Corte di cassazione civile sez. II, 4 febbraio 2014, n. 2438

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giur
3/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Hanno quindi concluso il motivo di impugnazione con il
seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte adita se il
contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 5 comma
1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 per esigenze di natura
transitoria del conduttore e con espressa indicazione delle
stesse nel contratto, richieda prima della scadenza del
termine stabilito nel contratto l’invio di una raccomanda-
ta da parte del conduttore che confermi il permanere delle
esigenze di transitorietà ai f‌ini del suo rinnovo sempre per
esigenze di natura transitoria”
I motivi in questione, che vanno esaminati congiunta-
mente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati prof‌ili,
prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra
loro, sono entrambi infondati e non possono essere accolti.
Ed invero, nel vigore della legge 9 dicembre 1998 n.
431, l’ammissibilità della stipulazione di un contratto di
locazione ad uso transitorio di durata inferiore a quella
minima stabilita in via ordinaria non è incondizionata ma
deve essere in linea con il disposto dell’art. 5 della legge
stessa, il quale demanda alla normazione secondaria di cui
al comma 2 dell’art. 4 della stessa legge la def‌inizione delle
condizioni e delle modalità necessarie per la conclusione
di validi ed eff‌icaci contratti locativi di natura transitoria.
Non sono quindi le parti a decidere se e quando poter
ricorrere alla tipologia del contratto transitorio ma è il de-
creto ministeriale emanato ai sensi della predetta legge a
f‌issare le modalità ed i presupposti, sussistendo i quali è
consentito ai contraenti il ricorso al contratto di durata
più breve rispetto alla disciplina ordinaria.
Nel caso di specie, il D.M. 30 dicembre 2002 stabilisce
che i contratti di natura transitoria devono prevedere “una
specif‌ica clausola che individui l’esigenza transitoria del
locatore e/o del conduttore da provare quest’ultima con
apposita documentazione da allegare al contratto i quali
dovranno confermare il permanere della stessa tramite
lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza del
termine stabilito nel contratto”; stabilisce inoltre che “i
contratti di cui al precedente decreto sono ricondotti alla
durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre
1998 n. 431 in caso di inadempimento delle modalità di
conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di
contratto di cui al comma 6 ovvero nel caso le esigenze di
transitorietà vengano meno”.
Ne deriva che, ai f‌ini di un valido ed eff‌icace contratto
locativo di natura transitoria a norma del combinato dispo-
sto di cui all’art. 5 legge n. 431/98 e D.M. 30 dicembre 2002,
occorre la sussistenza delle seguenti condizioni: 1) la pre-
visione di una specif‌ica clausola contrattuale che individui
l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore; 2)
l’allegazione, al contratto, di un’ apposita documentazione
atta a provare la suddetta esigenza; 3) la conferma, da parte
dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera racco-
mandata da inviarsi prima della scadenza del termine.
In def‌initiva, o ricorrono tali condizioni e si soddisfano
le dette modalità, volte a giustif‌icare obbiettivamente la de-
roga alla disciplina ordinaria oppure, quali che siano le cau-
se del mancato soddisfacimento dei presupposti contempla-
ti, il contratto locativo non può avere una durata inferiore a
quella ordinaria con l’ulteriore conseguenza che, in difetto
di prova dei requisiti richiesti, va ricondotto nell’alveo dei
contratti di cui all’art. 2 commi 2 e 3 legge n. 431/98.
Nel caso di specie, come è stato sottolineato dai giudici
di merito, facevano difetto, almeno in parte, le condizioni
previste, non potendo tra l’altro considerarsi suff‌iciente
“la generica e non documentata menzione di una mera
probabilità del trasferimento del conduttore in altra sede
di lavoro, la cui gratuità è sottolineata dalla immutata e
immotivata reiterazione nel tempo” Conseguentemente,
occorreva accedere alla riforma della sentenza di primo
grado con la declaratoria di soggezione della locazione
alla disciplina di cui all’art. 2 comma 1 legge n. 431/98.
La decisione, alla stregua delle considerazioni svolte,
appare quindi esente dalle censure dedotte, con la con-
seguenza che il ricorso per cassazione in esame, siccome
infondato, deve essere rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese in quanto la parte
vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
(Omissis)
Corte di CAssAzione Civile
sez. ii, 4 febbrAio 2014, n. 2438
pres. oddo – est. nuzzo – p.m. Ceroni (Conf.) – riC. CommerCiAle
delbAlzo s.A.s. (Avv.ti sAnnA e Astengo) C. minotti (Avv.ti ContAldi,
tArAmAsso)
Azioni giudiziarie y Legittimazione dell’ammini-
stratore y Passiva y Azioni di natura reale y Ammis-
sibilità.
. Ai sensi dell’articolo 1131, comma 2, c.c. la legittima-
zione passiva dell’amministratore del condominio a resi-
stere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei
condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine
alle azioni di natura reale relative alle parti comuni del-
l’edif‌icio, promosse contro il condominio da terzi o anche
dal singolo condomino; in tal caso, l’amministratore ha il
solo obbligo, di mera rilevanza interna, non incidente sui
suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’as-
semblea; ne consegue che la sua presenza in giudizio
esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di
tutti i condomini. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1131)
svolgimento del proCesso
Con atto di citazione del 12 maggio 1989 la Commer-
ciale Delbalzo & C. s.a.s. conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Savona, il condominio (omissis) esponendo
di essere proprietaria delle aree ai mappali 260 e 261, for-
mate da porzioni dei giardini privati ricadenti nell’ambito
del condominio. Ne chiedeva, quindi, il rilascio, previa
determinazione dei conf‌ini tra le rispettive proprietà.
L’attrice lamentava, inoltre, il parcheggio abusivo di
vetture, da parte dei condomini, nelle aree di sua proprie-
tà nonchè che il serbatoio del combustile dell’impianto di
riscaldamento, collocato in dette aree, non fosse installato
in conformità alle previsioni di legge.

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