenza n. 977/2012, emessa ai sensi ex art.
281-sexies cod. proc. civ. il 18 settembre 2012, il Tribunale
di Lucca respingeva l’appello, ritenendo che gli elementi
acquisiti in atti consentissero il riscontro di fondati ele-
menti di responsabilità, e che l’abolitio criminis nel caso
di specie non rilevava, trovando applicazione la L. n. 689
del 1981, art. 1, comma 2.
Avverso tale sentenza Natali Luca ha proposto ricorso
per cassazione, aff‌idato a due motivi.
L’Uff‌icio Territoriale del Governo di Lucca ha resistito
con controricorso.
moTivi DELLA DEciSioNE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la
violazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) degli artt. 99, 112,
115, 116 e 346 cod. proc. civ., e degli artt. 2907 e 2967 cod.
civ., in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e agli artt. 47
e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Eu-
ropea, dolendosi della violazione dei diritti fondamentali
di difesa e del diritto ad un giusto processo e dell’omes-
sa e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della
controversia. Contesta poi nel dettaglio la valutazione e
il valore attribuito dal giudice di merito alle singole prove
acquisite.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la viola-
zione e la falsa applicazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)
dell’art. 186, lett. a) C.d.S., come modif‌icato dalla L. n. 120
del 2010, in riferimento all’art. 25 Cost., comma 2, nonché
la violazione del principio di legalità-irretroattività per gli
illeciti penali ex art. 2 cod. pen., operante per gli illeciti
amministrativi L. n. 689 del 1981, ex art. 1, tenendo conto
del fatto che tale principio non è stato espressamente de-
rogato dal legislatore.
Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati
congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è
infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel
senso che “in materia di illeciti amministrativi, l’adozione
dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di ap-
plicazione dell’analogia, risultante dalla L. n. 689 del 1981,
art. 1, comporta l’assoggettamento del comportamento
considerato alla legge del tempo del suo verif‌icarsi, con
conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore
più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi
derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano con-
siderarsi tali ab origine, senza che rilevi in contrario la
circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla
data della commissione del fatto sia entrata in vigore ante-
riormente all’emanazione dell’ordinanza - ingiunzione per
il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che pos-
sano trovare applicazione analogica, attesa la differenza

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