Corte di cassazione civile sez. III, 20 febbraio 2014, n. 4075

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2015
LEGITTIMITÀ
Il benef‌icio generale, inoltre, lato sensu inteso, non
per ciò stesso incide sulla contribuenza: non è suff‌iciente
tale carattere. Infatti esso deve essere altresì diretto. Ora,
qualsiasi benef‌icio apportato al sistema di fognatura può
essere sì generale, in quanto investente plurimi immobili
anche in zone estese, ma certamente non è diretto, bensì
indiretto, nei riguardi di un singolo contribuente. Sem-
mai, esso rappresenta un benef‌icio diretto per il gestore
del servizio di fognatura. In effetti, la sentenza impugnata
rilevava l’esistenza di benef‌ici “di scolo delle acque meteo-
riche”, vale a dire di miglioramenti apportati al reticolo
fognario, che solo indirettamente giovano al proprietario.
Gli giovano non in quanto proprietario, bensì in quanto
utente del servizio di fognatura, cioè di un servizio per il
quale egli già provvede al pagamento (e non può quindi
subire un secondo gravame).
Corte di CAssAzione Civile
sez. iii, 20 febbrAio 2014, n. 4075
pres. russo – est. CArleo – p.m. goliA (diff.) – riC. fAntin ed AltrA (Avv.
ti pAfundi e grAnArA) C. bAsCheri (n.C.)
Contratto di locazione y Durata y Locazione abita-
tiva ad uso transitorio y Esigenza transitoria y Spe-
cif‌ica individuazione nel contratto y Allegazione di
documentazione idonea a comprovarla y Necessità
y Conferma della permanenza della stessa prima
della scadenza del termine.
. Nella vigenza della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la
possibilità per le parti di stipulare un valido ed eff‌icace
contratto locatizio ad uso transitorio è subordinata
all’adozione delle modalità e alla sussistenza dei pre-
supposti stabiliti dall’art. 5 della legge n. 431 cit. e
dal d.m. 30 dicembre 2002, che costituisce normativa
secondaria di attuazione giusta il disposto di cui all’art.
4, comma 2, della medesima legge, con la conseguenza
che, a tal f‌ine, è necessario che l’esigenza transitoria,
del conduttore o del locatore, sia specif‌icamente in-
dividuata nel contratto, al quale deve essere allegata
documentazione idonea a comprovare la stessa, e che
i contraenti, prima della scadenza del termine con-
trattuale, ne confermino, con lettera raccomandata,
la persistenza. (l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 4; l. 9
dicembre 1998, n. 431, art. 5; c.c., art. 1417; d.m. 30
dicembre 2002) (1)
(1) Nel senso che, ai f‌ini della prova della simulazione, l’esplicitato
uso transitorio non debba essere documentalmente circostanziato,
essendo, invece, suff‌iciente che esso sia stato affermato, v. Cass.
civ., sez. III, 13 gennaio 2000, n. 328 in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La
Tribuna. Si veda inoltre, Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2001, n. 1288,
in questa Rivista 2001, 404.
svolgimento del proCesso
Con citazione notif‌icata in data 24 dicembre 2005 Mo-
lina Anna Maria e Fantin Alfredo, premesso di avere con
contratto dell’1 agosto 2003 locato a Bascheri Andrea per
esigenze transitorie del conduttore un appartamento sito
in Genova, via Oberdan 69/2, gli intimavano sfratto per
f‌inita locazione per la data del 31 luglio 2004. Si costituiva
l’intimato il quale si opponeva all’intimazione deducendo
che il contratto solo formalmente era stato stipulato per
esigenze transitorie e chiedendo la ripetizione delle som-
me versate in eccedenza rispetto a quanto risultante dal
contratto registrato. In esito al giudizio il Tribunale di Ge-
nova dichiarava risolto il contratto alla scadenza intimata
e condannava il conduttore al rilascio dell’immobile entro
il 31 luglio 2007.
Avverso tale decisione proponeva appello il soccom-
bente ed in esito al giudizio, in cui si costituivano resisten-
do i locatori, la Corte di Appello di Genova con sentenza
depositata in data 7 gennaio 2008 rigettava le domande di
dichiarazione di cessazione della locazione alla scadenza
del 31 luglio 2004 e di condanna al rilascio. Avverso la det-
ta sentenza i soccombenti hanno quindi proposto ricorso
per cassazione articolato in due motivi, illustrato da me-
moria.
motivi dellA deCisione
Con la prima doglianza, deducendo la violazione de-
gli artt. 2 e 5 legge n. 431/98, la violazione e la falsa ap-
plicazione di norme di diritto, l’omessa, insuff‌iciente e
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della
controversia, parte ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata per aver la Corte di Appello ritenuto applicabile
al caso in questione la disciplina dei contratti di locazione
di cui all’art. 2 comma 1 della legge 431/98 benchè a base
della stipula del contratto fosse stata espressamente men-
zionata l’esigenza transitoria e non fosse stata data prova,
da parte del conduttore, del fatto che i locatori fossero a
conoscenza della presunta inesistenza delle esigenze di
natura transitoria in capo al conduttore stesso.
Hanno quindi concluso il motivo di impugnazione con
il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte adita se
vi sia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 e
dell’art. 5 comma 1 della legge 9 dicembre 1998 n.431 e,
comunque in generale della normativa prevista dalla legge
sulle locazioni n. 431/1998 per essere stato ritenuto il con-
tratto di locazione stipulato tra le parti non rispondente
ad esigenze di natura transitoria del conduttore nonostan-
te la precisa, espressa ed esclusiva indicazione in tal senso
contenuta nel contratto di locazione stesso”
Con la seconda doglianza, deducendo la violazione de-
gli artt. 2 e 5 L. n. 431/98, del D.M. 30 dicembre 2002 in
relazione all’art. 360 nn 3 e 5 c.p.c., la violazione e la falsa
applicazione di norme di diritto, l’omessa, insuff‌iciente e
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della
controversia, parte ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata per aver la Corte di Appello ritenuto applicabili
al caso in questione le disposizioni di cui al D.M. 5 marzo
1999 e dicembre 2002 trascurando che il tipo di esigenza
transitoria, menzionata nel contratto, non era altrimenti
documentabile all’epoca, trattandosi di una mera probabi-
lità di trasferimento per motivi di lavoro.

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