Corte di cassazione civile sez. II, 21 gennaio 2015, n. 1063

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giur
Arch. loc. e cond. 4/2015
LEGITTIMITÀ
Corte di CassaZione Civile
seZ. ii, 21 gennaio 2015, n. 1063
pres. oddo – est. maZZaCane – p.m. Ceroni (diff.) – riC. durante (avv.
sCarpantoni) C. romualdi (avv. nisii)
Prova civile y Documentale y Atto pubblico y Errore
sulle indicazioni catastali y Querela di falso y Neces-
sità y Esclusione.
. Qualora l’indicazione dei dati catastali degli immobili
contenuti in un contratto (nella specie, di compraven-
dita) sia inesatta per errore, proprio delle parti o del
notaio, non è necessaria la proposizione di una querela
di falso o di una domanda di annullamento del contrat-
to, ma è suff‌iciente una azione di accertamento per la
correzione dell’errore materiale, che, se commesso dal-
le parti, è anche rilevabile dal giudice in sede d’inter-
pretazione del contratto. (c.c., art. 1362; c.c., art. 2700;
c.p.c., art. 221) (1)
(1) Nello stesso senso, cfr. Cass. civ., 7 maggio 1980, n. 3018, in
Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna, secondo cui, quando si accerti
che in un atto pubblico di compravendita immobiliare il notaio, dopo
avere esattamente trascritto la dichiarazione di volontà delle parti,
abbia corredato, per errore, il rogito con indicazioni catastali relative
anche a beni diversi da quelli compravenduti, la circostanza che l’atto
così formato sia stato riletto alle parti e dalle stesse sottoscritto, non
importa che l’atto debba essere impugnato con querela di falso o che
sia necessaria un’azione di annullamento del contratto per errore per
escludere il trasferimento dei beni di cui alle indicazioni catastali
erroneamente inserite, essendo suff‌iciente un’azione di mero accer-
tamento per la correzione del mero errore materiale del notaio.
svolgimento del proCesso
Con atto di citazione notif‌icato l’11 marzo 1992 Pa-
squale Romualdi ed Eleonora Romualdi convenivano in
giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo Leopoldo Durante
chiedendo accertarsi che il terreno acquistato dal conve-
nuto con il rogito per notaio De Carlo del 4 febbraio 1974
intervenuto tra le parti non comprendeva la porzione
identif‌icata con la particella n. 270 del foglio 22 partita
n. 1543 del Catasto Rustico di Notaresco, inserita nell’atto
per errore materiale, con il conseguente ordine di rettif‌ica
dell’intestazione della particella medesima.
Costituendosi in giudizio il convenuto contestava il fon-
damento della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale adito con sentenza del 19 dicembre 2005
rigettava la domanda attrice.
Proposta impugnazione da parte dei Romualdi cui
resisteva il Durante la Corte di Appello dell’Aquila con
sentenza del 14 ottobre 2008, in riforma della decisione di
primo grado, ha dichiarato che il terreno acquistato dal-
l’appellato con il rogito predetto non includeva la porzione
di terreno identif‌icata con la particella n. 270, rimasta in
proprietà alle parti venditrici, ha ordinato la conseguente
rettif‌ica dell’intestazione catastale ed ha rigettato la do-
manda di risarcimento del danno.
Il giudice di appello ha premesso di aderire al principio
di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, quando
in un rogito di compravendita immobiliare il notaio abbia
per errore trascritto indicazioni catastali relative anche a
beni diversi da quelli compravenduti, ad escludere il tra-
sferimento di tali beni non occorre una impugnazione per
querela di falso né un’azione di annullamento per errore,
essendo suff‌iciente un’azione di mero accertamento per
la correzione dell’errore materiale del notaio; ha quindi
proceduto alla interpretazione del contratto in base ai
canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., at-
tribuendo rilievo al fatto che nel rogito la descrizione del-
l’immobile mediante la indicazione dei conf‌ini non coinci-
deva con il riferimento alle particelle catastali (ovvero la
n. 31 e la n. 270), in quanto la conf‌inazione non includeva
la particella n. 270; se, quindi, ai f‌ini dell’identif‌icazione
dell’immobile, la conf‌inazione prevale sui dati catastali,
le indicazioni nel rogito relative alla rendita catastale ed
alla estensione superf‌iciaria, in quanto derivate dal rife-
rimento erroneo alle due particelle, non erano idonee a
neutralizzare la ravvisata prevalenza.
La sentenza impugnata inoltre ha evidenziato che
nel senso della interpretazione proposta dagli appellanti
convergevano altri signif‌icativi elementi oggettivi, desunti
dallo stato dei luoghi quale risultante dalla CTU, relativi
alla separatezza del terreno distinto dalla particella n. 270
rispetto alla restante parte compravenduta per effetto di
una strada statale che si interponeva tra le due particelle e
di una recinzione con muro di cinta e cancello che include-
va la particella medesima; con la conseguenza, da un punto
di vista f‌isico e giuridico, che la caratteristiche di tale com-
pendio immobiliare mal si conciliavano con la def‌inizione
di “terreno”, al singolare, usata dal notaio rogante.
Per la cassazione di tale sentenza il Durante ha pro-
posto un ricorso basato su quattro motivi cui Eleonora
Romualdi e Pasquale Romualdi hanno resistito con contro
ricorso; le parti hanno successivamente depositato delle
memorie.
motivi della deCisione
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando viola-
zione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. in relazione
all’art. 221 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver
aderito al principio di diritto sopra enunciato affermato
dalla sentenza di questa stessa Corte 7 maggio 1980 n.
3018; invero il rogito suddetto costituiva un atto pubblico,
cosicché la contestazione della sua piena eff‌icacia proba-
toria poteva essere possibile soltanto attraverso la proposi-
zione della querela di falso; invece le controparti avevano
proposto un’azione di accertamento sul presupposto che
il notaio rogante fosse incorso in un errore di trascrizione
e che la volontà delle parti fosse quella di escludere con
certezza dalla compravendita la particella n. 270; ebbene
l’esame dell’atto non legittimava tale assunto, considerato
che l’immobile oggetto della compravendita risultava
esattamente identif‌icato tramite l’indicazione di dati cata-
stali corretti (particella n. 270 del foglio 22 e particella
n. 31 del foglio 23), dell’effettiva estensione superf‌iciaria
e dei relativi redditi catastali; né a conclusioni diverse
poteva condurre la circostanza che i conf‌ini indicati nel
rogito risultassero incompleti e riferiti solo parzialmente

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