Corte di cassazione civile sez. II, 18 febbraio 2015, n. 3232

Pagine398-400
398
giur
4/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Corte di CassaZione Civile
seZ. ii, 18 febbraio 2015, n. 3232
pres. oddo – est. sCalisi – p.m. velardi (diff.) – riC. Zennaro (avv.
d’angelantonio) C. Condominio belvedere pieve di Cadore
Proprietà y Limitazioni legali della proprietà y Di-
stanze legali y Per piantagioni di alberi y Alberi di
alto fusto y Nozione.
. Gli alberi di alto fusto che, ai sensi dell’art. 892, primo
comma, n. 1, cod. civ., devono essere piantati a non
meno di tre metri dal conf‌ine, vanno identif‌icati con ri-
guardo alla specie della pianta, classif‌icata in botanica
coma “di alto fusto”, ovvero con riguardo allo sviluppo
comunque da essa assunto in concreto, quando il tron-
co si ramif‌ichi ad un’altezza superiore a tre metri. (c.c.,
art. 892) (1)
(1) Nulla esattamente in termini. Per utili riferimenti in tema di
classif‌icazione delle piante, cfr. Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2003,
n. 2865, in questa Rivista 2003, 480. Precedentemente, v. Cass. 28
gennaio 1987, n. 786, in Giur. agr. 1987, II, 412.
svolgimento del proCesso
Il Condominio Belvedere di Pieve di Cadore con atto
di citazione del 20 settembre 2004 conveniva in giudizio
davanti al Giudice di pace di Pieve di Cadore, Stefano
Zennaro, Silvia Buitoni Zennaro e assumendo che i con-
venuti avevano piantato nel loro fondo a meno di tre metri
dal conf‌ine con la proprietà del condominio, alberi di alto
fusto, chiedeva la condanna all’estirpazione di tali piante
con correlativo ordine di astenersi dal piantare in futuro
altri alberi a distanza non consentita.
Chiedeva, in subordine, la condanna dei convenuti alla
recisione dei rami che si protendevano oltre il conf‌ine,
nella proprietà condominiale.
Si costituiva Zennaro Stefano, mentre rimaneva contu-
mace Zennaro Buitoni Silvia eccependo in primo luogo che
l’Amministratore del condominio non era legittimato ad
agire perchè sprovvisto di autorizzazione; nel merito ecce-
piva che gli alberi si trovavano sul luogo da oltre ventanni
e, pertanto, era stato usucapito il diritto di mantenere gli
alberi a distanza inferiore a quella prevista dalla legge.
Espletata CTU, il Giudice di pace con sentenza del
2005 accoglieva la domanda subordinata avanzata dall’at-
tore e “condannava i convenuti a recidere i rami che dal
proprio fondo si protendevano nella proprietà dell’attore
f‌ino all’altezza di tre metri e di estirpare rovi ed arbusti
che fuoruscivano dalla rete di recensione. Ordinava ai
convenuti di astenersi per il futuro dal posizionare alberi
di alto fusto a distanza non regolamentare. Compensava
interamente tra le parti le spese del giudizio e poneva a
carico di entrambe le spese della CTU nella misura del
50% ciascuno.
Avverso questa sentenza, proponeva appello Zennaro
Stefano, riproponendo le stesse eccezioni che aveva pro-
posto in primo grado e chiedeva la riforma totale della
sentenza impugnata.
Si costituiva il Condominio Belvedere, chiedendo il
rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impu-
gnata.
Il Tribunale di Belluno sez. staccata di Pieve di Cado-
re, con sentenza n. 92 del 2007 accoglieva parzialmente
l’appello, ordinando a Stefano Zennaro di arretrare a non
meno di tre metri dal conf‌ine le piante contrassegnate
nella mappa attuale del giardino allegata alla CTU con i
nn. 1, 4, 5, 7 8, 9, 11, 17, prescrivendo allo stesso Zennaro
di mantenere le altre piante di abete rosso dimoranti a
meno di tre metri dal conf‌ine ad un altezza non superiore
a due metri e mezzo con esclusione delle piante contras-
segnate con i nn. 2, 75, 76, 78, 79 della mappa attuale
del giardino allegata alla CTU per il resto confermava la
sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio di
appello. Secondo il Tribunale di Belluno: a) l’Amministra-
tore condominiale era stato autorizzato dall’assemblea
condominiale con delibera del 2 settembre 2004 così come
dimostrato dalla copia della suddetta delibera riportata in
atti; b) inaccoglibile era l’eccezione di usucapione posto
che il Giudice di pace non aveva ordinato il taglio delle
piante ultraventennali; c) nulla doveva essere disposto in
ordine alle piante da frutto atteso che neppure di queste
il Giudice di Pace ne aveva ordinato l’abbattimento; d)
piuttosto il taglio disposto dal Giudice di pace di otto albe-
ri andava considerato come ultima ratio dato che poteva
ottenersi il rispetto della normativa codicistica mediante
l’arretramento delle piante che si trovavano a distanza
inferiore a tre metri dal conf‌ine.
La Cassazione di questa sentenza è stata chiesta da
Stefano Zennaro con ricorso aff‌idato a tre motivi.
Il Condominio Belvedere di Pieve di Cadore in questa
fase non ha svolto attività giudiziale. Il ricorrente ha preci-
sato con l’atto di ricorso che la di lui madre Silvia Zennaro
Buitoni, contumace nel giudizio di primo grado, in data 15
aprile 2004 è deceduta e il ricorrente ne è l’unico erede.
All’udienza del 28 gennaio 2014, questa Corte, ritenen-
do che la sola dichiarazione di Stefano Zennaro di essere
l’unico erede di Silvia Zennaro Buitoni era insuff‌iciente al
f‌ine di escludere che il contraddittorio fosse stato corret-
tamente integrato, disponeva l’integrazione del contrad-
dittorio nei confronti degli eventuali altri eredi di Silvia
Zennaro Buitoni, concedendo termine di novanta giorni
dalla comunicazione della ordinanza e rinviava la causa a
nuovo ruolo. In data 30 giugno 2014 l’avv. D’Angelantonio
provvedeva a depositare atto di notorietà, per atto notaio
Bianchini di Venezia, con il quale Zennaro dichiara di es-
sere unico erede della madre Silvia Zennaro Buitoni.
motivi della deCisione
1. - Con il primo motivo Zennaro Stefano lamenta la
violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,
n. 4, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 892, primo
comma n. 3, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3., omes-
sa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Secondo il ricorrente, il Tribunale di Belluno, avrebbe
omesso di pronunciare su un motivo di appello relativo alla

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT