Corte di cassazione civile sez. II, 9 aprile 2014, n. 8339

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giur
4/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
danneggiato (nè, aggiungasi a fortiori, addirittura quale
esimente, come è stato ritenuto nel caso di specie dalla
corte di merito), comportando tale illegittimità, derivante
dalla violazione di norme di interesse generale, soltanto
l’applicazione delle relative sanzioni, penali e/o ammini-
strative.
È pur vero che nella specie l’eccepita, e ritenuta dal
giudice di appello, illegittimità della costruzione si è
tradotta anche nella violazione di norme civilistiche di
vicinato, in particolare sulle distanze tra costruzioni
e nelle vedute, ma agevole è osservare che, a fronte di
tali subite lesioni del proprio diritto dominicale, la par-
te convenuta ben avrebbe potuto ottenere gli adeguati
provvedimenti restitutori e risarcitoli del caso. La scelta
di non avvalersi della tutela ex artt. 873 e 905 c.c., tolle-
rando sia la sopraelevazione non a distanza, sia l’apertura
delle vendute, non poteva successivamente autorizzare la
parte convenuta a ledere, a sua volta, sia pur continuando
in una attività precedentemente non lesiva in relazione
alla diversa situazione dei luoghi, il diritto di godimento
della proprietà del vicino nella mutata ed attuale consi-
stenza, in violazione di una norma, quella di cui all’art.
844 c.c., la cui ratio risiede essenzialmente nella tutela del
diritto, costituzionalmente garantito, alla salute, al quale,
per ormai costante insegnamento di questa Corte, nella
valutazione comparativa delle opposte esigenze in con-
f‌litto dei proprietari interessati, va accordata preminenza
nelle controversie del genere.
Quanto alla seconda e subordinata ratio decidendi,
secondo cui l’accertamento peritale esperito in primo
grado sarebbe stato “piuttosto empirico”, la motivazione
risulta palesemente criptica, non spiegandole non generi-
camente, le ragioni inducenti a disattendere quel parere,
pur valorizzato dal giudice di primo grado (che aveva solo
parzialmente accolto la domanda, disponendo l’adozione
di particolari accorgimenti tecnici atti ad evitare o ad
attenuare la propagazione delle esalazioni di fumo). A tal
riguardo, ove avesse avuto dei dubbi, il giudice di appello
ben avrebbe potuto, a fronte della comunque accertata
sussistenza delle emissioni, sentire a chiarimenti l’ausilia-
re oppure disporre accertamenti integrativi, al f‌ine di sta-
bilire con certezza se le stesse fossero o meno tollerabili.
Si propone, conclusivamente, l’accoglimento del ricor-
so, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza
impugnata. (Omissis)
Corte di CassaZione Civile
seZ. ii, 9 aprile 2014, n. 8339
pres. triola – est. manna – p.m. Ceroni (diff.) – riC. Cond. via boCCherini
21 CasaleCChio di reno (avv. donati) C. grimandi (avv. torriCelli)
Amministratore y Attribuzioni y Erogazione della
spesa per i servizi comuni y Responsabilità dell’am-
ministratore per fatto del sostituto y Fondamento.
. L’amministratore è mandatario del condominio nel-
l’erogazione della spesa per i servizi comuni, sicché
egli, qualora sostituisca altri a se stesso nell’esecuzione
di tale attività, senza esservi autorizzato dall’assemblea
e senza che sia necessario per la natura dell’incarico,
risponde dell’operato del sostituto, a norma dell’art.
1717, primo comma, cod. civ., non rilevando che la so-
stituzione sia conforme a una prassi nota ai condomini,
fatto che, di per sé, non esprime la volontà del condo-
minio. (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1717) (1)
(*) La sentenza è già stata pubblicata per esteso in questa Rivista
2014, 559. Si ripubblica il testo della massima con nota di PAOLO SCA-
LETTARIS.
anCora una sentenZa
in tema di amministraZione
del Condominio
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. La sentenza. 2. Il rapporto che lega l’amministratore al
condominio. 3. La fornitura dei servizi comuni ed il ruolo
dell’amministratore. 4. La realtà del supercondominio per
la soluzione della questione. 5. Altre questioni in tema di
supercondominio.
1. La sentenza
La sentenza 9 aprile 2014 n. 8339 della Corte di cas-
sazione prende in esame il ruolo dell’amministratore del
condominio in relazione alla gestione di un impianto di
riscaldamento in comproprietà con altro condominio.
Nell’affrontare la questione la sentenza procede innan-
zitutto all’inquadramento in termini generali del rapporto
che lega l’amministratore al condominio ed osserva che
“l’amministratore del condominio opera in regime di rap-
presentanza volontaria dei partecipanti al condominio” e
“come tale è soggetto alla disciplina comune degli artt.
1703 e ss. c.c., applicabile a qualsivoglia mandatario, e a
quella specif‌ica dell’art. 1130 c.c., salvo i maggiori poteri
che il regolamento di condominio o l’assemblea possono
conferirgli ai sensi dell’art. 1131, comma 1, c.c.” : appunto
“in tale veste giuridica … egli eroga le spese occorrenti
per l’esercizio dei servizi comuni.”
All’interno di questo quadro la sentenza prende in
considerazione la specif‌ica ipotesi della gestione di servizi
forniti ai condòmini a mezzo di impianti che siano comuni
anche ad altri condominii e nota come la responsabilità
dell’amministratore quale mandatario nello svolgimento
dell’attività diretta alla prestazione dei servizi comuni

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