Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 25 febbraio 2015, n. 3873

Pagine273-274
273
Arch. loc. e cond. 3/2015
Legittimità
Corte di CAssAzione Civile
sez. vi, ord. 25 febbrAio 2015, n. 3873
pres. di pAlmA – est. CristiAno – riC. fAllimenti f.lli morgese di
esposito ritA e C. s.A.s. (Avv. pisCitello) C. d.r. (n.C.)
Fallimento ed altre procedure concorsuali y
Effetti del fallimento y Sugli atti pregiudizievoli ai
creditori y Azione revocatoria fallimentare y Vendi-
ta immobiliare y Prova della sproporzione y Prezzo
pattuito dalle parti notevolmente inferiore al va-
lore di mercato del bene y Versamento al vendito-
re poi fallito di somma inferiore a quella dovuta y
Rilevanza y Mera prova di parziale inadempimento
contrattuale y Conseguenze y Legittimazione del cu-
ratore a richiedere il pagamento del prezzo residuo
o a proporre domanda di risoluzione (nel caso di
inadempimento grave).
. In un contratto di vendita immobiliare, che richiede
forma scritta ad substantiam, ciò che rileva ai f‌ini della
prova della sproporzione è che il prezzo pattuito fra le
parti sia (secondo quanto stabilito dal testo della norma
applicabile ratione temporis) “notevolmente” inferiore
al valore di mercato del bene; per contro, non rileva
che l’acquirente abbia in concreto versato al venditore,
poi fallito, una somma inferiore a quella dovuta, atteso
che tale circostanza integra, di per sé, mera prova di un
(parziale) inadempimento contrattuale, che potrebbe
eventualmente legittimare il curatore a richiedere il
pagamento del prezzo residuo ovvero (nel caso in cui
l’inadempimento sia grave) a proporre una domanda di
risoluzione. (Mass. Redaz.) (r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
art. 67) (1)
(1) La citata Cass. civ., 15 settembre 2004, n. 18570 trovasi pubblica-
ta in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
svolgimento del proCesso e motivi dellA deCisione
È stata depositata la seguente relazione:
Il Tribunale di Avellino accolse la domanda, ex art. 67,
comma 1, legge fallimentare proposta dal Fallimento della
F.lli Morgese di Esposito Rita s.a.s., nonchè di E.R. in pro-
prio, contro D. R. e dichiarò ineff‌icace nei confronti della
massa dei creditori l’atto, trascritto nell’anno anteriore
alla sentenza dichiarativa, con il quale la socia accoman-
dataria aveva venduto alla convenuta un appartamento di
sua proprietà.
La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di
Napoli, adita dalla soccombente, che, con sentenza del 2
febbraio 2012, ha respinto la domanda, rilevando che non
ricorreva il presupposto della sproporzione fra prezzo di
vendita, pattuito in contratto in Euro 125.000, e valore di
mercato dell’immobile, stimato dal ctu in Euro 146.000.
In proposito la corte territoriale ha puntualizzato che ai
f‌ini della comparazione non poteva essere considerato il
minore importo (di Euro 94.500) che risultava effettiva-
mente versato dalla D., non essendo stata fornita prova
della simulazione del prezzo indicato nell’atto, e che, in
ogni caso, anche tale preteso minor prezzo sarebbe risul-
tato congruo avendo il ctu tratto la propria valutazione dai
dati FIAIP (oscillanti fra un valore minimo di Euro 1200
ed uno massimo di Euro 1900 a mq. per appartamenti siti,
come quello compravenduto, nel centro storico di (omis-
sis) senza però applicare, in ragione dello stato di assoluto
degrado in cui il bene si trovava, nè il valore minimo nè
gli opportuni coeff‌icienti di ribasso, che avrebbero dovuto
condurlo a stimare l’immobile intorno ai 114.000 Euro. La
corte ha poi respinto anche la domanda di revocatoria, ex
art. 67, comma 2, legge fallimentare della vendita, ripropo-
sta nel grado dal Fallimento, rilevando che non v’era prova
che l’acquirente fosse a conoscenza dell’esistenza della so-
cietà di cui la venditrice poi fallita era socia accomandata-
ria nè, tantomeno, del suo stato di insolvenza. La sentenza
è stata impugnata dal Fallimento della F.lli Morgese s.a.s.
e di E.R. in proprio con ricorso per cassazione aff‌idato a
tre motivi. D.R. non ha svolto attività difensiva.
1) Con il primo motivo, denunciando vizio di motiva-
zione della sentenza impugnata, il ricorrente lamenta la
“sconcertante brevità” di detta motivazione nella parte
concernente l’abbattimento di valore dell’appartamento;
rileva a riguardo che la corte territoriale non ha chiarito
nè perchè abbia ridotto detto valore ad Euro 1200 a mq. (a
fronte dei 1400 Euro a mq. stimati da ctu) nè perchè abbia
applicato un coeff‌iciente correttivo dello 0,85%, in luogo di
quello dello 0,95% applicato dal ctu.
2) Col secondo motivo, denunciando violazione della L.
Fall., art. 67, comma 1, n. 1, il ricorrente contesta che, ai
f‌ini della verif‌ica della sussistenza del requisito della spro-
porzione si potesse tener conto del prezzo dell’immobile
pattuito in contratto anzichè del prezzo effettivamente
versato dalla D..
3) Con il terzo motivo, denunciando violazione della,
art. 67, comma 2, legge fallimentare il Fallimento deduce
che v’era piena prova della scientia decoctionis della D.,
che aveva versato la maggior parte del prezzo pattuito in
corrispettivo della vendita in via diretta alla banca con la
quale l’E. aveva stipulato un mutuo, garantito da ipoteca
sull’immobile: a dire del ricorrente l’anomalia di tale mo-
dalità di pagamento dimostrerebbero che la f‌inalità del-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT