Corte di cassazione civile sez. III, 21 novembre 2014, n. 24851

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2015
LEGITTIMITÀ
7. Da tale rigetto resta assorbito l’esame della que-
stione, sollevata dall’INPDAP, in relazione alla diversa
ragione sociale indicata dalla ricorrente in questa sede
(Hotel Royal S.r.L).
8. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, rubricato
“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1724 e 2697 c.c.
e degli artt. 115 e 116 c.p.c., e/o error in procedendo, in
relazione all’art. 360, n.ri 3 e 4, c.p.c.”, il controricorrente
lamenta che la Corte di merito abbia riformato la sentenza
di primo grado con riferimento alla data f‌inale cui cui com-
putare il canone dovuto a detto ente, sul rilievo che risulta-
va incontestato che la SCIP - cui il complesso immobiliare
era stato alienato dall’INPDAP con effetto dallo gennaio
2002 - aveva direttamente richiesto e in parte ottenuto
dalla conduttrice i canoni maturati successivamente a tale
data e che tanto implicava una revoca del mandato confe-
rito dalla SCIP all’INPDAP in forza del quale quest’ultimo
sosteneva di essere legittimato a richiedere il pagamento
dei canoni sino al 30 luglio 2007, data in cui il bene era
stato poi alienato dalla SCIP alla banca CARIGE.
8.1. Il motivo all’esame va rigettato, atteso che non risul-
ta riportato il tenore letterale ed integrale del contratto ge-
storio e della procura cui si fa riferimento nell’illustrazione
del mezzo, con conseguente difetto di autosuff‌icienza, e
che, quindi, deve ritenersi che non sussistano elementi per
rimettere in discussione la valutazione di merito operata
dalla Corte territoriale sulla questione dedotta.
9. Il ricorso incidentale, deve, pertanto, essere riget-
tato.
10. Stante la reciproca soccombenza, le spese del pre-
sente giudizio di legittimità vanno compensate per intero
tra le parti. (Omissis)
Corte di CAssAzione Civile
sez. iii, 21 novembre 2014, n. 24851
pres. russo – est. spirito – p.m. sgroi (Conf.) – riC. Condominio
CirConvAllAzione nomentAnA 538 romA (Avv. Confortini) C. edil Cepi
s.r.l. ed Altri (Avv. moro)
Responsabilità civile y Danno da fatto illecito y
Lesione di un diritto di credito da parte di un ter-
zo y Credito per canoni di locazione y Preclusione
o menomazione del godimento della cosa locata y
Risarcibilità y Necessità di adeguare la quantif‌ica-
zione al reale danno subito y Criteri y Fattispecie.
. In tema di responsabilità civile, costituisce “lesione
del credito” ogni evento che consista materialmente
nella sottrazione del bene (per distruzione, danneggia-
mento, etc.) dedotto in obbligazione, sicché, ove esso
investa beni immobili oggetto di locazione, il locatore
ha diritto a conseguire un risarcimento commisurato
all’incidenza negativa esercitata da tale evento sul suo
diritto a riscuotere il canone locatizio. (Nella specie, era
stato accertato che l’allagamento di locali commerciali
oggetto di distinte locazioni, attribuibile alla condotta
colposa del condominio, aveva determinato, in un caso,
una riduzione percentuale del canone, in ragione della
minore fruibilità dell’immobile locato, e , nell’altro, il
recesso del conduttore, sicché il risarcimento dovuto
al locatore è stato commisurato, rispettivamente, alla
parte di canone non più corrisposta dal conduttore e ai
canoni non percepiti dal locatore successivamente al
rilascio dell’immobile e f‌ino alla data di decorrenza di
un successivo contratto di locazione). (c.c., art. 1571;
c.c., art. 2043) (1)
(1) Pure secondo Cass. civ., 13 giugno 2006, n. 13673, in Ius&Lex dvd
n. 1/2015, ed. La Tribuna, poiché anche la lesione da parte di un terzo
di un diritto di credito, come quella di un diritto assoluto, può cagio-
nare un danno ingiusto, questo è risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.
svolgimento del proCesso
La vicenda processuale in trattazione è stata originata
da due giudizi.
1° giudizio: il conduttore di immobile commerciale
Fredducci citò in giudizio il proprietario/locatore Buccia-
relli per essere risarcito dei danni sofferti a causa dell’al-
lagamento del locale oggetto di locazione. Il Bucciarelli
chiese in riconvenzionale la risoluzione del contratto di
locazione per grave inadempimento del conduttore nel pa-
gamento dei canoni e chiamò in causa il condominio di Cir-
convallazione Nomentana n. 538 sia per essere manlevato
dalle pretese del Fredducci, sia perchè il condominio fosse
condannato ad eseguire i lavori occorrenti ad eliminare le
cause d’allagamento. Il condominio, a sua volta, chiamò
in causa la Edil Cepi alla quale erano stati commissionati
lavori sull’impianto fognario condominiale.
2° giudizio: il Bucciarelli citò in altro giudizio il con-
dominio stesso per essere risarcito dei danni derivatigli
dall’avvenuto recesso da parte di altro suo conduttore (soc.
Gio Aliotti) di altro immobile commerciale di sua proprietà
nello stesso edif‌icio, causato dagli allagamenti verif‌icatisi
nel maggio 1991, e perchè inoltre il condominio stesso fos-
se condannato ad eseguire i lavori necessari ad eliminare le
cause degli allagamenti. Il condominio si costituì ed, anche
in questa controversia, chiamò in garanzia la Edil Cepi.
Riuniti i giudizi, il Tribunale di Roma: dichiarò risolto il
contratto di locazione tra il Fredducci ed il Bucciarelli per
inadempimento del conduttore (Fredducci), che condan-
nò al pagamento dei residui canoni; condannò il Buccia-
relli ed il condominio in solido a pagare al Fredducci una
somma a titolo risarcitorio; dichiarò la Edil Cepi obbligata
a tenere indenne il condominio di quanto questo fosse te-
nuto a pagare a titolo risarcitorio; condannò il condominio
ad eseguire le opere prescritte dal CTU.
La Corte d’appello di Roma, in riforma, così statuì:
condannò il condominio a pagare al Bucciarelli la somma
di € 209.134,20; condannò il Bucciarelli a pagare al Fred-
ducci la somma di € 50.303,76; condannò il condominio a
rifondere al Bucciarelli quanto questi avrebbe pagato al
Fredducci in base al precedente titolo; rigettò la domanda
di manleva del condominio contro la Edil Cepi.
Il condominio propone ricorso per cassazione svolto
in quattro motivi. Rispondono con distinti controricorsi il
Bucciarelli e la Edil Cepi.

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