Corte di cassazione civile sez. II, 6 novembre 2014, n. 23688

Pagine297-299
297
giur
Arch. loc. e cond. 3/2015
LEGITTIMITÀ
Corte di CAssAzione Civile
sez. ii, 6 novembre 2014, n. 23688
pres. triolA – est. sCAlisi – p.m. CApAsso (diff.) – riC. CAstellAni ed
AltrA (Avv. di mArio) C. Condominio oliveto isolA 15 viA del giAggiolo
perugiA (Avv.ti nArdone e freddio)
Contributi e spese condominiali y Ripartizione
y Supercondominio y Regolamento condominiale di
uno dei fabbricati y Qualif‌icazione come “diversa
convenzione” ex art. 1123, primo comma, c. c., in
riferimento ad altro stabile del medesimo comples-
so y Esclusione y Fondamento y Conseguenze.
. In tema di spese condominiali, il regolamento di un
condominio non integra, rispetto ad altro condominio
facente parte del medesimo supercondominio, la “di-
versa convenzione” di cui all’art. 1123, primo comma,
ultima parte, cod. civ., che si riferisce esclusivamente
ad una ripartizione convenzionale tra gli interessati,
diversa da quella legale, delle spese che i condomini
di un edif‌icio sono tenuti a sopportare, sicché è nulla
la delibera che accolli ai condomini gli oneri relativi
ad un altro fabbricato sul solo fondamento delle di-
sposizioni regolamentari di quest’ultimo in assenza di
espressa adesione. (c.c., art. 1123) (1)
(1) Per utili riferimenti, v. Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2013, n.
27233, in questa Rivista 2014, 175. La presente decisione conserva la
propria eff‌icacia anche dopo la legge di riforma del condominio.
svolgimento del proCesso
Gabriella Vignoli e Stefano Castellani con ricorso
regolarmente notif‌icato proponevano appello avverso la
sentenza n. 700 del 2005 con la quale il Giudice di pace
di Perugia a conclusione del giudizio di opposizione al
decreto ingiuntivo n. 788 del 2004, a suo tempo emesso
in favore del Condominio Oliveto, e relativo al pagamento
della somma di Euro 2.254,73 per oneri di ordinaria e stra-
ordinaria amministrazione. Gli appellanti chiedevano la
sospensione della provvisoria esecutività della sentenza,
nonchè eccepivano la nullità e, di conseguenza, la revoca
del decreto ingiuntivo.
Gli originari opponenti proponevano appello avverso
la sentenza del Giudice di pace di Perugia che dichiarava
la propria incompetenza, a conoscere della causa pregiu-
diziale relativa all’invalidità dell’art. 4 del Regolamento
condominale e della delibera assembleare adottata dal
Condominio Isola 15 in data 22 maggio 2003, riconducendo
la competenza al Tribunale di Perugia e rigettando l’op-
posizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 7
gennaio 2004. Chiedevano, invano, in via cautelare ex art.
283 c.p.c., adducendo gravi motivi, la sospensione della
provvisoria esecutività della sentenza, il suo annullamen-
to e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo fondato
sulla delibera assembleare contestata.
Si costituiva il Condominio Oliveto Isola 15 contestando
integralmente l’appello avversario e chiedendo l’integrale
conferma della sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 794 del 2008,
rigettava l’appello e confermava la sentenza del Giudice
di pace di Perugia, condannava gli appellanti alla refusio-
ne delle spese giudiziali. A sostegno di questa decisione
il Tribunale osservava: a) che gli appellanti non avevano
mai impugnato la delibera assunta dal condominio in data
22 maggio 2003, ai sensi dell’art. 1173 c.c., nè avevano
introdotto apposito giudizio per la presunta irregolarità
della decisione assembleare, b) l’art. 3 e 4 del Regola-
mento condominiale, accettato dagli attuali ricorrenti con
l’acquisto della loro proprietà immobiliare, che indica in
modo chiaro le isole condominiali e le parti comuni che
sono strutturalmente contigue all’unità immobiliari, dette
isole, e gli spazi comuni di collegamento contigue a tali
blocchi, c) che era stato provato che gli appellanti, attuali
ricorrenti, avevano partecipato alle assemblee condomi-
niali e avevano accettato la regola pattizia che def‌iniva le
parti comuni di entrambi gli edif‌ici, quali i muri perime-
trali, che altro non sono che le facciate dei medesimi.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Ga-
briella Vignoli e Castellani Luciano con ricorso aff‌idato a
due motivi, illustrati con memoria. Il Condominio Oliveto
Isola 15 ha resistito con controricorso.
motivi dellA deCisione
1. - Vignoli Gabriella e Castellani Luciano lamentano:
a) Con il primo motivo l’omessa, insuff‌iciente e/o con-
traddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi
per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., e
art. 366 bis c.p.c., secondo ed ultimo periodo. Secondo i
ricorrenti il Tribunale di Perugia avrebbe travisato alcuni
dati e circostanze, in particolare:
a) pur ritenendo eccezionale o derogatoria l’astratta
qualif‌icazione convenzionale di distinti fabbricati in insie-
mi unitari di cc. dd. Isole, avrebbe errato nel ritenere che
la materiale conformazione delle strutture architettoniche
in loco rispondesse a simile comunanza di porzione edif‌ica-
torie, perchè l’oggettiva proprietà plurima su parti di beni
immobili determina condominio ed imputabilità ambulato-
ria di obbligazioni reali inerenti; b) avrebbe ritenuto apodit-
ticamente provato che gli opponenti avessero partecipato
ad assemblee condominiali e avessero concorso con le loro
decisioni alle delibere assunte, e avessero accettato la re-
gola condominiale pattizia che def‌iniva le parti comuni ad
entrambi gli edif‌ici - isole - quali muri perimetrali, che altro
non sono che facciate dei medesimi, c) avrebbe introdotto
in assoluta mancanza di riferimenti istruttori e/o allegazioni
mai condivise inter partes anche solo a livello enunciativo.
Avrebbe, altresì, errato, il Tribunale di Perugia, sempre
secondo i ricorrenti, nell’aver confermato quanto già ac-
certato dal Giudice di pace, in primo grado, dove è stato
proposto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non
è stata eccepita l’ineff‌icacia della deliberazione assemblea-
re, perchè non avrebbe considerato le formali contestazio-
ni attrici, proprio in ordine alla delibera assembleare e, in
subordine, al Regolamento condominiale, denunciando la
nullità radicale, per altro, sempre rilevabile su istanza pri-
vata o ex off‌icio in qualsiasi stato fase o grado del giudizio.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT